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CCNL Istituti Investigativi: sottoscritto verbale economico

9 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i dipendenti del settore previsti Una Tantum ed aumenti retributivi

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL del settore Sicurezza Ausiliaria il 24 giugno 2024 si sono incontrate AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), FEDERTERZIARIO (Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana), e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SICUREZZA CIVILE, per definire gli aspetti economici per i dipendenti del settore. 
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, verrà corrisposto, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, un importo “Una Tantum” lordo, erogato negli importi e con le modalità di seguito riportate. 

LivelloUna Tantum
1/7/2024
115,00
225,00
340,00
450,00
575,00
680,00
790,00

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1/6/2020-30/6/2024. Non saranno conteggiati, ai fini dell’anzianità, i periodi di aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Detti importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. 
A partire dal 1° Gennaio 2025, le retribuzioni avranno i seguenti aumenti già comprensivi dei futuri aumenti contrattuali. I Livelli 6 e 7 saranno eliminati.

LivelloMinimi
Quadri1.865,00 
11.645,00 
21.440,00 
31.340,00 
41.280,00
51.195,00

Le Parti Sociali hanno inoltre definito le retribuzioni per il personale svolgente attività discontinue o di semplice attesa o custodia.

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CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro-Confsal: sottoscritto il rinnovo contrattuale

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore dal 1° giugno 2024

Il 20 giugno scorso Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per le lavoratrici ed i lavoratori dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione impianti. Il contratto decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 maggio 2027. Viene stabilito che il 1° giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori che hanno superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’importo indicato in precedenza viene ridotto proporzionalmente in caso di part-time e sulla base dei mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo che intercorre dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. 
Per quel che concerne il contratto a termine sono state introdotte le causali che vengono utilizzate nel caso in cui vengono instaurati i contratti di durata superiore ai 12 mesi. All’interno del rinnovo vengono stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2024. 

LivelloMinimi dal 1° giugno 2024
Quadri2.801,00
1° livello2.735,50
2° livello Super2.450,10
2° livello2.284,00
3° livello2.130,80
4° livello1.989,50 
5° livello1.948,50
6° livello1.907,10
7° livello1.719,90

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Convertito in legge il Decreto Coesione

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per quanto riguarda il lavoro modificate la disciplina dell’ISCRO, il Bonus Donne, le norme per i lavoratori portuali e le convenzioni per i LSU (Legge 4 luglio, 2024, n. 95).

La Legge n. 95/2024 di conversione del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molteplici le modifiche apportate al testo del provvedimento originario che di seguito si prendono in considerazione.

L’ISCRO

Rispetto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), viene previsto che l’erogazione sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All’atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Bonus Donne

In materia di Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavoratori portuali

Introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l’istituzione dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Si prevedono anche il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l’anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

LSU

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell’attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

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CCNL Alberghi Confcommercio: sottoscritta l’ipotesi di accordo

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi e misure in tema di parità di genere e welfare contrattuale

In data 5 luglio 2024, le associazioni imprenditoriali del comparto Federalberghi e Faita con le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che interessa gli oltre 400mila dipendenti del settore turistico, ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping.
L’intesa prevede un aumento retributivo pari a 200,00 euro al IV Livello, da riparametrare e che verrà corrisposto nell’arco della vigenza contrattuale, con una massa salariale totale pari a 6.200,00 euro. Si prevede inoltre, in risposta alla evoluzione dei modelli organizzativi di impresa, l’inserimento di nuovi profili professionali nel sistema classificatorio del personale e l’introduzione di un elemento economico di garanzia, fino a 186,00 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026.
Passi avanti anche sul fronte della parità di genere, della genitorialità e del welfare contrattuale:
– le Parti sociali convengono sia sulla istituzione della figura di rappresentanza “Garante della Parità” che sulla costituzione di una Commissione permanente dedicata in seno all’Ente Bilaterale di settore;
– prevista una integrazione, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, in occasione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e di paternità (obbligatorio e facoltativo);
– stabilito un aumento del contributo di 3,00 euro destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, il Fondo Fast, e viene rafforzata la penalità prevista per le aziende che non risultino in regola con l’iscrizione dei dipendenti al fondo, per i quali scatterebbe un ulteriore elemento distinto della retribuzione.
Infine, vengono ampliate le tutele volte al contrasto alla discriminazione, alla violenza e alle molestie, stabilendo 3 mesi ulteriori a quelli previsti di congedo retribuito al 100% per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. 

 

 

 

L’accordo, che è in vigore dal 1° luglio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027,  verrà sottoposto alla consultazione dei lavoratori nei prossimi giorni

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Credito d’imposta Transizione 5.0. dopo la conversione in legge del Decreto Coesione

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la pubblicazione in G.U. della Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), viene modificata la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

L’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Ai sensi di tale articolo, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, viene riconosciuto un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta.

 

Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura:

  • del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il comma 4-bis dell’articolo 15 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), inserito durante l’esame al Senato, modifica la suddetta disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

 

In particolare, con le modifiche introdotte viene precisato che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza. 

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Giornalisti: i contributi minimi del 2024

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 31 luglio 2024 i giornalisti che abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma devono versare i contributi minimi per l’anno 2024 (INPGI, circolare 26 giugno 2024, n. 4). 

L’INPGI ricorda il termine di scadenza, gli importi e le modalità per il pagamento dei contributi minimi dei giornalisti relativi all’anno 2024.

È fissato al 31 luglio 2024 il termine entro il quale vanno versati i contributi minimi dovuti dai giornalisti iscritti all’INPGI che nel corso dell’anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

 

Il pagamento deve avvenire con la compilazione del Modello F24/Accise o mediante bonifico bancario.

 

Non sono, invece, tenuti al versamento del contributo minimo, i giornalisti che nel 2024 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il Modulo: dichiarazione di attività.

 

Anche in assenza di svolgimento dell’attività professionale è possibile versare i contributi su base volontaria: infatti, i giornalisti che, alla data del 31 luglio 2024, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgerne alcuna, se interessati a ottenere la copertura contributiva nell’anno 2024 possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

 

Contributo ridotto del 50% per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a 5 anni, valutata alla data del 31 luglio 2024. Per l’anno 2024 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2019.

 

L’INPGI rammenta che, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta), gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili, nonché le varie indennità e prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio: APE social, Iso-pensione, ecc.), non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.  

 

Gli importi dovuti per l’anno 2024 sono i seguenti:

 

Tipo contributoContributo minimo ordinarioContributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionaleContributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento2.488,841.244,422.488,84
Contributo Soggettivo (12%)298,66149,33149,33
Contributo Integrativo (4%)99,5549,7899,55
Contributo di maternità18,4318,4318,43
Totale contributo minimo 2024416,64217,54267,31

 

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CCNL Acquacoltura Cooperative: stabiliti gli aumenti

8 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilito un aumento dell’8%: il 6% con efficacia retroattiva dal 1°gennaio 2024 e il 2% dal 1° gennaio 2025

Il 28 giugno è stato siglato tra Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uilpesca il verbale di accordo per il riconoscimento di un incremento retributivo applicabile al personale non imbarcato dipendente da cooperative, sugli attuali minimi tabellari, nella misura dell’8%, tenuto conto dell’inflazione reale nel biennio di riferimento 2022-2023 come stabilito dai precedenti accordi, nella seguente modalità:
– 6%, con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
– un ulteriore 2% dal 1° gennaio 2025 alla scadenza del CCNL prevista per il 31 dicembre 2025.

LivelliAumento dal 1° gennaio 2024Minimi dal 1°gennaio 2024
786,31 euro1524,89 euro
694,08 euro1662,16 euro
598,40 euro1738,37 euro
4103,58 euro1829,87 euro
3111,35 euro1967,11 euro
2120,84 euro2134,85 euro
1131,20 euro2317,84 euro
Quadro139,83 euro2470,32 euro
LivelliAumento dal 1° gennaio 2025Minimi dal 1°gennaio 2024
728,77 euro1553,67 euro
631,36 euro1693,52 euro
532,80 euro1771,17 euro
434,53 euro1864,40 euro
337,12 euro2004,22 euro
240,28 euro2175,13 euro
143,73 euro2361,57 euro
Quadro46,61 euro2516,93 euro

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Ebinter/Ebtur Friuli Venezia Giulia: dal 1° luglio 2024 nuovi aiuti per imprese e lavoratori

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fino al 13 dicembre 2024 sarà possibile presentare le domande per i bandi mutualità degli enti bilaterali EBT FVG e EBTUR FVG

Sono aperti dal 1° luglio 2024 e fino al 13 Dicembre 2024 i bandi per:
– le aziende con sede o UL in FVG che abbiano provveduto negli ultimi 3 mesi al regolare versamento dei relativi contributi all’EBTUR FVG/EBT FVG nelle percentuali previste per il proprio settore;
– i dipendenti delle imprese che risultano regolarmente iscritte al Comitato provinciale di competenza dell’EBTUR FVG/EBT FVG da almeno 3 mesi.
Per le aziende le mutualità coprono:
– formazione: partecipazione a corsi di formazione continua e obbligatoria per titolari e dipendenti;
– sicurezza: orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e DPI;
– innovazione tecnologica: consulenza e investimenti.
L’importo massimo del contributo è:
– fino a 500,00 euro per aziende fino a 15 dipendenti;
– fino a 1.000,00 euro per aziende da 16 a 50 dipendenti;
– fino a 2.000,00 euro per aziende con oltre 50 dipendenti.
Per i lavoratori le mutualità riguardano:
– formazione: partecipazione a corsi e tasse universitarie;
– salute: assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche (solo per il settore Turismo);
– genitorialità e assistenza alla persona: asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie;
– mobilità sostenibile: trasporto pubblico;
– benessere della persona: attività sportive e culturali. 
L’importo massimo di rimborso è pari a 400,00 euro per ciascun lavoratore. 
È ammessa la presentazione di un massimo di 2 domande nel corso dell’anno, per un massimo complessivo di 2 linee di mutualità. Per presentare le domande, fino alle ore 17:00 di Venerdì 13 Dicembre 2024, è necessario scaricare la modulistica dai siti internet degli Enti (Ebt Fvg per il commercio ed Ebtur Fvg per il turismo). Dopo la compilazione, completa della documentazione richiesta, la domanda deve essere inviata all’indirizzo email dell’Ente Bilaterale territoriale di competenza come indicato nel modulo. Le domande saranno evase in ordine cronologico di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

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CCNL Chimica Industria: erogata l’ultima tranche di aumento contrattuale

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti 23,00 euro di aumento retributivo dal 1° luglio 2024

Il 28 giugno scorso, Federchimica e Farmindustria, con accordo siglato dalle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Fail-Confail e Fialc-Cisal, hanno provveduto a verificare gli scostamenti dell’inflazione per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl.
Difatti, dopo aver preso atto della pubblicazione dei dati a consuntivo dell’indice inflattivo IPCA, pubblicati il mese scorso, e l’incremento del trattamento economico minimo (Tem), riconosciuto con accordo dell’8 gennaio 2024, di 68,00 euro per la categoria D1 in parte già riconosciuta con la busta paga di gennaio, le Parti sociali hanno confermato l’erogazione della restante tranche, pari a 23,00 euro, a decorrere da luglio 2024.
Inoltre, le stesse hanno provveduto alla verifica degli scostamenti registrati da ISTAT tra inflazione prevista al momento del rinnovo del CCNL 13 giugno 2022 e quella reale per il biennio 2022-2023, decidendo che i residui inflattivi degli adeguamenti verranno regolati con il prossimo rinnovo contrattuale,

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Pensione iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG: nuove aliquote di rendimento

5 Luglio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS illustra le modifiche, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per l’accesso alla pensione anticipata (INPS, circolare 3 luglio 2024, n. 78). 

L’articolo 1, commi 157 e 159, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II alla medesima legge. 

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della richiamata Legge di bilancio, le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 4/2019, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024, dunque, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove aliquote di rendimento e in materia di decorrenza della pensione anticipata.

 

Per i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse pensioni sopra richiamate, aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, le quote di pensione determinate con il sistema di calcolo retributivo, con anzianità contributiva utile ai fini della misura inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono liquidate con l’applicazione dell’aliquota del 2,5% annua, fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 1, della Legge n. 724/1994.

 

L’aliquota pensionistica relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, utilizzata per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 503/1992, è determinata sommando all’aliquota prevista dall’allegato II della Legge di bilancio 2024, in corrispondenza della contribuzione relativa al servizio utile ai fini della misura al 31 dicembre 1994, quella del 2% per l’anno 1995.

 

In tali fattispecie, pertanto, deve essere effettuato un doppio calcolo di pensione:

 

1) pensione calcolata applicando, con riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024;

2) pensione calcolata applicando per le quote di pensione retributive le aliquote di rendimento della tabella di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.

 

L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.  

 

Nei casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote di rendimento, come detto, il relativo trattamento pensionistico non può essere superiore rispetto a quello calcolato secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2023.

 

Sono poi previste alcune deroghe all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024, ovvero le stesse non si applicano: ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.

 

Riguardo alla decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci, secondo le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 162 e 163, della Legge di bilancio 2024, la stessa è determinata come segue:

  • per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi 4 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi 5 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028;

  • le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.

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