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CCNL Metalmeccanica Cooperative: le OO.SS. hanno presentato la piattaforma contrattuale

20 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le richieste presentate all’interno della piattaforma vertono, tra le altre cose, su incrementi retributivi, riduzione orario di lavoro e occupazione

La Fiom-Cgil ha reso noto, mediante un comunicato stampa, l’ avvio di ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Cooperative, in scadenza il 30 giugno 2024, firmato dalle Sigle Fim, Fiom e Uilm il 31 maggio 2021 e che riguarda 13mila dipendenti in circa 1.000 imprese del settore. Le stesse OO.SS. hanno presentato al vaglio degli organismi dirigenti e delle Assemblee dei 500  le richieste che, in seguito, verranno illustrate alle lavoratrici ed ai lavoratori per la consultazione e, in seconda battuta alle associazioni cooperative. 
In materia di incrementi retributivi la richiesta delle Sigle è di un aumento pari a 280,00 euro al livello C3 (ex 5° cat.) sul trattamento economico, per il periodo di vigenza 2024-2027, oltre alla revisione e all’adeguamento della norma contrattuale che, a decorrere dal 2017, consente alle aziende di procedere con gli assorbimenti degli aumenti del CCNL tramite i superminimi individuali. Per quel che concerne il premio perequativo, l’esigenza è quella di incrementare a 700,00 euro l’importo annuo e di modificare i criteri di erogazione, in modo tale che le lavoratrici ed i lavoratori che dipendono da imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o voci retributive derivanti dalla contrattazione collettiva possano avere un emolumento, evitando di restare senza copertura del secondo livello di contrattazione. Tra gli altri temi chiave della piattaforma figurano: riduzione dell’orario di lavoro; crescita dell’occupazione stabile; formazione e aggiornamento professionale; forme di conciliazione tra vita e lavoro; welfare; salute e sicurezza. 

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Ebinter Friuli Venezia Giulia: siglato l’accordo per la sicurezza nei luoghi di lavoro

20 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sviluppate politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori sul fronte della sicurezza

L’Ente Bilaterale del Terziario del Friuli Venezia Giulia si è riunito per un confronto in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto, essendo quello del commercio, turismo e servizi, un contesto di micro, piccole e medie attività con un numero ridotto di addetti, diviene difficile applicare il sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza. Pertanto, con l’incontro avvenuto in presenza del presidente dell’Ebt, si è stipulata una intesa che, in considerazione anche del ruolo chiave del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato dalle OO.SS. su base provinciale, intende favorire e sviluppare politiche di prevenzione e sostegno ai lavoratori e alle imprese, mirando a consentire, anche alle aziende del terziario, l’attuazione degli adempimenti su consultazione e partecipazione dei lavoratori alla prevenzione, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Pertanto, le Parti hanno concordato di istituire, all’interno del Comitato regionale degli Enti bilaterali, il Comitato Paritetico Regionale avente compiti di formazione, supporto al datore di lavoro e ai lavoratori nella organizzazione del monitoraggio e della sicurezza. 

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Assegno di inclusione: arrivano le linee guida per le reti di servizi

20 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il documento è stato approvato con uno specifico decreto ministeriale (D.M. 11 giugno 2024, n. 93).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 93/2024 ha approvato le Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l’attuazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), ai sensi dell’articolo 6, comma 10 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).

Infatti, l’adesione al percorso personalizzato di accompagnamento all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo viene valorizzata da un sistema di welfare locale capace di individuare i bisogni complessi, di definire e sottoscrivere modalità operative di collaborazione tra servizi, a partire dai servizi sociali e dai centri per l’impiego e con il Terzo settore, per attivare gli interventi e i servizi necessari ai beneficiari. Inoltre, la presa in carico delle condizioni di maggiore fragilità richiede l’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e sociosanitari.

A tal fine, nelle Linee guida vengono sviluppati i 2 principali tipi di Reti, che collaborano e dialogano tra loro:

– le Reti di indirizzo (con funzione di programmazione e/o monitoraggio e valutazione);
– le Reti di intervento (con funzione gestionale e di attuazione).
Inoltre, con l’Allegato I è approvato un Esempio di struttura Protocollo d’Intesa/Accordo di programma per le Reti di intervento locali; mentre con l’Allegato II è approvato un Esempio/Proposta di schema di protocollo d’intesa per l’attivazione della Rete dei servizi territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei percorsi per l’inclusione sociale e per il rafforzamento delle azioni di collaborazione nell’ambito dell’ADI, parti integranti del decreto in argomento.

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La realtà virtuale nei percorsi formativi e di aggiornamento

19 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Indicazioni sull’impiego delle nuove tecnologie come metodo di apprendimento e di verifica finale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 23 maggio 2024, n. 3).

L’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. È questo l’argomento toccato dalla risposta in argomento della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò anche a fronte di quanto previsto dal D.L. n. 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo 37 relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

Al riguardo, la Commissione ha ricordato che l’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ha stabilito che la metodologia di insegnamento/apprendimento deve privilegiare un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:

– garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

– favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

– prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

– favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali.

L’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, ha individuato altresì i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

La Commissione, infine, ha richiamato l’articolo 20 del D.L. n. 36/2022, che ha previsto la possibilità per l’INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Tanto premesso, la Commissione ha ritenuto che le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento vadano ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa e attualmente vigenti in materia, rinviando, in particolare, a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

 

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CCNL Autoferrotranvieri: conclusa la prima fase della procedura di raffreddamento

19 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il 12 giugno si è conclusa con esito negativo la prima fase della procedura di raffreddamento 

Il 12 giugno si sono incontrate le associazioni datoriali Asstra, Anav, Agens e le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna al fine di esperire la procedura di raffreddamento e di conciliazione prevista dall’art.1 L. n. 83/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, avviata lo scorso 6 giugno.
Le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato le cause dello stato di agitazioni ed in particolar modo la necessità di un miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro per i lavoratori del settore, ritenendo le proposte datoriali non confrontabili, in particolar modo sull’orario di lavoro e sull’adeguamento economico che dovrebbe essere omologato al potere d’acquisto registrato negli ultimi anni.

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Bonus prima casa under 36: le nuove istruzioni dell’Agenzia delle entrate

19 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni 2024 sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (Agenzia delle entrate, circolare 18 giugno 2024, n. 14/E).

L’agevolazione è finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, prevedendo diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.

 

In primo luogo è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto.

 

Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Non è, infatti, dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

 

L’Agenzia nel documento di prassi ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici alla luce dell’ultima proroga stabilita dal decreto Milleproroghe.

Il D.L. n. 215/2023 prevede, in particolare, la possibilità di fruizione del bonus “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023.

Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso. Per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti.

Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

 

Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore ISEE non superiore a 40mila euro annui.

A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un ISEE in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.

 

Infine, la circolare fornisce istruzioni per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a IVA.

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CCNL Agricoltura Impiegati: siglato il rinnovo

19 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rinnovato il contratto nazionale che interessa oltre 22mila lavoratori del comparto

Il 18 giugno 2024, le Parti sociali Confederdia, Fai-Cisl, Fai-Cgil, Uila-Uil con Confagricoltura, Coldiretti e Cia, hanno siglato il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2023 e valido per il quadriennio 2024-2027, volto a rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e valorizzare la professionalità dei dipendenti del comparto.
Invero, viene definito un aumento salariale pari al 6,9%, di cui 5% corrisposto a partire dal 1° aprile 2024 (e pertanto già nella disponibilità della prossima busta paga) e il restante 1,9% dal 1° gennaio 2025. E’ previsto, inoltre, l’incremento di 50,00 euro del contributo a carico dei datori di lavoro per il fondo di assistenza sanitaria integrativa, che passa da 470,00 euro a 520,00 euro, e la proroga del contributo aggiuntivo di 10,00 euro mensili a carico dei datori di lavoro per tutta la vigenza contrattuale. 
Sul versante del connubio vita privata – lavoro, sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi:
– permessi retribuiti per l’assistenza degli anziani e la malattia dei bambini fino a 8 anni;
– 6 mesi di aspettativa fruibili in caso di patologie oncologiche e grandi interventi chirurgici;
– 3 giorni di permessi retribuiti ad evento in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, convivente o parente entro il secondo grado, ed in caso di decesso di un affine di primo grado. 
Infine, dal punto di vista normativo, i sindacati sottolineano l’introduzione di diversi e nuovi profili professionali, al fine di valorizzare le competenze e le professionalità dei lavoratori e la regolamentazione dello smart working.

 

 

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CCNL Oreficeria Industria: l’adeguamento IPCA stabilisce nuovi minimi retributivi

19 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Da giugno sono previsti nuovi minimi tabellari sulla base dell’adeguamento IPCA 

Il 17 giugno scorso Federorafi, Film, Fiom e Uil si sono incontrate per definire la quota di incremento retributivo complessivo relativo alla dinamica consuntiva dell’IPCA 2023 al netto degli energetici importanti. L’adeguamento, stabilito ai sensi e per effetto dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, è in vigore dal 1° giugno 2024, stabilendo di fatto nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore legato all’oreficeria. Gli importi lordi degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi mensili sono i seguenti. 

CategorieIncrementi mensili dal 1° giugno 2024 (comprensivi dell’incremento stabilito

dal verbale di accordo del 23/12/2021) in Euro

Minimi Mensili

Dal 1° giugno 2024 (in Euro)

2^100,321.554,19
3^110,521.712,33
4^115,001.781,71
5^122,861.903,47
5^ Super131,142.031,66
6^140,972.184,01
7^153,282.374,71

All’interno del verbale viene precisato che in virtù del fatto che nel 2023 l’adeguamento IPCA risulta superiore agli importi degli incrementi retributivi fissati per il mese di dicembre 2024 dall’accordo sopra indicato, i minimi tabellari in vigore dal mese di dicembre 2024 restano quelli fissati alla data del verbale del 17 giugno e gli stessi sostituiscono, a tutti gli effetti, i valori dei minimi retributivi previsti dal 1° dicembre 2024 dalla tabella dei minimi di cui all’accordo del 23 dicembre 2021. 

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Somministrazione, appalto e distacco illeciti, il regime sanzionatorio

19 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni operative in materia di esercizio non autorizzato (INL, nota 18 giugno 2024, n. 1091).

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 che ha introdotto importanti modifiche
all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Le ammende

In particolare, l’articolo 29, comma 4 del D.L. n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.

Tuttavia, segnala l’INL che In relazione alla corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 445 lett. d) n. 1 della Legge n. 145/2018. Questa disposizione è stata modificata solo in parte dal D.L. n. 19/2024 – con l’aumento dal 20% al 30% degli importi della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero – con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Di conseguenza, questa maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal D.L. n. 19/2024 che risultano pertanto determinati come da tabella allegata alla nota in commento. Inoltre, dato che, a eccezione dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dell’INL dovrà procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex articolo 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994.

La quantificazione finale della sanzione dovrà anche tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 citato: secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dall’articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.

Questi limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (articolo 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (articolo 18, comma 5-ter), nonché all’appalto e al distacco illeciti (articolo 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

La recidiva

Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

L’introduzione del nuovo comma all’interno dell’articolo 18 impone l’adozione di nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistematica, del complessivo quadro normativo, superando nello specifico quanto già chiarito in passato con la nota INL n. 1148/2019. L’Ispettorato ritiene pertanto che:

– la maggiorazione di cui al comma 1, lettera e) della Legge n. 145/2018 trovi applicazione laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lettera d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”;

– la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo articolo 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla Legge n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo articolo 18.

Lo sfruttamento dei minori

Le aggravanti in caso di sfruttamento di minori, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Una formulazione di questo tipo va ora rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria. In tal senso, quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le 2 tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa.

Pertanto, a eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.

Infine, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

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730/2024: i criteri per l’individuazione degli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni

18 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 giugno 2024, n. 267777).

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Gli elementi d’incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

  • nella presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

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