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CCNL Agenzie di Somministrazione: riparte la trattativa

18 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dopo otto mesi di stallo si riprende la trattativa che interessa 550 mila lavoratori 

Nei giorni scorsi è stata comunicata la riapertura delle trattative che interessa  oltre 550 mila lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro.
La Nidil-Cgil, la Felsa-Cisl e Uiltemp hanno, infatti, stabilito insieme alle associazioni datoriali di riprendere il negoziato discutendo in merito a tutte le rivendicazioni contenute nella piattaforma sindacale. 
Secondo i sindacati si deve, innanzitutto, discutere sull’essenzialità del fondo di solidarietà che eroga prestazioni essenziali per i lavoratori.
I sindacati si ritengono, comunque, soddisfatti delle riprese negoziali, affermando che la contrattazione collettiva fosse un efficace strumento attraverso il quale si migliorano le condizioni di vita e di lavoro. 

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Indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo: ricorsi e istanze di riesame

18 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni in materia di termini e modalità procedurali (INPS, messaggio 17 giugno 2024, n. 2258).

L’INPS ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, misura prevista dal D.Lgs. n. 175/2023 per sostenere questa categoria, in considerazione della specificità delle loro prestazioni.

In particolare, l’articolo 1 del D.lgs n. 175/2023 ha introdotto l’indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.

L’articolo 8 ha invece previsto, in via transitoria, che l’indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l’anno 2022 per le sole domande presentate all’INPS entro la data, prevista a pena di decadenza, del 15 dicembre 2023. L’istruttoria e la liquidazione delle domande presentate sono attualmente in corso.

Al riguardo, l’INPS specifica che la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. 

Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli istituti di patronato, sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale, denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”, selezionando, dopo avere effettuato l’autenticazione, la prestazione “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”.

Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre il relativo provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Peraltro, il messaggio in argomento riporta in allegato il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità per le domande di competenza per l’anno 2022.

Le istanze di riesame

L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”.

Questa funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione “Le mie richieste”, disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Poi, cliccando sul pulsante “Presenta riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo. Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento o dalla conoscenza della reiezione se successiva.

I ricorsi amministrativi

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

– direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Ricorsi amministrativi” e autenticandosi con la propria identità digitale;

– tramite gli istituti di patronato o gli intermediari autorizzati dall’INPS.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della struttura territoriale dell’INPS, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

L’esecuzione delle decisioni adottate dai comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ai sensi dell’articolo 46 della Legge n. 88/1989.

Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

Infine, nel messaggio in argomento viene anche descritto il regime della decadenza sostanziale.

 

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Donne disoccupate vittime di violenza: rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo

17 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI” (INPS, messaggio 14 giugno 2024, n. 2239).

Dopo la circolare n. 41/2024, l’INPS torna a occuparsi dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. In effetti, la Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha stabilito all’articolo 1, comma 191, per i datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026 questa categoria di donne, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo “ERLI” presente all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni” del sito istituzionale dell’INPS, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

– l’indicazione della lavoratrice assunta;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in relazione alle lavoratrici per le quali spetta l’esonero devono valorizzare, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

–       nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

–       nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Nel messaggio INPS in commento sono anche presenti le istruzioni per l’esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> e <ListaPosPA> del flusso UniEmens.

 

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CCNL Consorzi agricoli: stop alle trattative di rinnovo del contratto

17 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte delle controparti rispetto alle rivendicazioni sindacali, soprattutto sul versante salariale

Dopo cinque mesi dall’apertura del negoziato tra Fai-Flai-Uila e Agci-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare, le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre scorso, si sono interrotte. 
Le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte delle controparti rispetto alle rivendicazioni sindacali, soprattutto sul versante salariale. Per le OO.SS. la richiesta economica, inclusa nella piattaforma sindacale, ha lo scopo di salvaguardare la crescita dei salari per il prossimo quadriennio, recuperando anche la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni. I Sindacati hanno rappresentato inoltre la necessità di restituire valore alla professionalità e all’impegno di lavoratrici e lavoratori essenziali per la produzione delle eccellenze del nostro Made in Italy, che meritano risposte adeguate e utili al rinnovo del contratto anche nel comparto della cooperazione agricola. 
La delegazione trattante di Fai-Flai-Uila ha già definito le iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso il blocco degli straordinari e di tutte le flessibilità a partire da oggi 17 giugno, assemblee in tutti i siti produttivi e la proclamazione di una giornata di sciopero nazionale il prossimo 1° luglio che sarà articolata a livello territoriale. 

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Decreto MEF sulla metodologia per il calcolo delle proposte di concordato preventivo biennale

17 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, n. 139, il Decreto MEF 14 giugno 2024 recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.

È stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

 

La proposta di concordato è elaborata sulla base della suddetta metodologia approvata dal MEF, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I redditi e il valore della produzione netta individuati con tale metodologia, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

 

L’articolo 4, poi, prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

– eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– altri eventi di natura straordinaria;

– liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

– cessione in affitto dell’unica azienda;

– sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

– sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

L’Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. A tal fine, il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

  3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

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CCNL Bancari Credito Cooperativo: nuovo incontro per il rinnovo

17 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

I sindacati chiedono il recupero degli arretrati, la riduzione dell’orario di lavoro ed il recupero dell’adeguamento tabellare

Si è tenuto lo scorso 13 giugno il sesto incontro  tra Federcasse e le Organizzazioni Sindacali First-Cisl, Fisac-Cgil e Ugl-Credito e Uilca sul rinnovo del CCNL Bancari Credito Cooperativo.
Le Organizzazioni Sindacali hanno illustrato le modifiche e le integrazioni al testo proposto da Federcasse durante l’incontro del 30 maggio, in particolare hanno richiesto: 
– il recupero dell’adeguamento tabellare;
– il recupero degli arretrati;
– il secondo avanzamento di carriera;
– la riduzione dell’orario di lavoro;
– una maggiore tutela delle salute e sicurezza (stress lavoro correlato).
Federcasse non si ritiene propensa all’accettazione di tutte le proposte esposte dai sindacati mentre vuole incentrare i prossimi incontri su due tematiche il Fondo di Solidarietà e il Fondo di Sostegno al Reddito.
I prossimi incontri sono fissati per  il 25, 27 e il 28 giugno.

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Ebinter Umbria: al via il nuovo bando 2024 per formazione e solidarietà

17 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stanziati fondi per mezzo milione di euro per il sostegno alle imprese e ai dipendenti 

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha dato il via al nuovo bando 2024, stanziando un importo pari a 648.000,00 euro per la formazione di imprenditori e dipendenti e 170.000,00 euro per il Fondo di solidarietà. Lo scorso anno, le risorse messe a bilancio sono state pari a 529.000,00 euro, che sono serviti per dare vita a 190 corsi finanziati che hanno visto la partecipazione di 1.805 persone; con un coinvolgimento di 327 aziende che hanno preso parte ai corsi obbligatori in materia di igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, nel 2023 sono stati stanziati fondi per l’aiuto alla genitorialità, per l’evoluzione digitale, aiuti per i figli invalidi o per i lavoratori invalidi. Mentre, oltre 78.000,00 euro sono serviti per finanziare 69 imprese di cui: 47 per la stabilizzazione occupazionale e 22 con il contributo per le spese in sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Artigiani e commercianti e Gestione separata: modalità di compilazione del Quadro RR

17 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le istruzioni cui devono attenersi questi lavoratori per la presentazione del modello “Redditi 2024-PF”  (INPS, circolare 14 giugno 2024, n. 72).

L’INPS ha illustrato le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995).

Infatti, l’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’articolo 18, comma 4 del medesimo decreto prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Modalità di compilazione del Quadro RR

Nella circolare in commento vengono indicate separatamente le modalità di compilazione del Quadro RR per le diverse categorie di soggetti iscritti alle gestioni previdenziali indicate: artigiani ed esercenti attività commerciali che devono compilare la sezione I; i professionisti iscritti alla Gestione separata (sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)” e III “Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021”).

Termini e modalità di versamento

L’INPS fa presente che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Pertanto, per l’anno in corso, entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica) o entro il 31 luglio 2024 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2023 e primo acconto per l’anno 2024 ed entro il 2 dicembre 2024 (poiché il 30 novembre 2024 cade di sabato) per il secondo acconto 2024.

Con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 1/2024, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2023 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16 dicembre 2024. Lo stesso articolo ha unificato le scadenze di versamento rateale al giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA, sia per i soggetti privi di partita IVA.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2024 e il 30 luglio 2024 (saldo 2023 e primo acconto 2024) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2 del D.P.R. n. 435/2001, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.

Infine, la circolare in argomento include le istruzioni per la rateizzazione e la compensazione per le diverse categorie di soggetti già citati.

 

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CCNL Assicurazioni Anapa: premio aziendale 2023

14 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la retribuzione di giugno, erogato il Premio aziendale per tutti i dipendenti

Conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 18 dicembre 2017, viene effettuata, per tutti i dipendenti delle agenzie di assicurazione Anapa, la corresponsione del premio aziendale di produttività per l’anno 2023 nel mese di giugno di ogni anno. 
Tale corresponsione è correlata al conseguimento di incrementi di produttività individuale delle agenzie, individuate nelle provvigioni annue lorde, comprensive di rappels e sistemi premianti comunque denominati, che devono essere pari o superiori a:
– 2,6% (2+0,6%);
– 4,6% (4+0,6%);
– 6,6% (6+0,6%). 
Pertanto, quando si verifica una delle condizioni sopra esposte, vengono erogati gli importi riportati nella tabella di seguito, determinati in misura fissa Una Tantum.

Incremento2,6%4,6%6,6%
6° liv. ex Quadro240,00306,00382,50
5° liv. ex C. Ufficio208,00265,20331,50
4° liv. ex I cat.192,00244,80306,00
3° liv. ex II cat.176,00224,40280,50
2° liv. ex III cat.164,00209,10261,38
1° liv. ex III cat.160,00204,00255,00

I suddetti importi sono corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti ovvero licenziati nel corso dell’anno 2023, con calcolo per/12. Inoltre verranno corrisposti, ai lavoratori part-time e agli apprendisti, in misura ridotta proporzionalmente.
Se la condizione per la corresponsione del premio si verifica nel suo massimo valore (ossia 6,6%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere alla corresponsione del premio. Viceversa, qualora la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,6% o 4,6%) o non si sia verificata affatto, l’Agente dovrà esibire la documentazione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2024. Anche in caso di mancata esibizione documentale, il premio deve essere corrisposto nel suo massimo valore.

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Novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio 2024: il punto del Fisco

14 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha dettato istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024 (Agenzia delle entrate, circolare 13 giugno 2024, n. 13/E).

La Legge di bilancio 2024, ha introdotto, tra l’altro, modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e misure in materia di variazione dello stato dei beni.

 

In particolare all’articolo 1, commi da 64 a 67, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 un’ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La plusvalenza configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Dunque, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 agli articoli 67 e 68 del TUIR, l’Agenzia delle entrate sottolinea che:

  • il novellato articolo 67 del TUIR prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;

  • il nuovo articolo 68, nel definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, stabilisce l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Inoltre, il documento di prassi evidenza come il comma 65 della Legge di bilancio 2024 stabilisca che alle plusvalenze riguardanti la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus possa essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito.

 

L’articolo 1, commi 86 e 87, della Legge di bilancio 2024 introduce, invece, novità in materia di variazione dello stato dei beni, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • il comma 86 prevede un potere di verifica dell’Agenzia delle entrate funzionale a indurre il contribuente all’adempimento degli obblighi di comunicazione laddove non eseguiti o non eseguiti correttamente e, quindi, ad aggiornare eventualmente la rendita catastale negli atti del catasto dei fabbricati;

  • il comma 87 introduce, anche per i casi di omessa denuncia delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, un meccanismo di stimolo alla compliance, che consente ai soggetti destinatari della comunicazione di provvedere spontaneamente a regolarizzare la propria posizione.

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