STUDIO LANA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

  • Chi siamo
  • Attività dello Studio
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • Scadenzario
  • Strumenti
    • TcTutor Apprendisti
    • Circolari dello Studio
  • TC Desk
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA

CCNL Istruzione e ricerca: confronto sulle sequenze contrattuali riguardo la responsabilità disciplinare

17 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prosegue il confronto tra l’Aran e le OO.SS. sul tema delle infrazioni e sanzioni disciplinari al personale docente 

L’incontro tenutosi tra l’Aran e le Sigle sindacali per discutere circa le infrazioni disciplinari e le tipologie di sanzioni che riguardano il personale docente ed educativo ha fatto emergere, secondo quanto indicato da Flc-Cgil, delle difficoltà, trattandosi di un unicum in tutta la pubblica amministrazione quello di attribuire ai dirigenti scolastici la facoltà di sanzionare i docenti fino a 10 giorni.
In tema di infrazioni e sanzioni, il CCNL Istruzione e Ricerca, all’art. 178 comma a), rimanda ad una specifica sessione negoziale ciò che concerne l’approfondimento della tematica, non essendo stata delineata un’intesa in sede di rinnovo contrattuale.
In apertura di incontro, l’Aran è ripartita dal testo già esposto in precedenza e le OO.SS. ne hanno ribadito l’evidente disparità di trattamento rispetto al personale della pubblica amministrazione al quale i provvedimenti disciplinari sono attribuiti dall’Ufficio preposto. Nel caso della scuola, dall’Ufficio Scolastico Regionale. Per quanto concerne, infatti, l’attribuzione delle sanzioni più gravi si rileva necessario, secondo le Sigle, prevedere il giusto distanziamento tra l’organo giudicante e il luogo di lavoro all’interno del quale opera il dipendente.
La decisione di demandare le sanzioni disciplinari ai dirigenti scolastici trova fondamento nel decreto Madia (che ha modificato il D.Lgs 165/01) che, fino a quando non viene regolato in sede contrattuale, non può essere applicato al personale docente, come affermato anche dalla giurisprudenza. Pertanto, finché la norma non subisce modifiche, per le OO.SS. non è possibile regolare la materia sopra esposta per via contrattuale.
L’incontro si è concluso con la decisione da parte dell’Aran di presentare un testo che possa tenere conto delle obiezioni sollevate, fermo restando che i limiti imposti dalla legge non forniscono ampio margine per la regolazione contrattuale.  

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni: i chiarimenti del Fisco per regolarizzare

16 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al ravvedimento speciale a seguito delle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Agenzia delle entrate, circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Come regolarizzare le dichiarazioni relative al 2022

 

L’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe ha esteso l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate.

Per aderire a questa possibilità, occorre versare, entro il 31 maggio 2024, l’intero importo o la prima rata e rimuovere, entro lo stesso termine, le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare.

 

Restano fuori dal perimetro del ravvedimento speciale le violazioni che al 31 maggio sono state già contestate, comprese le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale. Non è, invece, ostativa al ravvedimento l’avvenuta consegna di un processo verbale di constatazione (P.V.C.).

 

In caso di pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Extra time per il 2021 e gli anni precedenti

 

Con la previsione di cui all’articolo 7, comma 7 del D.L. n. 39/2024, è stata disposta, per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, purché validamente presentate, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste.

A tal proposito, la circolare specifica che possono beneficiare di questa ulteriore finestra, sempre entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno perfezionato entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) la procedura di regolarizzazione sia coloro che, pur avendola perfezionata, intendono ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.

 

La riapertura vale anche per coloro che avevano perfezionato la regolarizzazione ma sono poi decaduti dal beneficio della rateazione: possono sanare ulteriori violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate.

 

La circolare fornisce infine indicazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione.

Archiviato in: NEWS|FISCO

CCNL Alimentari Cooperative: siglato il rinnovo

16 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti salariali e maggiori tutele in materia di welfare e precarietà

In data 14 maggio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Dal punto di vista retributivo è previsto un incremento pari a 280,00 euro al parametro 137, suddiviso tra trattamento economico minimo (214,00 euro) e incremento aggiuntivo della retribuzione (66,00 euro).
Per quanto riguarda il welfare contrattuale vi è un incremento di 5,50 euro mensili per ogni lavoratore, miglioramenti delle prestazioni sanitarie e la previsione di una copertura assicurativa per il rischio morte. L’accordo definisce anche misure di sostegno per le vittime di violenza di genere e risorse per promuovere la formazione aziendale, la salute e sicurezza.
Il materia di previdenza complementare, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5%.
Dal punto di vista normativo,  viene definita la riduzione dell’orario di lavoro e, pertanto:
– dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori  su 18 e 21 turni viene stabilita una riduzione di 4 ore; dal 1°gennaio 2027è  prevista un’ulteriore riduzione di 4 ore;
– dal 1° gennaio 2027 la riduzione di 4 ore è prevista per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Viene ridotta la percentuale complessiva di assunzioni a tempo determinato (dal 50% al 25%).
Per quanto riguarda l’inserimento al nido, prevista la possibilità di usufruire di  ore retribuite fino alla scuola dell’infanzia, oltre ad un aumento delle ore dedicate alla cura dei genitori anziani.
Nei prossimi giorni inizierà la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione dell’intesa.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Le disposizioni urgenti per il lavoro agricolo 

16 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che stabilisce un esonero contributivo per tutto il 2024 (D.L. 15 maggio 2024, n. 63).

Il D.L. n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale“, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio.

Il provvedimento prevede diverse misure di sostegno alle imprese agricole, tra queste, all’articolo 2 si stabilisce l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023.

In particolare, per i periodi di contribuzione dal 1°  gennaio  2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n.  67/1988,  con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale  dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L n. 61/2023 trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo  01, comma 2, lettera  b), del D.L. n.  2/2006.

Inoltre, il decreto in commento prevede (articolo 2, comma 3) che all’articolo  38  del  D.L. n. 98/2011 venga soppresso il comma 7 che a sua volta aboliva gli elenchi nominativi trimestrali per l’accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato. 

Fermo restando quanto stabilito in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali  e dei provvedimenti di variazione, l’INPS viene incaricato di procedere alla pubblicazione, con modalità telematiche, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione (articolo  9-quinquies, D.L. n. 510/1996). 

Infine, l’INPS viene autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati  con comunicazione individuale a mezzo  raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Ebiart Friuli Venezia Giulia: contributo maternità e/o adozione a favore delle titolari di impresa

16 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’importo massimo è pari a 1.000,00 euro. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025

L’Ebiart FVG, Ente Bilaterale artigiano Friuli Venezia Giulia, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore delle titolari di impresa o loro assimilate (socie e coadiuvanti) di aziende iscritte all’EBIART (da almeno 12 mesi) in caso di maternità/adozione. Sono ammissibili esclusivamente le richieste relative a domande di indennità di maternità presentate all’INPS per nascite o adozioni avvenute nel corso del 2024 (1° gennaio 2024-31 dicembre 2024). Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025. 
Con cadenza quadrimestrale l’Ente provvederà alla liquidazione delle pratiche. L’importo massimo della prestazione è pari a 1.000,00 euro ad evento; le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate.
La documentazione da allegare è la seguente:
– copia domanda e accettazione di indennità di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentata all’INPS e relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2024;
– visura Camerale rilasciata negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Nuovi codici tributo per crediti d’imposta per mediazione civile e commerciale e ammissione a patrocini

15 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate, con due nuove risoluzioni, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale e del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita (Agenzia delle entrate, risoluzioni 14 maggio 2024, n. 23/E e n. 24/E).

L’articolo 15-octies del D.Lgs. n. 28/2010 e l’articolo 11-octies del D.Lgs. n. 132/2014 stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Con il decreto del Ministro della giustizia del 1° agosto 2023 sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta.

L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • “7070” – denominato “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

Relativamente ai procedimenti di mediazione civile e commerciale, il comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

Il comma 3, dello stesso articolo 20 riconosce, inoltre, un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Il successivo comma 4, infine, stabilisce che agli organismi di mediazione venga riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

 

Per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari dei suddetti crediti di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “7067” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • “7068” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;

  • “7069” – denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Nuovi livelli reddituali per l’Assegno per il nucleo familiare

15 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS comunica i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare relativamente al periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (INPS, circolare 15 maggio 2024, n. 65).

A seguito dell’abrogazione, dal 1° marzo 2022, dell’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

 

Nella circolare in commento, l’INPS rende noti i nuovi livelli reddituali rivalutati in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. Tale variazione, tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari a + 5,4%.

 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

 

Alla circolare sono allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari. 

 

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l’importo dell’assegno previsto alla colonna della prima tabella va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 67,95 euro per ogni componente oltre il settimo.

 

L’INPS ricorda che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Ebiart Friuli-Venezia Giulia: contributo trasporto casa-lavoro

15 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

È possibile inserire le pratiche per la richiesta del contributo 

L’Ente bilaterale artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha reso noto che dal 15 aprile è possibile inserire le pratiche di richiesta per il contributo trasporto casa-lavoro. Il contributo è a favore dei lavoratori iscritti all’Ente, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, che utilizzino i mezzi pubblici con abbonamento per gli spostamenti casa/lavoro nel corso del 2024. Inoltre, viene precisato che sono ammessi i titoli di viaggio annuali o per un periodo minimo di 6 mesi consecutivi. 
Per la spesa documentata superiore a 500,00 euro, il contributo è fissato in 200,00 euro lordi, assoggettati a ritenute fiscali; mentre, per la spesa documentata inferiore a 500,00 euro, il contributo è fissato in 150,00 euro lordi, anche in questo caso assoggettati a ritenute fiscali. Il contributo di 200,00 euro lordi viene erogato ai lavoratori dipendenti che si recano sul luogo di lavoro, utilizzando un mezzo di trasporto proprio solo qualora il tragitto percorso di andata e ritorno sia superiore a 40 km. 
Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2025, allegando la documentazione presente sul sito dell’Ente, il quale provvede alla liquidazione delle pratiche dopo il 30 giugno 2025. Inoltre, le prestazioni vengono erogate nel limite massimo delle somme stanziate, all’interno della prima busta paga utile. 

Archiviato in:

Aree di crisi industriale complessa in Sicilia: prorogata l’indennità per il 2024

15 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per i lavoratori il trattamento è pari alla mobilità in deroga (INPS, messaggio 14 maggio 2024, n. 1850).

L’INPS ha riepilogato alcune informazioni riguardanti l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia (articolo 1, comma 251-bis, Legge n. 145/2018).

La proroga fino al 31 dicembre 2024 del trattamento in commento è stata prevista dall’articolo 3, comma 2-bis del D.L. n. 4/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28/2024. Peraltro, l’indennità in argomento, introdotta dall’articolo 1-bis del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, è stata oggetto di diverse proroghe. 

In particolare, per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga del trattamento di mobilità in deroga per l’anno corrente, il comma 2-ter dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024 ha previsto uno stanziamento pari a 973.400 euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199 della Legge n. 190/2014).

L’indennità in oggetto è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

L’Istituto, per le istruzioni operative relative alla gestione della misura, rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 51/2021.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza

15 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Al 6% l’incidenza della manodopera per la categoria SOA OS18-B

In data 9 maggio 2024, ad integrazione dell’Accordo del 30 gennaio 2024, le Parti sociali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci – Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem con Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil, hanno determinato la percentuale di incidenza (nella misura del 6%) della manodopera che interessa la categoria SOA OS18-B.
Questa si applica sia alla fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate, sia ai lavori in corso.
Inoltre, con il medesimo accordo, è stato disposto che le Casse Edili e le Edilcasse devono applicare, per gli appalti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale (ove richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A), le relative sottocategorie e le seguenti  percentuali di incidenza minima prevista:
– per OG 2, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
– per OS 2-A, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • …
  • 488
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Via Jappelli, 5
35031 ABANO TERME (PD)
Telefono: 0498669200

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

STUDIO LANA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | P. IVA: 00752040287 | VIA JAPPELLI 5 - 35031 ABANO TERME (PD) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta