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CCNL Bancari – Credito Cooperativo: proseguono le trattative

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli argomenti principali del rinnovo: minimi in linea con gli altri contratti del credito, riduzione dell’orario settimanale, bilateralità e maggiore stabilità dell’occupazione 

Il 7 maggio sono proseguiti gli incontri sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Credito Cooperativo tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali del settore First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca. 
Le Parti hanno, pertanto, definito gli argomenti principali del rinnovo:
– parte economica: i minimi dovrebbero essere in linea con le tabelle retributive del CCNL Bancari recentemente rinnovato; necessità di quantificare la voce arretrati definendo un’ulteriore destinazione di risorse a Cassa Mutua e al Fondo Pensione;
– riduzione dell’orario settimanale di lavoro;
– maggiore importanza alla partecipazione alla vita aziendale ed alla bilateralità per rafforzare i principi di inclusione e universalità;
– incentivazione alla stabilità dell’occupazione.
Le prossime date sono: 24 e 30 maggio e 6,25,28 giugno ed eventualmente il 4 e 5 luglio.
I sindacati si ritengono soddisfatti nell’aver definito il percorso che permetterà un reale confronto, costruttivo e trasparente nell’interesse comune.

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CCNL Progettazione Restauro: sottoscritto il rinnovo

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tra le novità, previsti nuovi incrementi retributivi 

Il 3 aprile 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI e Fesica-Confsal e Confsal hanno siglato il rinnovo del CCNL Progettazione Restauro che interessa i dipendenti operanti nel:
– settore installazione di impianti in edifici pubblici, privati, artigianali, commerciali ed industriali; 
– settore posa in opera di serramenti interni ed esterni, lavori di falegnameria e montaggio e installazioni di 
arredi ed affini.
Con l’accordo, sono state modificate le maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto, prevedendosi:
– il 15% per il lavoro notturno (prestato tra le 22.00 e le 6.00);
– il 20% per il lavoro straordinario diurno feriale;
– il 30% sia per il lavoro straordinario festivo che straordinario notturno;
– il 50% per il lavoro straordinario festivo notturno.

Inoltre, sono stati introdotti i nuovi minimi retributivi:

LivelliMinimi al 01/04/2024Minimi al 01/04/2025Minimi al 01/04/2026
Primo livello – Quadri*1.902,201.930,751.960,00
Secondo livello** 1.826,001.853,401.881,20
Terzo livello1.660,551.685,451.710,75
Quarto livello1.578,351.602,501.626,10
Quinto livello1.511,851.534,501.557,50
Sesto livello1.427,101.448,501.470,25
Settimo livello1.360,101.380,501.401,20

Si tenga conto che, a questi importi, si deve aggiungere una indennità di funzione pare a 60,00 euro, per i Quadri ed il Primo livello, e di 40,00 euro per il Secondo livello.

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Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

 

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Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

9 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24

Il Fondo Fast, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), con la circolare n. 1/2024 ha comunicato che in vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2024-30 giugno 2025) il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2024, calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV. 
In applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, la contribuzione dovuta al Fondo, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente. 
Le aziende, per verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti, possono accedere all’area riservata del sito, attraverso l’indicazione dell’“Username”, la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “Recupera Password”. Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati. 
Il Fondo ricorda che l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. La nuova modalità di versamento, attiva da marzo 2019, del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla. 
Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2024/2025 potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24. Le aziende che preferiscono continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024. Le aziende che intendono iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
In conclusione il Fondo evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV. 

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Agidae: presentazione della piattaforma rivendicativa

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Relazioni sindacali, classificazione del personale e aumenti retributivi tra le richieste principali delle OO.SS. 

E’ stata presentata nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto nazionale AGIDAE, applicato ai circa 17mila dipendenti da enti e autorità ecclesiastiche che svolgono attività nei servizi socio sanitari e socio assistenziali educativi.
Dal punto di vista normativo è stata posta attenzione al rafforzamento delle relazioni sindacali, con la richiesta di allargare i perimetri di informazione e confronto e prevedere il rafforzamento della contrattazione, soprattutto quella di secondo livello. In materia di classificazione del personale i sindacati hanno chiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, al fine di valorizzare la professionalità. Chiesta anche una revisione dell’orario lavorativo al fine di una migliore conciliazione vita-lavoro e chiesta una specifica regolamentazione contrattuale dello smart working.
In generale per le OO.SS. si rende necessario un allargamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori e un generale processo di modernizzazione dei contenuti contrattuali, che prenda in considerazione i cambiamenti sociali intercorsi nel recente periodo e vada incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con particolare riferimento a genitorialità e malattia. Inoltre, viene sottolineata la necessità di rimettere al centro la salute e la sicurezza potenziando l’efficacia dell’azione degli RLS e garantendone il protagonismo.
In materia di previdenza complementare viene proposta l’individuazione di un fondo negoziale al fine di rendere esigibile l’istituto per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.
Dal punto di vista economico viene richiesto l’aumento delle retribuzioni, delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno, nonchè il ripristino del salario di anzianità e l’istituzione della quattordicesima mensilità. 
Infine, è stata posta attenzione anche alla formazione, con la richiesta di riconoscere la centralità del diritto allo studio ed il potenziamento dei percorsi di formazione anche individuali, volti a garantire l’occupabilità dei lavoratori. 

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Incentivi alle assunzioni di giovani e donne nel Decreto Coesione

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 2024 il cosiddetto “Decreto Coesione” contenente, tra le disposizioni in materia di lavoro, anche incentivi per l’assunzione di giovani e di donne residenti in zone svantaggiate (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).  

Entrano in vigore oggi le ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione di cui al D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto Coesione), approvato nella seduta del 30 aprile 2024 dal Consiglio dei ministri.

 

Con particolare riferimento al mondo del lavoro, il Capo IV del decreto introduce, tra l’altro, misure volte a promuovere l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa nel centro-nord e nel sud Italia (articoli 17, 18 e seguenti), incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (articolo 21), nonché alcuni bonus per favorire le assunzioni di giovani e donne (articoli 22 e 23).

 

Bonus giovani

 

L’articolo 22 del decreto in commento introduce un esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35, nel rispetto di alcuni requisiti.

 

Infatti, a norma dell’articolo citato, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

 

L’esonero in questione spetta:

 

– con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;

 

– nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

 

– ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in questo caso, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;

 

– con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero;

 

– ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. 

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

 

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Bonus donne

 

Il beneficio in argomento si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

 

Viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Anche in questo caso, restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. 

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AdE: come regolarizzare la mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis”

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della GDF le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA, SIAN, SIPA indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 maggio 2024, n. 221010).

L’articolo 52 della Legge n. 234/2012, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge n. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ora MIMIT, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

 

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

 

Pertanto, per consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020, l’Agenzia trasmette, mediante PEC, una comunicazione, contenente determinate informazioni, quali:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;

  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora, invece, la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

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CCNL Enti Locali: siglato l’accordo integrativo in materia di costituzione delle RSU

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto in maniera definitiva l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022

Lo scorso 6 maggio è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa-Ral l’allegato Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.
Viene stabilito il numero dei componenti delle RSU pari a:
– 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
– 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
– 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
– 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
– 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
L’accordo specifica, inoltre, che qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti si incontreranno per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

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Pensione ai superstiti, inclusi i nipoti maggiorenni orfani

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l’Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

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CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR

8 Maggio 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definiti gli importi da erogare ai dipendenti in tre rate

Il 22 aprile 2024, le Parti sociali, posto a confronto il triennio 2020/2021/2022 con il triennio 2021/2022/2023, hanno determinato l’EVR da corrispondere, in maniera proporzionale, ai dipendenti del Settore in forza all’anno 2023.
Invero, risultando positivi tutti gli indicatori definiti dalla contrattazione collettiva provinciale, l’importo complessivo lordo dell’EVR, rapportato al livello, è pari a quanto riportato nella tabella che segue.
Tale importo, che viene riconosciuto nella percentuale corrispondente della retribuzione per gli apprendisti e riproporzionato per il part-time, verrà erogato in tre tranche:
– prima rata entro il 15 luglio 2024 nella misura del 40%
– seconda rata entro il 15 settembre 2024 nella misura del 30%
– terza rata entro il 15 novembre 2024 nella misura del 30%.

LivelloTotale1 rata 40%2 rata 30%3 rata 30%
7833,03333,21249,91249,91
6728,91291,56218,67218,67
5607,33242,93182,20182,20
4562,58225,03168,78168,78
3526,14210,46157,84157,84
2465,09186,03139,53139,53
1406,30162,52121,89121,89

La somma erogata a titolo di Elemento variabile della retribuzione viene tassato con aliquota ordinaria e non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il trattamento di fine rapporto

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