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CCNL Restauro Beni Culturali: con la retribuzione di maggio in arrivo nuovi minimi retributivi

2 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli incrementi degli importi tabellari verranno erogati con la busta paga di maggio

Con la retribuzione di maggio sono previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori delle imprese di restauro beni culturali, secondo quanto stabilito in sede di sottoscrizione del rinnovo contrattuale in data 6 marzo 2024. la scadenza contrattuale è prevista per il 5 marzo 2027. In quell’occasione, le Parti datoriali e sindacali hanno stabilito gli importi da erogarsi nel mese di maggio. I dati retributivi sono riportati nella tabella di seguito. 

LivelloMinimo
A SUPER2.777,84
A2.500,70
B2.171,38
C2.056,14
D1.615,00

 

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Sicurezza sul lavoro: le proposte del governo

2 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Annunciato lo stanziamento di nuovi fondi: dedicate risorse alla formazione dei lavoratori e alla conoscenza di questi temi tra i giovani (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 aprile 2025, n. 126).

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato tra gli argomenti affrontati nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 30 aprile. In particolare, è stato annunciato lo stanziamento di nuovi fondi, con l’assicurazione che il Governo continuerà a mettere al centro della sua agenda la cultura della prevenzione.

È stato anche specificato che verranno dedicate risorse alla formazione dei lavoratori e alla conoscenza di questi temi tra i giovani, sottolineando che il Governo intende condividere queste misure con le organizzazioni sindacali.

Nel corso della riunione è stata svolta una informativa sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando in particolare:

– un andamento del fenomeno infortunistico a partire dalle denunce presentate all’INAIL, con un focus sugli infortuni occorsi agli studenti a seguito dell’estensione delle tutele assicurative previste dal Decreto Lavoro (D.L. n. n. 48/2023). 
– le attività di carattere normativo effettuate negli ultimi due anni per il rafforzamento delle regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’aggiornamento e la maggiore efficienza dei controlli ispettivi, la tutela dei lavoratori, il contrasto al lavoro sommerso e la promozione dell’attività di vigilanza, l’aumento del personale ispettivo, il più efficace utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati, l’investimento nella prevenzione degli infortuni, l’attuazione della patente a crediti in edilizia.
– le azioni di formazione e informazione per la promozione di una vita sicura, a partire dall’introduzione della salute e della sicurezza sul lavoro tra le materie di insegnamento nell’ambito dell’educazione civica e l’avvio di un piano integrato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia.

Infine, nella riunione del Consiglio dei ministri si è scelto di convocare per il prossimo 8 maggio un tavolo con le parti sociali per vagliare l’adozione di ulteriori interventi in materia. Il Governo porterà proposte e linee di lavoro da condividere preventivamente con il mondo sindacale, datoriale e produttivo, così da potersi avvalere di valutazioni e sollecitazioni.

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CIPL Edilizia Artigianato Trento: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

2 Maggio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 5,3%

Il giorno 11 aprile 2025 l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese – Confartigianato Trentino e la Feneal-Uil del Trentino, la Filca-Cisl del Trentino e la Fillea-Cgil del Trentino hanno sottoscritto il verbale attuativo del CCPL Edilizia Artigianato 28 agosto 2017, in relazione all’art. 22 “Elemento Variabile della Retribuzione”. Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali fissati nell’Accordo provinciale del 9 novembre 2012 ai fini della determinazione dell’EVR è risultato che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono positivi.

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 5,3% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 28 agosto 2017 dei minimi di paga in vigore alla data di gennaio 2025.

Le Parti Sociali hanno dunque concordato che le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento accantoneranno a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2024, una quota di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) pari al 76,75% del 5,3% (4,07%). L’EVR sarà corrisposto da parte della Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate nella prima decade di luglio e nella prima decade di dicembre.

Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l’EVR continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione. 

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IRPEF: modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025

30 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94/2025, contiene disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

Il decreto si inserisce nel contesto della riforma dell’IRPEF, avviata con il D.Lgs. n. 216/2023. Tale riforma ha introdotto, per l’anno 2024, un regime transitorio che ha ridotto le aliquote fiscali da quattro a tre. La successiva Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha confermato e reso strutturale questa modifica.

 

In considerazione di vari dubbi interpretativi posti in merito all’acconto IRPEF per l’anno 2025 e al fine di salvaguardare i contribuenti interessati, il MEF, con il comunicato del 25 marzo 2025, aveva già preannunciato l’intervento del Governo in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.

 

Pertanto, per allineare le disposizioni relative al calcolo degli acconti IRPEF 2025 con le modifiche strutturali introdotte dalla predetta riforma, il D.L. 23 aprile 2025, n. 55, all’articolo 1, è intervenuto sull’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023, modificando la frase “i periodi d’imposta 2024 e 2025” in “il periodo d’imposta 2024“, assicurando che, per il calcolo degli acconti IRPEF 2025, vengano applicate le nuove aliquote e detrazioni.

 

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U., dunque il 24 aprile 2025. 

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Diarie INAIL per gli assicurati invitati fuori residenza: aggiornati gli importi

30 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° aprile 2025 sono aggiornati i valori sulla base dell’indice dei prezzi di consumo (INAIL, circolare 29 aprile 2025, n. 28).

L’INAIL ha comunicato di aver aggiornato per il 2025 il trattamento economico riservato agli assicurati invitati fuori residenza presso gli uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche.

L’aggiornamento delle diarie è avvenuto, con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 26 marzo 2025, n. 42,
parzialmente rettificata con la delibera del 17 aprile 2025, n. 77, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2024 e la media annua del 2023 (0,8%).

Gli importi risultanti dall’aggiornamento che decorre dal 1° aprile 2025 sono così fissati:

– 8,98 euro per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (importo precedente, 8,91 euro);
– 17,99 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, 17,85 euro);
– 35,10 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, 34,82 euro). 

L’INAIL informa anche che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi dovuti a decorrere dal 1° aprile 2025.

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CIPL Edilizia Piccola Industria (Confapi) Novara: definito l’EVR per il 2025

30 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti hanno stabilito gli importi per il periodo di riferimento 1° marzo 2025 – 31 marzo 2026

Il 24 aprile è stato sottoscritto da Unionedile Novara e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte Orientale, Fillea- Cgil Novara il verbale di accordo che stabilisce l’EVR da corrispondere per il periodo 1° marzo 2025 – 31 marzo 2026 nella provincia di Novara.

Le Parti, una volta verificatori gli indicatori definito dal CIPL del 21 maggio 2024, hanno fissato l’importo dell’EVR nella misura del 4% dei minimi contrattuali in vigore nella misura del 100%.

 
LivelloMinimo aprile 2025  E.V.R. 4% 
7°2.175,9687,04
6°1.958,3678,33
5°1.631,9865,28
4°1.523,1760,93
3°1.414,3856,58
2°1.272,9450,92
1°1.087,9943,52
 
LivelloMinimo aprile 2025 E.V.R. 4%
4°1.523,170,35220
3°1.414,380,32705
2°1.272,940,29434
1°1.087,990,25156

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CCNL Videofonografia Industria: firmata l’ipotesi di accordo 

30 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi ed una Tantum 

Il 14 aprile 2025 AFI, FIMI, PMI, Univideo, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno siglato l’ipotesi di accordo per i lavoratori e le lavoratrici delle industrie videofonografiche che decorre dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026.

Dal punto di vista economico, le Parti sociali hanno previsto un incremento dei minimi tabellari pari a 255,00 euro lordi a regime al 6° Livello, erogato in due tranche: 110,00 euro il 1° luglio 2025 e 145,00 euro il 1° marzo 2026. E’ stata disposta anche una somma a titolo di Una tantum, pari a 500,00 euro, ai lavoratori in forza alla data del 14 aprile 2025, uguale per tutti i livelli. L’ erogazione è prevista in due tranches:
– 250,00 euro lordi con la retribuzione del mese di settembre 2025;
– 250,00 euro lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2026.

Inoltre, dal 1° gennaio 2026 è previsto un incremento del contributo a carico dell’azienda pari allo 0,2% e, unicamente per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026, il contributo al fondo Salute Sempre viene integrato a carico dell’azienda fino ad un importo complessivo pari a 13,00 euro mensili (156,00 euro annui).

Per la definizione della parte normativa e la pubblicazione delle tabelle complete degli aumenti contrattuali stabiliti, è previsto un incontro, il 22 maggio 2025, tra le Parti sociali.

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CCNL Autostrade: siglato accordo sul premio di risultato

29 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’importo del premio, da erogare in un’unica tranche, è pari a 2.235,00 euro per un livello “C

Il giorno 23 aprile 2025 la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl si sono incontrati per stabilire l’importo del Premio di Produttività per l’anno 2025 (anno di erogazione), relativo ai risultati dell’anno 2024, così come stabilito dal Verbale di Accordo del 23 aprile 2024.
I valori degli indicatori, stabiliti dalle Parti, portano ad un risultato complessivo del Premio pari a 2.235,00 euro per un livello “C”, che verrà articolato per gli altri livelli sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL. L’importo del premio verrà erogato in un’unica tranche a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci di ASPI nelle competenze di maggio 2025 e comunque subito dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’azienda.
Ai fini della detassazione e decontribuzione degli importi erogati le Parti hanno stabilito che quest’ultimi sono variabili e collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti in materia. Riguardo la eventuale scelta su base volontaria del lavoratore di convertire il Premio accedendo al portale welfare, ferme rimanendo le maggiorazioni già previste dagli accordi in materia in caso di richiesta di conversione del Premio (pari al +15%), nel limite complessivo di 3.000,00 euro e fermo restando tutti gli usi consentiti dalla legge, le Parti hanno confermato le percentuali di conversione del Premio in scaglioni pari al 25%, 50%, 75% o al 100%, così come previste nel suddetto Accordo del 23 aprile 2024.

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Decadenza dal Superbonus per CILA-S incompleta: l’Agenzia chiarisce le conseguenze

29 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate una nuova risposta ad interpello riguardante i bonus edilizi e le conseguenze dell’assenza delle attestazioni richieste nella CILA-S (Agenzia delle entrate, risposta 29 aprile 2025, n. 122).

L’argomento principale è, dunque, decadenza dal Superbonus prevista dall’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

 

Nel caso di specie, l’istante è il proprietario di diverse unità immobiliari che compongono un edificio. Tutte le unità immobiliari sono a destinazione residenziale, e l’istante ha stabilito lì la propria residenza. Nel biennio 2021-2022 sono stati eseguiti interventi di efficientamento energetico sul suddetto edificio. I lavori sono stati assentiti mediante CILA e CILA-S, ma la CILA-S presentata è risultata incompleta. Da qui, il dubbio dell’istante se la mancata compilazione del quadro ”F” della CILA-S possa comportare la decadenza dal Superbonus.

 

L’Agenzia delle entrate, per prima cosa, ricorda che l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che gli interventi Superbonus (esclusa demolizione e ricostruzione) sono manutenzione straordinaria e si realizzano mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con la quale devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo di costruzione o legittimazione, oppure che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La decadenza del beneficio fiscale Superbonus opera esclusivamente in specifici casi, tra cui l’assenza dell’attestazione dei dati relativi alla costruzione/legittimazione dell’immobile.

 

Il modello unificato e standardizzato di CILA-Superbonus include una specifica sezione (Quadro f) per le “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”. Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata, pena la decadenza dal beneficio fiscale.
Tuttavia, se l’istante regolarizza la sua posizione e sussistono i requisiti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi. 
È concesso il ricorso al ravvedimento operoso, che permette una riduzione delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione, con il calcolo di sanzioni e interessi che parte dalla data di invio della comunicazione di cessione del credito, e si applica solo sulla quota di detrazione fruita in eccesso rispetto al bonus ordinario spettante.

Infine, la decadenza dal Superbonus esclude l’applicazione della nuova imposta sulla plusvalenza legata agli interventi Superbonus (articolo 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR), ma potrebbe applicarsi la regola generale (articolo 67, comma 1, lett. b) TUIR) se i presupposti di tale norma ricorrono.

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Aree di crisi industriale complessa: emanato il decreto ministeriale

29 Aprile 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rifinanziate le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e in mobilità in deroga (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 24 aprile 2025).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 989/2025 concernente le “Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriali complesse” è stato emanato. In questo modo, ai sensi dell’articolo 1, comma 189 della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) vengono assegnati 70 milioni di euro allo scopo sopra citato.

In particolare, la CIGS per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa è un trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/15, introdotto dal D.Lgs. n. 185/2016, successivamente modificato dall’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 244/2016. La misura in questione spetta ai lavoratori e alle imprese, aventi i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta con D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012 e successivi decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e accordi di programma.

I criteri di autorizzazione prevedono che il trattamento possa essere concesso alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.

È necessario che l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

È previsto un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata.

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