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CIPL Edilizia Industria Ferrara: definiti i valori dell’EVR 2025

26 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Parti hanno stabilito gli importi dopo la verifica degli indicatori medi relativi agli anni edili 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Il 13 marzo 2025 è stato siglato il verbale di accordo da Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni di Ferrara, Confartigianato di Ferrara, Legacoop Ferrara, Confcooperative della Provincia di Ferrara, Agci Emilia Romagna e Feneal-Uil di Ferrara, Filca-Cisl di Ferrara, Fillea-Cgil di Ferrara che ha stabilito gli importi dell’EVR per l’anno 2025. 
Le Parti hanno, innanzitutto, verificato gli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione la cui erogazione, se dovuta, è prevista ne mesi da aprile a dicembre 2025 compresi.
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’E.V.R. territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori.
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo a periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.

LivelloE.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili)E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
891,32–
771,63–
664,47–
553,720,31
450,140,29
346,560,27
241,900,24
135,810,21

 Nel caso di aziende, invece, la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2025 compresi, è pari ai seguenti importi.

LivelloE.V.R. 2025 Impiegati (Valori mensili)E.V.R. 2025 operai (Valori orari)
845,66–
735,82–
632,24–
526,860,16
425,070,14
323,280,13
220,950,12
117.910,10

L’accordo prevede, infine, che le le aziende dovranno inviare, entro il 19 aprile, una comunicazione alle RSA/RSU sulle risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’E.V.R 

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CCNL Gas e Acqua: esito primo incontro

25 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le Organizzazioni sindacali hanno incontrato le Associazioni Datoriali di categoria per il rinnovo del contratto di settore

Il 24 marzo 2025 le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil si sono incontrate con i rappresentanti delle associazioni datoriali Utilitalia, Proxigas, Assogas e Anfida per affrontare le questioni inerenti al rinnovo del contratto.
Le sigle sindacali hanno riscontrato delle aperture su questioni come: 
– copertura legale per i lavoratori esposti a particolari responsabilità;
– aumento agibilità RLS e genitorialità;
– aumenti sul welfare contrattuale.
E’ stata evidenziata la necessità di ampliare l’articolato contrattuale sulle relazioni industriali ai temi dell’intelligenza artificiale e prevedere la contrattazione aziendale quale luogo privilegiato di confronto tra le parti.
Inoltre, con riferimento alla violenza di genere, è emersa la disponibilità ad aumentare le mensilità di aspettativa retribuita e introdurre modelli di formazione su linguaggio e comportamento maggiormente inclusivo. 
Vi è stata apertura anche sul tema della certificazione della rappresentanza e sul bilancio di sostenibilità.
Viceversa, le OO.SS., pur non ravvisando preclusioni alla discussione in tema di riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore e del pieno riconoscimento del riposo fisiologico, hanno riscontrato delle distanze sui tempi di applicazione e sulla riscrittura della parte normativa.
Infine, le aziende hanno evidenziato l’esigenza di prevedere una modifica all’istituto della malattia.
Il prossimo incontro è previsto per il 2 aprile 2025.

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Nuove regole per la comunicazione dati delle transazioni elettroniche dal 1 gennaio 2026

25 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2025, n. 142285, vengono rese note nuove regole operative, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, riguardanti la trasmissione telematica dei dati relativi agli strumenti di pagamento elettronico e ai volumi delle transazioni effettuate da esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

L’articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, noto come decreto fiscale 2020, convertito in L. n. 157/2019, ha imposto agli operatori che forniscono strumenti di pagamento elettronico l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate.

Il Provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 253155/2022 ha ulteriormente specificato le modalità e i termini per la comunicazione dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico.

In conformità con quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 124/2019, dunque, il provvedimento n. 142285/2025 definisce in modo dettagliato i termini e il contenuto delle comunicazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate. 

 

Nello specifico, i soggetti sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

– il proprio codice fiscale;

– il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;

– il codice univoco del contratto di convenzionamento con l’esercente;

– l’identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;

– l’identificativo univoco del POS attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;

– la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);

– la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;

– la data contabile delle transazioni elettroniche;

– l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;

– il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (il sabato è considerato giorno non lavorativo).

I soggetti obbligati devono trasmettere tali informazioni direttamente all’Agenzia delle entrate tramite le modalità previste per l’invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

 

Le nuove indicazioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

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CCNL Scuola: siglata la sequenza contrattuale sui collaboratori linguistici

25 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto un aumento mensile pari a 87,71 euro mensili per 13 mensilità

Il 18 marzo scorso, l’Aran e le OO.SS. di categoria hanno siglato la sequenza contrattuale del CCNL Scuola relativa ai collaboratori esperti linguistici, come indicato all’art. 178, comma 1, lett. d del contratto del 18 gennaio 2024, riguardante il triennio 2019/2021. La decorrenza della sequenza contrattuale parte dal giorno successivo alla stipula.
Per quel che riguarda il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici, tabella C2-Università del CCNL 18 gennaio 2024, è incrementato di 87,71 euro mensili per 13 mensilità, a valere dal 1° gennaio 2022. Pertanto, da quella data lo stipendio annuo lordo del collaboratori linguisti è pari a 17.000,00 euro annui lordi per 12 mensilità per 500 ore effettive annue, a cui si aggiunge la tredicesima. Inoltre, viene precisato che l’incremento sopra indicato assorbe, fino a concorrenza del suo intero importo, il trattamento economico di Ateneo.
Mentre, il trattamento integrativo in godimento viene ridotto, in virtù del riassorbimento indicato in precedenza, nei casi in cui risulti maggiore dell’incremento di 87,71 euro mensili, o azzerato nei casi in cui l’incremento risulti minore o uguale. 
L’assunzione del personale può avvenire anche per un monte ore superiore o inferiore a 500 ore ma, in ogni caso, non inferiore a 250 ore annue. 

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CCNL Bancari: firmato l’accordo sulle libertà sindacali

25 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’accordo prevede l’aumento delle ore di permesso per gli iscritti alle organizzazione sindacali

Lo scorso 21 marzo è stato sottoscritto da Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin l’accordo in materia di libertà sindacali, che sostituisce l’accordo del 25 febbraio 2019.
Innanzitutto, viene confermata la centralità delle relazioni sindacali ed un’efficace rappresentanza dei lavoratori e lavoratrice anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028 e prevede, innanzitutto, un aumento del monte ore dei permessi a 7 ore e 30 minuti per ciascun iscritto delle organizzazioni firmatarie che abbiano una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori/lavoratrici.
E’, inoltre, prevista l’istituzione della nuova figura del Rappresentante Sindacale Territoriale nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, con durata massima di 4 anni. Ai tali rappresentanti sono concessi 8 ore mensili.

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Autotrasporto: no al controllo a distanza

25 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Irrogata una sanzione di 50.000 euro a un’azienda per installazione di GPS sui veicoli (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

Una sanzione di 50.000 euro è stata irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali a un’azienda di autotrasporto che ha installato impianti GPS sui propri veicoli, controllando in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa.

Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda. 

Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema GPS tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad esempio quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa sulla riservatezza dei dati e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l’informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. 

Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.

Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento della sanzione, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema GPS alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

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CCNL Scuola: previsto il pagamento dell’IVC con la retribuzione di aprile

24 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nel cedolino di aprile saranno presenti le voci relative alle indennità di vacanza contrattuale 2022-2024 e 2025-2027

Ad aprile verrà erogata, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, l’indennità di vacanza contrattuale relativa al CCNL 2025-2027 che si sommerà all’IVC già in godimento relativo al triennio contrattuale 2022-2024. Difatti, nonostante il CCNL 2022/2024 sia già scaduto, ancora non è stato rinnovato e pertanto saranno presenti nella busta paga di aprile l’IVC riguardante sia il CCNL 2022/2024, sia il CCNL 2025-2027.
L’indennità verrà corrisposta, secondo gli importi indicati nella tabella pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS), in due diversi scaglioni:
– un importo pari allo 0,6% degli stipendi tabellari nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2025;
– nella misura dell’1% dal 1° luglio 2025.
Tali importi verranno riassorbiti al momento della stipula del contratto di settore. 

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Fatturazione elettronica per professionisti sanitari: c’è l’ok del Garante Privacy

24 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Garante Privacy ha evidenziato la conformità del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari con la normativa sulla protezione dei dati personali (Garante per al protezione dei dati personali, nota 21 marzo 2025, n. 533).

In merito all’introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, previsto per entrare in vigore il 1° gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato essere in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Al riguardo il Garante ha risposto ad alcuni quesiti posti dagli operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei loro pazienti

 

In particolare, con il parere favorevole del 7 dicembre 2023, il Garante privacy ha ritenuto che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.

 

Viene, inoltre, specificato che l’Agenzia delle entrate potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per le finalità fiscali, escludendo i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).

 

Attualmente, il quadro normativo vigente, che rimarrà in essere fino al 31 dicembre 2025, stabilisce che in nessun caso le fatture elettroniche relative all’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti degli assistiti debbano essere emesse tramite il Sistema di Interscambio.

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Ebiart FVG: contributo trasporti richiedibile entro il 31 marzo

24 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

La misura del contributo varia a seconda dell’importo della spesa documentata

L’Ente bilaterale regionale dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia (Ebiart) ha stabilito l’erogazione di un contributo a favore dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte all’Ebiart, con anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi, che abbiano utilizzato i mezzi pubblici con abbonamento per gli spostamenti casa/lavoro nel corso dell’anno 2024. I titoli di viaggio ammessi sono quelli annuali o quelli acquistati per un minimo di 6 mesi consecutivi. Il contributo sarà di:
– 200,00 euro, se la spesa documentata risulta essere superiore a 500,00 euro;
– 150,00 euro, se la spesa documentata risulta essere inferiore a 500,00 euro;
– 200,00 euro per i lavoratori dipendenti che per recarsi sul luogo di lavoro (sede dell’azienda) abbiano utilizzato la propria automobile solo qualora il tragitto percorso (andata-ritorno) sia superiore a 40 km. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2025. L’Ente provvederà alla liquidazione delle pratiche dopo il 30 giugno 2025. Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
– copia titolo di viaggio nominativo;
– copia ricevute e documenti giustificativi di spesa;
– copia ultima busta paga ricevuta.
Nel caso di utilizzo della propria autovetture:
– autocertificazione attestante il tragitto casa-lavoro;
– copia Carta di circolazione dell’autovettura;
– copia ultima busta paga ricevuta.
Il contributo sarà erogato dall’Ente per il tramite dell’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

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CIRL Edilizia Artigianato Veneto: definito l’EVR per il 2025

24 Marzo 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4,5% ai minimi retributivi

Il 18 marzo è stato sottoscritto da Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e Feneal-Uil Veneto, Filca-Cisl Veneto, Fillea-Cgil Veneto il verbale di accordo che definisce gli importi dell’EVR nell’anno 2025.
 Innanzitutto, è stato stabilito che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2024 rispetto al 2023 sono risultati positivi.
 L’ importo da erogare è calcolato applicando la percentuale del 4,5% ai minimi in essere e verrà erogato per 12 mensilità da aprile 2025 a marzo 2026.

TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)
 Importo annualeImporto mensile
impiegati 7 livello1.076,5289,71
impiegati 6 livello959,6479,97
impiegati e operai 5 livello799,8066,65
impiegati e operai 4 livello745,6862,14
impiegati e operai 3 livello693,2457,77
impiegati e operai 2 livello622,9251,91
impiegati e operai 1 livello533,1644,43

Viene, inoltre, specificato che  l’azienda potrà verificare i parametri aziendali (numero ore denunciate in EDILCASSA VENETO e qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all’ anno precedente, l’azienda erogherà l’E.V.R. al 50%.

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