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MIMIT: Decreto su obbligo assicurativo per rischi catastrofali e impatto sugli incentivi alle imprese

30 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

In data 25 luglio 2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT il Decreto ministeriale 18 giugno 2025 recante l’adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 luglio 2025).

L’articolo 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024 prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

 

In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 102, della stessa Legge n. 213/2023, il decreto MIMIT 18 giugno 2025 introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Pertanto, il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo comporta che se ne debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Le nuove disposizioni che legano l’accesso agli incentivi all’adempimento dell’obbligo assicurativo si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:
– 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
– 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
– 1 gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

 

L’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

 

Le disposizioni si applicano ai seguenti incentivi:

  • “Contratti di sviluppo”;

  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89”;

  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”;

  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)”;

  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”;

  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”;

  • “Mini contratti di sviluppo”;

  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”;

  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;

  • “Finanziamento di start-up”;

  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento diretto. In caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

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ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

30 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.

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CCNL Energia e Petrolio: previsto adeguamento retributivo da luglio 2025

30 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti i nuovi minimi retributivi a seguito dell’adeguamento IPCA

Il 10 luglio 2025, le Parti sociali Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno verificato lo scostamento inflattivo relativo al triennio 2022-2024.

Tenuto contro del valore IPCA-NEI 2024, pari a 1,3%, indicato dall’ultima comunicazione ISTAT e tenuto conto degli adeguamenti già effettuati con i precedenti accordi, è stato registrato un residuo scostamento positivo pari allo 0,4%.

Pertanto, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali una quota di 10,00 euro al livello 4 e di trasferirla nell’EDR contrattuale, a decorrere dal mese di luglio 2025.

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi valori dei minimi tabellari e dell’EDR in vigore da luglio 2025.

Minimi retributivi

LivelloImporti mensili
Dal 1° luglio 2025Dal 1° dicembre 2025Dal 1° gennaio 2026Dal 1° luglio 2026Dal 1° luglio 2027
1/53.513,553.554,943.582,543.658,423.748,10
1/4
1/3
1/2
1/1
2/43.182,053.219,543.244,533.313,253.394,47
2/3
2/2
2/1
3/42.881,732.915,682.938,313.000,553.074,11
3/3
3/2
3/1
4/42.546,612.576,612.596,612.651,612.716,61
4/3
4/2
4/1
5/42.233,242.259,542.277,082.325,312.382,32
5/3
5/2
5/1
5/0
6/01.942,801.965,691.980,952.022,902.072,49

Elemento Distinto della Retribuzione

LivelliImporti mensili
Dal 1.7.2025Dal 1.1.2026
160,7170,37
254,9863,73
349,7957,71
444,0051,00
538,5944,73
633,5738,91

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CCNL Lapidei Industria: integrata l’ipotesi

29 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rettificato il minimo del livello F ed integrata la quota contrattuale

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 14 luglio scorso, l’ Associazione Italiana Marmomacchine, l’Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno provveduto alla rettifica dell’importo previsto per il livello F dal 1° luglio in 1164,84 euro, in sostituzione dell’importo di 1.116,84 euro.
E’ stata, inoltre, inserita la quota contrattuale a favore delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil prevista per il mese di luglio nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro.  
Le Aziende procederanno alla ritenuta ai lavoratori non iscritti sulla retribuzione del mese di gennaio e sul seguente conto corrente bancario IBAN:IT83F0569603200000012811X17.  

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Inversione contabile per i servizi di logistica: approvato il modello di comunicazione dell’opzione

29 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107).

Il provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024, approva il modello di Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della stessa Legge, il quale stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi (tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali) sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

 

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. In questi casi, l’esercizio dell’opzione in un rapporto tra subappaltante e subappaltatore è indipendente dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Per ciascuno dei rapporti tra subappaltatori in cui l’opzione è esercitata, deve essere presentata un’autonoma Comunicazione. In tal caso, “committente” deve intendersi “subappaltante” e “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.

 

L’opzione, comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate, ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione.
La trasmissione telematica inizia dal 30 luglio 2025 tramite il software “ReverseChargeLogistica“.

 

Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente.
In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati di ciascun contratto.
È possibile esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedenti. Per questi nuovi contratti, la durata triennale decorre dalla data di presentazione della Comunicazione che li include.

 

Il modello di Comunicazione è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e va presentato dal committente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Gli intermediari devono rilasciare al committente una copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia.

 

È consentito correggere i dati di una Comunicazione già trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.
La Comunicazione correttiva non può rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma serve unicamente per correggere dati errati relativi a tali opzioni.

 

L’IVA è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Il versamento deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

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CCNL Cinematografia: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti a regime pari a 360,00 euro

29 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’accordo introduce aumenti, nuove figure professionali e il livello 6S

Il 23 luglio scorso, come da comunicato della Uilcom-Uil, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Cinematografia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

 

Tra le novità previste dall’accordo si segnalano: classificazione del personale, con l’inserimento di nuove figure professionali; introduzione del livello 6S e aumenti retributivi a regime pari a 360,00 euro per il 4° livello, divise in 5 tranches:
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2025;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2026;
– 90,00 euro dal 1° luglio 2026;
– 90,00 euro dal 1° luglio 2027;
– 90,00 euro dal 1° gennaio 2028.

 

Resta in sospeso il discorso sui lavoratori autonomi che operano nelle aziende di post-produzione. A tal proposito, è stato calendarizzato un incontro specifico per il prossimo 30 luglio. 

Per quanto concerne l’approvazione dell’ipotesi, invece, questa verrà sottoposta al vaglio delle assemblee che si terranno a settembre. 

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INPS: sospensione delle verifiche della regolarità contributiva

29 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS sospende le notifiche degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti e le verifiche sulla regolarità contributiva nel periodo dal 1° al 31 agosto 2025 (INPS, messaggio 25 luglio 2025, n. 2359).

L’INPS comunica la sospensione, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, della notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

 

L’obiettivo è quello di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo estivo.

 

Dal 1° al 31 agosto, dunque, saranno altresì:

 

– bloccate le notifiche delle diffide di adempimento verso tutti i contribuenti, eccetto nei casi in cui sia imminente il termine di prescrizione. La sospensione non si applica agli atti relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);

 

– fermate le notifiche dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;

 

– sospesi gli avvisi di addebito, con possibilità per le strutture territoriali di trasferire comunque i crediti contributivi all’agente della riscossione;

 

– bloccate le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni e delle ordinanze/ingiunzioni.

 

Non saranno sospese, invece, le notifiche necessarie per evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto; rispettare i termini di prescrizione; interrompere la prescrizione attraverso atti amministrativi.

 

l’Istituto precisa poi che le operazioni di “infasamento” per il recupero crediti tramite agente della riscossione, saranno disponibili nelle date del 7-8 agosto 2025, per consegna del 10 agosto, e del 21-22 agosto 2025, per consegna del 25 agosto.

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CIPL Edilizia industria Torino: determinato l’EVR 2025

29 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabiliti gli importi orari e mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025

Nel mese di luglio 2025, il Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, considerando che solo tre indicatori su quattro, presi in esame per la determinazione dell’EVR, sono risultati positivi, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’EVR nella misura del 3,6%.

Pertanto, in presenza di entrambi gli indicatori pari o positivi, l’impresa potrà erogare l’EVR negli importi di seguito riportati.

Importi orari EVR operai 

OperaiImporto orario
Operaio 4° livello0,31 euro
Operaio specializzato – 3° livello0,29 euro
Operaio qualificato – 2° livello0,26 euro
Operaio comune – 1° livello0,22 euro

Importi mensili EVR impiegato

ImpiegatiImporto mensile
7° livello76,85 euro
6° livello69,16 euro
5° livello57,64 euro
4° livello53,80 euro
3° livello49,95 euro
2° livello44,96 euro
1° livello38,42 euro

Invero, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,34%). 

Importi orari EVR operai – misura ridotta

OperaiImporto orario
Operaio 4° livello0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello0,19 euro
Operaio qualificato – 2° livello0,17 euro
Operaio comune – 1° livello0,14 euro

Importi mensili EVR impiegati – misura ridotta

ImpiegatiImporto mensile
7° livello49,95 euro
6° livello44,96 euro
5° livello37,46 euro
4° livello34,97 euro
3° livello32,47 euro
2° livello29,22 euro
1° livello24,98 euro

 

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CCNL Assicurazioni Ania: approvata la piattaforma per il rinnovo

28 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aumenti salariali, IA e nuovi diritti per i lavoratori 

Nel contesto dei profondi cambiamenti globali è stata approvata nei giorni scorsi la piattaforma per il rinnovo del CCNL dell’ANIA per le Imprese Assicuratrici. Il campo assicurativo ha registrato elevati livelli di redditività e una rapida digitalizzazione, ma nonostante ciò i lavoratori non hanno beneficiato di un corrispondente riconoscimento economico, a fronte dell’aumento del costo della vita.

La proposta sindacale mira al rafforzamento dei diritti civili con la recezione della normativa vigente in materia di molestie e violenza di genere e inserendo, inoltre, nel testo la Dichiarazione congiunta su molestie e violenza di genere sottoscritta il 14 giugno 2019 tra le Parti Sociali e riaffermando il principio di tutela e non discriminazione. In generale la piattaforma sindacale si focalizza sulla conciliazione vita-lavoro con la conferma dell’impegno delle aziende di settore a favorirne la realizzazione attraverso la concessione di permessi e attraverso l’espletazione del diritto alla disconnessione del lavoratore fuori dall’orario contrattuale. Inoltre, è prevista la possibilità di integrare la retribuzione per i congedi parentali e introduzione di flessibilità e permessi per i caregiver. In attuazione dei principi della L. 193/2023 viene garantito il diritto all’oblio oncologico, affinchè i lavoratori guariti da patologie oncologiche non subiscano discriminazioni in ambito lavorativo.

Per quanto riguarda le pari opportunità le OO.SS. chiedono di recepire e attuare la Direttiva Europea n. 970/2023 per la trasparenza retributiva, garantendo la parità salariale tra uomini e donne.

Per i Contact Center viene richiesta l’applicazione di Ania Assistenza in caso di esternalizzazioni di attività, nonchè il potenziamento dell’informativa aziendale e della clausola di garanzia per il riassorbimento del personale. In materia economica viene richiesta l’equiparazione economica al 3° livello amministrativo, il potenziamento delle tabelle dei contact center e il riconoscimento del 5° livello economico ai Coordinatori di Team.

Le OO.SS. richiedono la creazione di Commissioni Paritetiche Aziendali e la trasformazione dell’Osservatorio Nazionale Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica in un Comitato nazionale bilaterale e paritetico che ha il compito di monitorare e analizzare i cambiamenti del settore assicurativo al fine di promuovere la formazione professionale continua. Richiesto inoltre l’introduzione di un Protocollo Nazionale sull’IA per un uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale.

La richiesta di armonizzazione del CCNL ex AISA e CCNL ANIA è in linea con il percorso iniziato nel 2018 e proseguito nel 2022, che rientra in una richiesta più complessiva di unificazione dei diversi contratti applicati ai lavoratori del settore, in considerazione del fatto che i lavoratori delle società di assistenza che pur con la peculiarità del lavoro su turni h24 per gli addetti alle Centrali Operative, svolgono un lavoro in tutto e per tutto assimilabile a quello dei colleghi delle direzioni a cui viene applicato il CCNL ANIA. Le OO.SS. propongono, quindi, accordo ponte per il rinnovo economico con aumento in percentuale
pari a quello del rinnovo ANIA, e l’attivazione, con tempi certi e definiti, di un percorso negoziale di armonizzazione successivamente alla sottoscrizione del rinnovo del CCNL Ania che preveda altresì l’uniformazione delle tabelle comprensive degli scatti di anzianità.

In materia di orario di lavoro viene proposta la riduzione di 1 ora dell’orario di lavoro settimanale, mantenendo la distribuzione su 5 giorni. 
Le Organizzazioni sindacali ritengono necessario l’inserimento di un articolo ad hoc per la copertura assicurativa per danni da eventi catastrofali naturali, con l’obiettivo di affermare un principio di responsabilità sociale condiviso e fornire ai lavoratori protezione per l’abitazione principale.
Viene fatta richiesta di raddoppiare l’indennità per i Quadri al fine di accrescere il loro riconoscimento economico e avvicinare il loro trattamento a quello dei Funzionari. Infine le OO.SS. richiedono per il periodo 2025-2027 un aumento retributivo mensile di 330,00 euro per la figura media (4° Livello, 7° classe), con incrementi percentuali analoghi per tutte le voci economiche indennitarie.

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Agenzia delle entrate: le regole per il Quadro RW e IVAFE su fondi esteri

28 Luglio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate analizza gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che detengono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, affrontando in particolare la corretta valorizzazione di queste quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE (Agenzia delle entrate, risposta 28 luglio 2025, n. 11).

In una nuova risposta ad interpello l’Agenzia si concentra sulla corretta indicazione del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.

 

Il quesito posto dall’Istante riguarda la valorizzazione di quote di OICR esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE. Si tratta in particolare di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero e soggette alla vigilanza delle autorità regolamentari del loro stato di residenza.
Le management companies raccolgono dagli investitori risorse finanziarie, che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di quote del Fondo con un investimento massimo concordato (cosiddetto “commitment”). Tali risorse vengono reinvestite nell’acquisto di partecipazioni in società target, prevalentemente in Europa. I proventi del Fondo, sotto forma di dividendi o capital gains, sono periodicamente distribuiti agli investitori, costituendo per questi ultimi redditi di capitale.
Le management companies rendicontano le operazioni di investimento, fornendo prospetti che includono dettagli sui versamenti, sui redditi di capitale, sui rimborsi di capitale e sul Net Asset Value (NAV) del Fondo (sia complessivo che pro-quota).
Gli investitori provvedono al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26% sui redditi di capitale distribuiti. Inoltre, indicano il costo di acquisto delle quote nel quadro RW del Modello REDDITI PF o nel quadro W del Modello 730, riportando il codice dello Stato in cui è istituito il Fondo. Essi provvedono anche alla liquidazione dell’IVAFE.
La questione principale, dunque, è la corretta valorizzazione delle quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, in quanto tali quote non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. 
L’IVAFE si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti ed i soggetti passivi sono gli stessi tenuti al monitoraggio fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012, prevede le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE. In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività  finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto. 

 

Dunque, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche devono compilare il quadro RW del modello REDDITI PF o il quadro W del modello 730.

Nel caso di specie, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Nella colonna 4 dei quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo, e non di quello in cui è stabilita la management company.

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