STUDIO LANA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

  • Chi siamo
  • Attività dello Studio
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • Scadenzario
  • Strumenti
    • TcTutor Apprendisti
    • Circolari dello Studio
  • TC Desk
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA

CCNL Alimentari Piccola Industria: sottoscritto verbale di rettifica

12 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per il settore della panificazione rettificati gli aumenti previsti con il verbale del 28 maggio scorso

Il 6 giugno 2025 Unionalimentari-Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di rettifica degli aumenti retributivi definiti con il verbale di accordo 28 maggio 2025 per i dipendenti della piccola e media industria alimentare. 

Panificazione industriale

Livelli

Minimi al
31/10/2024

Minimi
dal 01/06/2025

Minimi dal
01/01/2026

Minimi dal
01/04/2027

Minimi dal
01/01/2028

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

1°1690,4989,171.779,6689,171.868,8389,171.958,0189,172.047,18
2°1558,5582,041.640,5982,041.722,6382,041.804,6682,041.886,70
3A1435,7275,351.511,0775,351.586,4275,351.661,7775,351.737,12
3B1336,470,001.406,4070,001.476,4070,001.546,4070,001.616,40
4°1127,3859,301.186,6659,301.245,9659,301.305,2659,301.364,56
5°1004,0753,061.057,1353,061.110,1853,061.163,2453,061.216,30
6°845,7444,59890,3344,59934,9144,59979,5044,591.024,08

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Lapidei industria: con il rinnovo previsto un aumento medio di 240,00 euro

12 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto il riconoscimento di un importo Una tantum di 1000,00 euro da erogarsi in 4 tranches

Nei giorni scorsi i sindacati di settore Feneal, Filca, Fillea e le controparti Confindustria Marmomacchine e Anepla hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo della parte economica del CCNL Lapidei e materiali da escavazione, applicabile ai circa 30mila lavoratori del settore.

Nel dettaglio l’aumento retributivo stabilito è di 240,00 euro al parametro intermedio (136) suddiviso in 3 tranches da 80,00 euro, con decorrenza luglio 2025, luglio 2026, luglio 2027. Ai lavoratori verrà inoltre riconosciuto un importo Una tantum di 1000,00 euro in welfare da erogarsi in 4 tranches del valore di 250,00 euro (luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026 e novembre 2026).

Dal punto di vista della previdenza integrativa le Parti Sociali hanno definito un aumento dello 0,30% per il fondo Arco (0,10% da corrispondere dal 1°gennaio 2026, 0,10% dal 1° gennaio 2027 e 0,10% dal 1° gennaio 2028) mentre sul piano dell’assistenza sanitaria integrativa un aumento di 3,00 euro al Fondo Altea a partire dal 1° gennaio 2026.

Entro il mese di luglio le Parti Sociali si incontreranno per definire anche la parte normativa sulla quale sono state raggiunte importanti intese, come ad esempio l’aumento dei permessi per inserimento dei figli a scuola, l’incremento dei giorni dei permessi per lutto, un giorno in più rispetto alla normativa in occasione della nascita figlio, l’introduzione del permesso mestruale e disponibilità a un’iniziativa contro la violenza sulle donne e a favore della parità di genere.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Utilizzo del credito d’imposta Transizione 4.0: istituzione del codice tributo

12 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate istituisce un nuovo codice tributo per l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0. (Agenzia delle entrate, risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E).

Il credito d’imposta Transizione 4.0 è disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con alcune proroghe fino al 30 giugno 2026.

Per accedere al credito, ci sono specifici requisiti e limiti.

 

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025:

  • il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • è possibile beneficiare del credito anche per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine relativo all’investimento sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per un importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione che indichi l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, basandosi sulle sole comunicazioni di completamento;

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia;

  • l’utilizzo del credito d’imposta è possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate.

L’ammontare del credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

 

Per l’utilizzo tramite modello F24 di tale credito d’imposta, dunque, è stato istituito il codice tributo “7077”.

Questo codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, ma tale limite non si applica agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge n. 207/2024, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risultava verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024. In queste ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Artigiani e commercianti: emissione Avvisi Bonari rate di agosto e novembre 2024

11 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Verrà inviato un alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di e-mail (INPS, messaggio 10 giugno 2025, n. 1844).

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

A comunicarlo è l’INPS che segnala anche che gli Avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

La nuova disciplina del deposito telematico degli atti di frazionamento dei terreni

10 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate  fornisce chiarimenti sul deposito telematico obbligatorio degli atti di frazionamento dei terreni, in attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 giugno 2025, n. 40/E).

La Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti sulla corretta redazione dei tipi di frazionamento da parte dei professionisti e sull’obbligo di deposito presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova disciplina, introdotta dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 1/2024, con il comma 5-bis all’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, mira a una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari e una razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La finalità è incentivare la telematizzazione delle procedure, superando le modalità non informatizzate e contribuendo a una maggiore semplificazione.

 

Modalità di deposito telematico dal 1° Luglio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2025, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati sarà effettuato direttamente dall’Agenzia stessa, in modalità telematica, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

In questa fase iniziale, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente tramite PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna della PEC sostituisce l’attestazione precedentemente richiesta dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento da parte del professionista presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025 risulterà, dunque, privo di effetti, e l’atto non potrà essere approvato.
Per attuare questa novità, l’Agenzia ha sviluppato la nuova versione “10.6.5 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, che sarà obbligatoria dal 1° luglio 2025.
Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione e presentati prima del 1° luglio 2025 saranno respinti, così come quelli redatti con versioni precedenti e presentati dal 1° luglio 2025.
La versione 10.6.5 integra l’aggiornamento del modulo “gestione GNSS” e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani per il trasferimento di aree a lotti limitrofi, anche in presenza di costruzioni (combinando le casistiche “E” e “F” della Circolare n. 11/E/2023).
È necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) rese dal professionista.

Dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, utilizzando la nuova versione Pregeo 10, dovrà attestare che l’atto è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, o che ricorrono le condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.

Tale attestazione è basata su quanto indicato dal professionista nella “riga 9” del “libretto delle misure”.
Su questa dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione via PEC.

L’Agenzia ha implementato specifiche funzionalità sul Portale per i Comuni, rese disponibili dalla data della risoluzione al fine di consentirne un’anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.

 

Con l’approvazione dell’atto e l’aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato riceverà, oltre agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall’Agenzia al Comune via PEC e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Questa comunicazione e ricevuta, unite alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico firmata digitalmente dal direttore dell’ufficio competente, sostituiscono il secondo originale.

 

La nuova disciplina è limitata ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, rimangono in vigore le attuali modalità di redazione, trasmissione e trattazione.

 

Nei casi residuali in cui l’atto di frazionamento sia predisposto per la presentazione su supporto informatico presso l’Ufficio territoriale (es. per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, continua a essere a carico del tecnico redattore incaricato.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Ebinter Lazio: corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

10 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Attivi corsi per favorire la prevenzione e la sicurezza dell’ambiente lavorativo

L’Ente bilaterale terziario Lazio ha messo in atto una serie di interventi nell’ambito della formazione per incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, puntando a creare una vera e propria cultura della prevenzione. Infatti, la prevenzione è la chiave giusta per impedire infortuni, aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità dell’ambente di lavoro.

 

Tra i servizi messi a disposizione dall’Ente sono previsti corsi di formazione gratuiti e su misura, sia obbligatori, come sicurezza, antincendio e primo soccorso, che professionalizzanti, come customer service o gestione del punto vendita. Sono previsti anche progetti speciali e campagne itineranti nei territori per promuovere la salute nei luoghi di lavoro, contributi economici per le imprese che investono in sicurezza, welfare e aggiornamento professionale, sportelli informativi e infopoint territoriali, al fine di fornire consulenze gratuite su normative, obblighi e opportunità.  

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Domanda per l’AUU: l’implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite

9 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il servizio consente al genitore superstite non dichiarato di subentrare nell’istanza monogenitoriale originaria decaduta (INPS. messaggio 6 giugno, n. 1796).

L’INPS ha implementato il servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda monogenitoriale originaria decaduta di Assegno unico e universale (AUU), a seguito del decesso del richiedente.

In sostanza, nella fase di presentazione della domanda di AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Riscossione Tributi: siglato l’accordo sul premio di produttività

9 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Definito il premio aziendale per l’anno 2025

Il 5 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin l’accordo relativo al premio di produttività 2025.

Le Parti hanno, infatti, stabilito che al personale delle Aree Professionali ed ai quadri Direttivi dell’Agenzia delle Entrate viene corrisposto con le competenze del mese di giugno 2026  per l’anno 2025 il premio di produttività.

Viene, inoltre, specificato che l’erogazione del premio tiene in considerazione:

– somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;

– consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2025).

Viene specificato che l’erogazione del premio aziendale è subordinata alla assenza di perdita di esercizio del bilancio 2025.

Di seguito gli importi.

LivelloImporto
QD44.040
QD33.422
QD23.050
QD12.870
3A4L2.520
3A3L2.345
3A2L2.215
3A1L2.100
2A3L1.970
2A2L1.895
2A1L1.845
Liv. Unico1.720

Archiviato in: NEWS|LAVORO

CCNL Trasporto Aereo: siglato il rinnovo per i gestori aeroportuali

6 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il rinnovo sono previsti aumenti retributivi già a partire dal 1° luglio 2025

Il 4 giugno 2025 Assaeroporti, Aeroporti 2030 e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno siglato il rinnovo contrattuale del Trasporto Aereo, per la parte relativa ai gestori aeroportuali; mentre la parte generale è stata sottoscritta il 7 febbraio 2025. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte normativa che per quella economica.

 

Il rinnovo prevede un aumento medio complessivo di oltre 400,00 euro a regime al 4° livello di Tec, di cui 210,00-240,00 euro di minimi tabellari. Gli aumenti sono previsti nelle seguenti decorrenze:
– 1° luglio 2025;
– 1° luglio 2026;
– 1° luglio 2027. 

Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.

LivelloMinimo attualeMinimo 1.7.2025Minimo 1.7.2026Minimo 1.7.2027Delta su minino attuale
1S1.852,382.005,782.097,822.174,53322,15
11.680,87 1.820,061.903,581.973,18292,31
2A1.536,791.664,051.740,421.804,05267,26
2B1.440,751.560,051.631,641.691,30250,55
31.337,841.448,621.515,091.570,49232,65
41.207,471.307,471.367,471.417,47210,00
51.138,881.233,181.289,771.336,93198,05
61.070,281.158,891.212,081.256,39186,11
7960,491.040,031.087,761.127,53167,04
8864,46936,03978,981.014,78150,32
9686,07 742,88776,97805,38119,31

Inoltre, sono previsti circa 200,00 euro di indennità di presenza, sanità e previdenza integrativa, indennità festive e domenicali ed indennità per la manutenzione dei Dpi e per i giorni di ferie. È previsto anche lo sblocco degli scatti di anzianità e l’Una Tantum di 500,00 euro, da erogare nel mese di luglio 2025, ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2025 che hanno prestato servizio nel periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.

 

Viene precisato nel comunicato delle OO.SS. che il rinnovo sarà sottoposto alla consultazione referendaria dei lavoratori. 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

NASpI: nuovo requisito contributivo e relative istruzioni amministrative

6 Giugno 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni sulle novità legislative introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS. circolare 5 giugno 2025, n. 98).

Alla luce del nuovo requisito contributivo, intervenuto dal 1° gennaio 2025, richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e introdotto dall’articolo 1, comma 171 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), l’INPS ha fornito le relative istruzioni amministrative.

In particolare, l’articolo 1, comma 171 della Legge n. 207/2024 ha modificato l’articolo 3 del D,Lgs. n. 22/2015, inserendo al comma 1 la lettera c-bis) prevedendo che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

Peraltro, la norma non incide invece sulla determinazione della misura e della durata dell’indennità in commento. A ogni modo, la disposizione in argomento esclude dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.

Inoltre, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Ai fini del computo delle 13 settimane richieste dal requisito di accesso alla NASpI, l’INPS precisa infine che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

 

Archiviato in: NEWS|LAVORO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • …
  • 484
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Via Jappelli, 5
35031 ABANO TERME (PD)
Telefono: 0498669200

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

STUDIO LANA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | P. IVA: 00752040287 | VIA JAPPELLI 5 - 35031 ABANO TERME (PD) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta