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Licenziamento collettivo: applicabilità e soglie dimensionali

29 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni sulla contestuale chiusura di unità produttive superiori e inferiori ai 50 dipendenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 27 gennaio 2025, n. 1).

Con la risposta all’interpello in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni in merito all’ipotesi di un datore di lavoro che — avendo occupato, nell’anno precedente, più di 250 dipendenti — decida di procedere contestualmente alla chiusura di 2 distinte unità produttive, di cui una con oltre 50 dipendenti e l’altra con un numero inferiore a 50 dipendenti.
In particolare, nel quesito viene richiesto se in tale caso sia necessario osservare la procedura di cui alla Legge n. 234/2021 (articolo 1, commi da 224 a 237-bis) anche in riferimento all’unità produttiva che occupa meno di 50 dipendenti oppure se per quest’ultima sia possibile avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991.
Al riguardo, il Dicastero evidenzia che la disciplina, ai sensi del comma 224 del medesimo articolo 1, si applica al datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali citati che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 e precisamente ai datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti. Sussistendo i requisiti per l’applicazione di quest’ultima disciplina, risulta pertanto irrilevante lo scrutinio di eventuali alternative ulteriori laddove, ad esempio, come nella fattispecie ipotizzata con il quesito posto con l’interpello in oggetto, si intenda procedere ad altre chiusure di sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50.
Infatti, i principi generali di tutela da applicare nei casi di licenziamenti giustificati da addotte ragioni economiche — rinvenibili nella Legge n. 223/1991 e volti ad assicurare parità di trattamento ai lavoratori dipendenti da un medesimo datore — non possono non continuare a costituire un punto di riferimento essenziale per la corretta interpretazione anche della Legge n. 234/2021 e delle sue finalità dichiarate, disciplinando quest’ultima un’ipotesi di licenziamento collettivo di particolare gravità per le sue ricadute sul tessuto occupazionale e produttivo, a livello nazionale.
Alla luce di tali elementi, il Ministero ritiene che nel caso in cui un datore di lavoro decida di procedere alla chiusura di più distinte unità, così come definite dalla citata Legge n. 234/2021, lo stesso sarà comunque tenuto ad attivare la procedura dettata da tale norma, laddove anche in una sola di esse si determini un esubero di almeno 50 unità di personale, dovendosi ritenere in tali casi impraticabili percorsi alternativi per pervenire alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

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Credito d’imposta Zes Unica settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura

28 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Determinata la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 gennaio 2025, n. 20152).

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 ha definisce le modalità di trasmissione della comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta.

 

Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 18 settembre 2024 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sia pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, è risultato pari a 58.076.860 euro, a fronte di 40 milioni di euro di risorse disponibili a cui vanno sommate le risorse aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge n. 63/2024, che costituiscono il limite di spesa.

 

Di conseguenza, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

 

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CIPL Edilizia Perugia e Terni: stabilita l’erogazione dell’EVR 2025

28 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilita l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione fino ad un massimo di 75,00 euro

La Fillea-Cgil Umbria ha reso noto, mediante nota stampa, la sottoscrizione dell’accordo, siglato in data 15 gennaio 2025, per l’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per il 2025 per i dipendenti del settore edile, artigianato, piccola e media industria e cooperative, delle province di Perugia e Terni.
Tra gli indicatori considerati vi sono la crescita della produttività, il rispetto degli obiettivi contrattuali e le performance aziendali aggregate. Come riportano le Sigle, l’importo dell’emolumento mensile oscilla da un minimo di 37,00 euro per il 1° livello fino a 75,00 euro, sulla base dei livelli di inquadramento. 

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CCNL Rai: siglato il rinnovo

28 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti a livello economico nuovi aumenti ed un importo a titolo di Una Tantum

Lo scorso 23 gennaio è stata siglata da Rai-Radio Televisione Italiana e e Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Confsal-Libersind l’ipotesi di accordo per i quadri, impiegati ed operai Rai.
Dal punto di vista economico, sono previsti nuovi aumenti:
– con riferimento ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6/4/1995, al livello 3, pari a 100,00 euro così distribuiti: dal 1° maggio 2025 70,00 euro, dal 1° giugno 2026 30,00 euro;
– con riferimento ai lavoratori assunti  a tempo indeterminato dopo il 6/4/1995 al livello 3, pari a 130,00 euro così distribuiti:  1° maggio 2025 90,00 euro, dal 1° giugno 2026 40,00 euro.
 Per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, viene, inoltre, corrisposto un importo a titolo di Una Tantum pari a:
– ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6/4/1995: un importo pari a 650,00 euro;
– ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato dopo il 6/4/1995: un importo pari a 900,00 euro.
Tali importo deve essere riproporzionato in relazione al periodo effettivamente svolto e viene erogato con le competenze del mese di aprile 2025.
In merito alla disciplina dell’apprendistato, la durata viene definita in base al titolo di studio ed i lavoratori sono inquadrati ad un livello inferiore rispetto a quello finale per tutto il periodo.

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Collegato Lavoro: le modifiche all’obbligo dei tesserini di riconoscimento nei cantieri

28 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

La Legge n. 203/2024 ha modificato l’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 (INL, nota 23 gennaio 2025, n. 656).

Con la nota in commento, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha illustrato le modifiche introdotte dal recente Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) alla disciplina relativa all’obbligo di esposizione dei tesserini di riconoscimento nei cantieri edili. Si tratta della modifica dell’articolo 304, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006.

In particolare, le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla; l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008: articolo 26, comma 8; articolo 20, comma 3 e articolo 21, comma 1, lett. c.

Il regime sanzionatorio

Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
– il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 26, comma 8, è sanzionato dall’articolo 55, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008;
– il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:
– il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c, è sanzionato dall’articolo 60, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
– il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’articolo 20, comma 3, è sanzionato dall’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

 

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CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sottoscritto il contratto 2023-2025

27 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti retributivi, nuovi profili professionali e assistenza sanitaria integrativa

Con nota stampa del 24 gennaio 2025, la Cisl-Fp ha comunicato la sottoscrizione definitiva del rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sociosanitario e assistenziale. Il rinnovo segue la preintesa siglata lo scorso dicembre. Il rinnovo stabilisce novità sia dal punto di vista economico che normativo. Per quel che concerne l’aspetto economico, è previsto un incremento medio lordo del 10,4% per il livello 4S, pari a 145,00 euro, divisi in 3 tranches:
– 70,00 euro da ottobre 2024;
– 50,00 euro da luglio 2025;
– 25,00 euro da marzo 2026.
Di seguito, le tabelle retributive con gli importi dei minimi e le relative decorrenze. 

LivelloMinimo 1.10.2024Minimo 1.7.2025Minimo 1.3.2026
Quadro1.957,152.023,822.057,15
11.840,651.903,351.934,70
21.735,811.794,931.824,49
3S1.607,641.662,401.689,78
31.549,401.602,171.628,56
4S1.467,861.517,861.542,86
41.421,271.469,691.493,89
5S1.397,991.445,611.469,42
51.363,011.409,441.432,66
6S1.328,081.373,321.395,94
61.293,121.337,171.359,20

Tra le novità presenti nel rinnovo, è presente una nuova classificazione del personale, con la presenza di alcune figure professionali, quali: educatori, con inquadramento unificato al livello 3S; OSS con nuovo inquadramento unico al 4S e l’abolizione del 7° livello per il personale addetto alla pulizia e fatica. Per la maternità obbligatoria è prevista una retribuzione al 100%. Vengono riconosciuti ed inclusi nell’orario di lavoro i tempi di vestizione per 15 minuti. Inoltre, sono previste misure innovative per contrastare le molestie di genere e promuovere l’inclusione nei luoghi di lavoro. Sono state inserite le clausole contrattuali per i contratti a termine con una soglia di stabilizzazione aumentata al 30%, dando così maggiore sicurezza per i lavoratori precari. 
Dal 1° gennaio 2026, l’assistenza sanitaria integrativa è incrementata di 2,00 euro a carico del datore di lavoro. 

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CIRL Formazione Professionale Sicilia: Sindacati e associazioni datoriali firmano il rinnovo del contratto

27 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Per il personale che ricopre ruoli di particolare responsabilità sono previsti aumenti degli importi dell’indennità di funzione

Il 7 gennaio 2025 le associazioni datoriali, Cenfop, Forma.re, Forma Sicilia e Anfop e le organizzazioni sindacali, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Rua e Snals Fp-Sicilia hanno firmato il nuovo contratto regionale per il periodo 2024-2027. Dopo mesi di confronto le Parti Sociali sono giunte ad un’intesa sia sulla parte normativa che economica che tiene conto delle esigenze di entrambe le Parti. 
Dal punto di vista economico si segnalano gli aumenti degli importi dell’indennità di funzione per il personale che ricopre ruoli di particolare responsabilità appartenenti ai livelli retributivi che vanno dal I livello al IX livello, secondo la seguente tabella. 

Indennità di Funzione
LivTabellare Gennaio 2025Tabellare Settembre 2026
TabellareInd. di FunzioneTabellareTabellareInd. di FunzioneTabellare
I1.604,19 20,00 1.624,19 1.635,99 20,00 1.655,99 
II1.697,07 30,00 1.727,07 1.730,71 30,00 1.760,71 
III1.798,93 30,00 1.828,93 1.834,59 30,00 1.864,59 
IV1.936,77 50,00 1.986,77 1.975,16 50,00 2.025,16 
V2.017,63 80,00 2.097,63 2.057,63 80,00 2.137,63 
VI2.286,10 80,00 2.366,10 2.331,43 80,00 2.411,43 
VII2.393,14 80,00 2.473,14 2.440,58 80,00 2.520,58 
VIII2.576,62 90,00 2.666,62 2.627,7190,00 2.717,71
IX3.160,14 100,00 3.260,14 3.222,79 100,00 3.322,79 

Relativamente alle indennità varie, previo accordo sindacale (RSA/OO.SS.), al personale che ricopre particolari incarichi di responsabilità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile concedere una indennità minima annua di 500,00 euro, proporzionale al grado di responsabilità, per anno da valere ad ogni effetto di legge.
E’ inoltre prevista la progressione economica orizzontale individuale P.E.O.I sulla base dell’anzianità maturata nel settore della Formazione Professionale in costanza di rapporto di lavoro o per passaggio immediato e diretto da un ente ad altro mediante accordi stipulati con le OO.SS. per il personale assunto a tempo indeterminato, che si realizza con l’applicazione complessiva di 5 incrementi retributivi comprensivi di quelli già nel concluso regime transitorio di prima applicazione del precedente. Gli scatti maturati successivamente al 1° febbraio 2012 avranno valore unitario. 

“A” TABELLA Progressione Economica Orizzontale Individuale
LivelliIncremento Mensile
I30,00 
II30,00 
III30,00 
IV40,00 
V55,00 
VI60,00 
VII60,00 
VIII60,00 
IX60,00 

In conclusione, dal punto di vista normativo, il contratto introduce misure all’avanguardia per favorire la stabilità occupazionale, migliorare le condizioni lavorative e incentivare la crescita degli enti di formazione professionale. Il nuovo contratto mira inoltre a rafforzare il ruolo strategico della formazione nella crescita socio-economica della Sicilia, adattandosi alle specificità del contesto regionale e alle sfide future. 

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Apprendistato duale: l’ipotesi della trasformazione

27 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite precisazioni sulle nuove regole introdotte dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 24 gennaio 2025, n. 285).

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale: ipotesi introdotta dall’articolo 18 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) che ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cosiddetto apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico). 

L’Istituto evidenzia che la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45  comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

– al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

– al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

– allo svolgimento di attività di ricerca;

– allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

In proposito, l’INPS rammenta che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. La medesima disposizione prevede altresì che la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale.

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello

Infine va rilevato che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le precisazioni sul regime contributivo

In relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto anche al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

 

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Fondo Fasi: le novità per il 2025

27 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° gennaio, introdotte le misure volte al miglioramento dell’accesso alle prestazioni sanitarie

Il Fondo Fasi comunica che, a partire dal 1° gennaio 2025, sono previsti aggiornamenti, volti a supportare i propri iscritti, inerenti al Nomenclatore Odontoiatra ed al Nomenclatore di Medicina e Chirurgia.
Con riferimento al settore della Odontoiatria, per gli adulti è previsto l’aumento delle tariffe di 27 prestazioni, con un incremento medio del 36% nelle seguenti aree: la chirurgia orale, le protesi fisse e le protesi rimovibili, l’endodonzia, la parodontologia. Per i bambini (Pedodonzia), gli incrementi riguarderanno 15 prestazioni, per un aumento medio del 68% nelle seguenti aree: chirurgia orale, conservativa, endodonzia, ortodonzia, parodontologia e pretesi fissa. 
Inoltre, il rimborso per l’igiene orale passerà da 20,00 euro a 50,00 euro.
Per il Nomenclatore di Medicina e Chirurgia è previsto:
– l’aumento della percentuale di rimborso per i “materiali usati in sala operatoria ed in reparto in corso di ricovero con degenza notturna o diurna” fino al 2024 pari al 60% e dal 1° gennaio 2025 pari all’80%, equiparandola così alla percentuale già prevista per i Medicinali;
– l’aumento del 67% della tariffa di rimborso della visita dermatologica con Epiluminescenza digitale, che può essere effettuata con qualsiasi apparecchiatura, passando da 60,00 euro a 100,00 euro;
– l’aumento del 20% della tariffa di rimborso per le ecografie del fegato e vie biliari delle ghiandole salivari bilaterali dei grossi vasi – intestinale e dei linfonodi;
– l’aumento, nella sezione Q relativa alla Fisiokinesiterapia, di 18 tariffe di rimborso (in particolare, nelle terapie manuali, la tariffa di rimborso per le infiltrazioni articolari sarà di 45,00 euro e l’agopuntura di 25,00 euro).

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Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo applicativo “Regime adempimento collaborativo”

24 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

È stato introdotto un nuovo servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per i contribuenti ammessi al regime di Cooperative compliance e per coloro che hanno presentato domanda di adesione (Agenzia delle entrate, comunicato 23 gennaio 2025).

Il nuovo applicativo, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, mira a semplificare la gestione della posizione dei contribuenti nell’ambito dell’istituto, offrendo la possibilità di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

 

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);

  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;

  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus nor¬mativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la rela¬zione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);

  • consultare e aggiornare la propria documentazione.

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