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Le novità previste nell’accordo di rinnovo delle imprese edili e cooperative

8 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L’ accordo decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 30/6/2024.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.

 

 INDUSTRIA

 

LIvelli

Parametri

Complessivi

Aumenti 1/3/2022

Aumenti 1/7/2023

Minimo 1/3/2022

Minimo 1/7/2023

VII200184,00104,0080,001.894,711.974,71
VI180165,6093,6072,001.705,231.777,23
V150138,0078,0060,001.421,021.481,02
IV140128,8072,8056,001.326,311.382,31
III130119,6067,6052,001.231,561.283,56
II117107,6460,8446,801.108,411.155,21
I10092,0052,0040,00947,36987,36

COOPERATIVE

LIvelli

Parametri

Complessivi

Aumenti 1/3/2022

Aumenti 1/7/2023

Minimo 1/3/2022

Minimo 1/7/2023

VIII (*)250230,00130,00100,002.412,992.512,99
VII210193,20109,2084,002.022,902.106,90
VI180165,6093,6072,001.737,341.809,34
V153140,7679,5661,201.475,561.536,76
IV136,5125,5870,9854,601.321,691.376,29
III127116,8466,0450,801.229,411.280,21
II114104,8859,2845,601.103,921.149,52
I10092,0052,0040,00965,211.005,21

– Nota (*) –

Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del CCNL 18/7/2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

 

Formazione
Le parti stabiliscono, a far data dall’1/10/2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa.
Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
A decorrere dall’1/10/2022, la contribuzione destinata all’ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1% di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Per i territori in cui il contributo per l’Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data dell’1/10/2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.

Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.

Preavviso dimissioni

In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
– mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

Premio di ingresso nel settore
Al fine di incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dall’1/3/2022, il c.d. “premio di ingresso nel settore”.
Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:
– primo accesso nel settore;
– permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.
Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Trasferta regionale
Nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1/10/2022. In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi dì cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Le parti danno mandato alla CCNL di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.

FNAPE
Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dall’1/4/2022. Al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, dall’1/10/2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.

FNAPI – ALIQUOTE REGIONALI

Valle d’Aosta3,91%
Piemonte3,86%
Liguria3,93%
Lombardia4,09%
Trentino Alto Adige4,55%
Friuli Venezia Giulia4,27%
Veneto4,37%
Emilia Romagna3,87%
Toscana3,80%
Marche3,65%
Umbria4,00%
Lazio3,45%
Abruzzo3,58%
Molise3,04%
Campania2,67%
Puglia3,04%
Basilicata2,85%
Calabria2,53%
Sicilia2,53%
Sardegna3,05%

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Industrie tessili, abbigliamento e pelle: riapertura dei termini domande CIGO

8 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS, con il messaggio del 7 marzo 2022, n. 1060, ha fornito istruzioni operative sulla riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di CIGO per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre, in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili non ammessi ai trattamenti emergenziali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021.

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del decreto Fiscale, è previsto un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, al paragrafo 3.3, l’INPS ha chiarito che potevano richiedere il periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto Fiscale, solamente i datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), a prescindere dalla durata di quest’ultimo.
L’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto-legge n. 146/2021 poteva essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del decreto Sostegni-bis.
Al fine, quindi, di consentire ai suddetti datori di lavoro di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già trascorsi, L’INPS, con il messaggio n. 1060/2022, ha fornito istruzioni operative.

Nello specifico, precisa che:
– la possibilità di richiedere un periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis. Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021);
– in ordine alle caratteristiche dei trattamenti, alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui trattasi si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.lgs n. 148/2015. Stante il periodo interessato, detta disciplina rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ne consegue che trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015), l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015), l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto, nonché l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015;
– riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE);
– in ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta. In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022.
– in merito alle modalità di pagamento, si ribadisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015;
– in relazione ai termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022. In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

 

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Agevolazione prima casa: in caso di decadenza non può essere fruita nuovamente

8 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Non può richiedere una nuova agevolazione prima casa il contribuente che precedentemente ha già fruito dell’agevolazione poi decaduta per mancato trasferimento della residenza (Corte di cassazione – ordinanza 04 marzo 2022, n. 7198).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione disconoscendo una nuova riduzione fiscale nei confronti di un contribuente decaduto dall’agevolazione prima casa, goduta con un precedente atto, non avendo mai trasferito la residenza presso l’immobile precedentemente acquistato.
La nota II bis, dell’art. 1 della Tariffa , Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 che disciplina il regime delle agevolazione prima casa stabilisce: “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’ambientazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:…. c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo…”.
Dalla lettura di tale norma si evince, quindi, che requisito soggettivo per ottenere il beneficio della riduzione dell’imposta è quello di non avere usufruito di una precedente agevolazione.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente si è avvalso del beneficio fiscale della prima casa con l’atto di acquisto del 2014 dopo che con precedente atto negoziale del 2003 aveva usufruito di identica agevolazione.
A nulla rileva, ai fini del rilevamento dell’impedimento ad ottenere un nuovo beneficio, la circostanza che il contribuente non sia mai andato ad abitare presso l’immobile acquistato nel 2003 ponendo in essere i presupposti per la decadenza dell’agevolazione.
Non risulta, infatti, né una formale rinuncia al beneficio fiscale da parte del contribuente, che non ha mai provveduto a versare l’imposta nella sua interezza, né l’esperimento da parte dell’Ufficio dell’azione accertatrice della decadenza del beneficio, ormai non più possibile stante il rilevante lasso di tempo trascorso dalla prima agevolazione i risalente al 2003, e del recupero della differenza del tributo.

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Bonus TV decoder. procedura operativa

7 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS, gli altri istituti previdenziali e l’Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura. (MISE – Decreto ministeriale 02 marzo 2022)

Il fornitore del servizio universale può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici, che vantino un’età anagrafica pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell’interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l’opportuna assistenza telefonica per l’installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
L’INPS, gli altri istituti previdenziali e l’Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura.
Precisamente, il Ministero dello Sviluppo Economico opera il trattamento dei dati in relazione al trasferimento alla società Poste, a seguito di convenzione, dei dati personali acquisiti dall’Inps e dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle finalità di legge; l’Inps opera il trattamento dei dati personali dei soggetti che vantano un’età anagrafica pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000. Tali dati sono trasferiti al Ministero dello Sviluppo Economico; l’Agenzia dell’Entrate opera il trattamento dei dati personali relativi agli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che ne siano esenti ai sensi dell’art. 1, comma ,132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali dati sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico come da accordo di collaborazione sottoscritto; la società Poste Italiane spa opera il trattamento dei dati forniti alla stessa dal Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente per le finalità indicate. Tali dati sono trasmessi come da convenzione sottoscritta.
I dati saranno trasmessi tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s)), nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA”.

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Metalmeccanica Confapi – EBM – Diritto allo studio

7 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – comunica una nuova proroga dei termini per la presentazione domande per Iscrizione Asilo Nido e Scuola Media Superiore

Nella riunione del 2 marzo 2022, il Comitato Esecutivo di EMB, l’Ente Bilaterale per il settore Unionmeccanica Confapi, ha deliberato che il termine per la presentazione delle domande per le prestazioni relative al Diritto allo Studio, nello specifico per “Iscrizione Asilo Nido” e “Iscrizione Scuole Medie Superiori”, in scadenza al 28 febbraio 2022 e già prorogato al 7 marzo, viene prorogato ulteriormente fino al prossimo lunedì 21 marzo incluso.

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Procedura di gestione FSBA per le imprese artigiane

7 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con delibera FSBA n. 1/2022 è stata individuata la procedure di gestione relativa alla prestazione dell’assegno di integrazione salariale per le imprese artigiane.

Il campo di applicazione riguarda le imprese che hanno le caratteristiche previste dalla Legge 8/8/1985, n. 443, con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B, nonché le Organizzazioni sottoscrittrici l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
Massimale e calcolo: € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).
Durata: 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/settimana e a 91 su 7 giorni/settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dall’1/1/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
Causali di intervento per riduzione/sospensione:
a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche.
b. Situazioni temporanee di mercato.
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell’Accordo sindacale, il quale può avere durata massima di 4 settimane, al termine delle quali, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
1- regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti;
2- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
3- verbale di Accordo sindacale.
In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra FSBA e ciascun Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità:
a. attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto;
b. direttamente al lavoratore.
In coerenza con quanto previsto nel Regolamento e in base alla seguente procedura, attuata a seguito di ogni erogazione:
– Trasferimento di tutti i dati all’INPS, relativamente alle posizioni per cui è stato gestito almeno un pagamento.
– (Per le posizioni ritenute corrette) Entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento dati, INPS è impegnata ad emettere l’F24.
– Contestualmente alla ricezione, FSBA paga l’F24, trasmette il relativo UNIEMENS e pertanto vengono inseriti in numeri di autorizzazione INPS in SINAWEB.
– Circa 20 giorni dopo, l’INPS aggiorna le posizioni contributive.

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Versamento quote entro marzo al Fondo Coopersalute

7 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

  Entro il 28 marzo scadono i versamenti delle quote al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Coopersalute per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa

 

Il Fondo ha lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i dipendenti assunti nelle imprese che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa e regolarmente iscritti al Fondo.
Le comunicazioni relative al mese di febbraio 2022 potranno essere effettuate da martedì 1° marzo a venerdì 25 marzo 2022. I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro lunedì 28 marzo 2022.
Si ricorda che per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell’impresa, pari a:
– per il personale assunto a tempo pieno e a tempo parziale, 11,00 euro mensili per ciascun iscritto;
– una quota una tantum di iscrizione, per ogni iscritto, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
Sono iscritti al Fondo Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da aziende del settore della distribuzione cooperativa, assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale

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Registro delle imprese e REA: modificate le specifiche tecniche

7 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con decorrenza dal 10 marzo 2022 sono modificate le specifiche tecniche per la presentazione delle domande al registro delle imprese ed al REA (MISE – Decreto 24 febbraio 2022)

La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all’esito delle modifiche recate dal decreto in oggetto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.mise.gov.it

Le variazioni riguardano:

a) Creazione di nuovo Comune per scorporo dal territorio di altro Comune

b) Modifica CAP Comune;

c) Variazione provincia Comune;

d) Aggiornamento per nuovi codici di tabella VRT;

e) Aggiornamento per nuovo codice di tabella CAM e ATF.

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 10 marzo 2022.

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FSBA: ripartono le prestazioni con le regole preesistenti

7 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

FSBA: ripartono le prestazioni con le regole preesistenti

FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, con un comunicato stampa del 28/2/2022, informa, nell’attesa del nuovo Regolamento, che le procedure per la richiesta delle prestazioni di ammortizzazione sociale, avverranno in base al vigente Regolamento del 30/4/2019

Il Fondo ha avviato le riflessioni al proprio interno e ha registrato l’impegno delle Parti Sociali costituenti per addivenire all’adeguamento del Regolamento, che tenga conto dei contenuti della Legge finanziaria di quest’anno laddove riforma gli Ammortizzatori sociali.
In proposito, ci sono anche già stati confronti a livello tecnico con lo stesso Ministero vigilante.
I tempi per l’aggiornamento di questo strumento non sono, però, brevi e, pertanto, il Consiglio direttivo di FSBA ha deliberato di consentire da subito la presentazione e la conseguente gestione delle domande di prestazione, in base al vigente Regolamento di FSBA del 30/4/2019.
Questa riapertura delle procedure per la richiesta delle prestazioni di ammortizzatore sociale, garantite dal Fondo secondo la previgente Normativa e Regolamento, con decorrenza dall’1/1/2022, sarà operativa fino alla metà dell’anno oppure fino all’approvazione del nuovo Regolamento, se questa intervenisse prima.
Nel frattempo si stanno mettendo a punto le procedure per la sottoscrizione degli accordi sindacali, per il caricamento nel sistema informatico del Fondo, per la gestione e la liquidazione delle prestazioni.
La decisione assunta dal Fondo è un gesto di grande responsabilità a fronte delle difficoltà che talune imprese continuano a registrare nella piena ripresa dell’attività produttiva e inoltre tiene conto della necessità di assicurare a lavoratrici e lavoratori un intervento di sostegno al reddito, a seguito di sospensione dal lavoro. Il tutto sarà oggetto di costante monitoraggio essendo tenuto il Fondo ad erogare prestazioni nel limite delle disponibilità finanziarie e comunque a valutare l’andamento produttivo e occupazionale di questo Comparto strategico nell’economia del Paese.

Ripartono dunque le prestazioni di FSBA con le regole preesistenti.

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Permessi 104 e abuso del diritto: proporzionalità del recesso datoriale

7 Marzo 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

In materia di permessi 104, la Corte ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro per abuso del diritto della fruizione dei predetti permessi, e ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria anziché la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il giudice del reclamo è pervenuto all’accertamento del difetto di proporzionalità del recesso datoriale sulla base di una complessiva considerazione delle circostanze concrete, alla stregua delle quali ha ritenuto non giustificata la sanzione espulsiva. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta del lavoratore, che ha fruito dei permessi previsti dalla legge 104 per lo svolgimento di attività estranee alle finalità proprie dell’istituto, ma ha concluso che essa non presentasse una gravità tale da determinare la sanzione del licenziamento. Infatti, la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta, secondo la ricostruzione dei giudici di seconde cure, per un arco di tempo limitato, ossia per il 18.75% del tempo e, pertanto, l’abuso del diritto, seppur configurabile, non aveva assunto, a loro parere, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e quindi insindacabile in questa sede, una gravità tale da determinare il venire meno dell’elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da non rendere possibile nemmeno la prosecuzione temporanea dello stesso.
La Corte di appello ha, dunque, ritenuto sussistenti, nella loro materialità, alcuni dei fatti contestati e giudicato gli stessi rilevanti, in via astratta, sul piano disciplinare, in quanto condotte integranti violazioni di disposizioni contrattuali; tuttavia, in concreto, ha escluso l’idoneità dell’inadempimento a configurare giusta causa o giustificato motivo soggettivo sotto il profilo della proporzionalità tra licenziamento e condotta così come effettivamente realizzata e ha conseguentemente applicato la tutela risarcitoria prevista dalla legge piuttosto che quella reintegratorio.
La medesima Corte territoriale, relativamente alla questione se la condotta tenuta dal lavoratore fosse passibile di sanzione conservativa ha, in primo luogo, rilevato che la statuizione negativa, su tale punto, del primo giudice non aveva formato oggetto di censure; la Corte ha, poi, attraverso il procedimento della sussunzione della fattispecie concreta in quella contrattuale, precisato che oggetto della contestazione disciplinare mossa al lavoratore non era l’inadempimento della prestazione lavorativa, bensì l’abuso nella fruizione dei permessi 104, per cui si trattava di un comportamento tenuto durante la sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione, così escludendo la ravvisabilità della fattispecie di assenza ingiustificata dal servizio invocata dal lavoratore e punita con sanzione conservativa.
In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro.
Dunque, non può essere accolta la ricostruzione proposta dalla società, secondo cui il divieto di cui all’art. 7 non sarebbe stato violato nel caso di specie, giacché deve essere considerata rilevante la circostanza del mero accertamento dello svolgimento di attività diverse rispetto a quelle originariamente contestate e poste alla base del licenziamento, perché anche lo svolgimento di tali attività incidono sulla sostanza fattuale del fatto addebitato in relazione al quale il lavoratore si è difeso (Cassazione, sentenza 2 marzo 2022, n. 6796).

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