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Milleproroghe: le novità in materia di lavoro della conversione

24 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

24 febb 2022 Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Di seguito, alcune misure in materia lavoristica.

Anche per il 2022, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015 – ovvero un assegno straordinario per il sostegno al reddito – può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni.

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni (art. 6, co. 4)

Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Relativamente ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, sono stanziati, per il 2022, 2 milioni di euro al fine di non applicare le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.

Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l’erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionalinecessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle cer-tificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la suaricollocazione.
Lo stesso Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e il Ministero dello sviluppo economico nonchè le regioni territorialmente inte-essate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell’ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI aseguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese delsettore aereo.
Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino in questione.

Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l’attuazione del progetto non si applicano i limiti di durata e di proroga/rinnovo relativa alla disciplina del contratto a tempo determinato. I contratti a termine possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenzadelle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto.

 

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Conversione in legge del decreto Milleproroghe: novità fiscali

24 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Di seguito le novità fiscali (SENATO – Comunicato 24 febbraio 2022).

Bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3)

In considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, sono destinati 10 milioni di euro per l’anno 2022 al bonus psicologo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono erogare un contributo per spese sostenute a seguito di sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti. È previsto un importo massimo di 600 euro per persona, diverso in base all’indicatore della situazione economica equivalente, chi supera i 50.000 euro non può averlo.

Nuova rateizzazione per i decaduti (articolo 2-ter)

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto. L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020. Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.

Sterilizzazione perdite societarie (articolo 3, comma 1-ter)

Viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile (“sterilizzazione”), già prevista dal “decreto Liquidità” per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, Dl n. 23/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2021). Non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)

Per le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017 trasmesse in ritardo o in maniera errata non sono previste sanzioni per i sostituti d’imposta, purché abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. In questi casi non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).

Approvazione tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)

In deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a partire dal 2022 i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva potranno essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno.

Agevolazioni prima casa, proroga dei termini sospesi (articolo 3, comma 5-septies)

Con riferimento alla norma contenuta nel decreto Liquidità (articolo 24, Dl 23/2020), che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa, la sua efficacia è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Proroga riscossione enti locali (articolo 3, comma 5-quaterdecies)

A favore dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto, il termine del 30 giugno 2021 è spostato al 31 dicembre 2024 per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma (articolo 1, comma 807, legge 160/2019).

Ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 3, comma 5-quinquiesdecies)

Estesa la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.

Differimento termini per la deliberazione del bilancio di previsione enti locali del triennio 2022-2024 (art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies)

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l’esercizio provvisorio fino a tale termine.

Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo (art. 3, comma 6-quater)

Prorogati i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 3, comma 6-septies)

Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Recupero IVA fallimenti (art. 3-bis)

Definita la decorrenza delle norme del decreto-legge Sostegni-bis (articolo 18 del decreto-legge n. 73 del 2021) che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 3-quater)

Estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi disposte dal D.L. n. 137/2020 (art. 3-quinquies)

Disposta l’ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni – contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 – che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo di suolo pubblico:
– consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse;
– escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Le misure sopra descritte – inizialmente operanti sino al 31 dicembre 2021- sono state già prorogate dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706) sino al 31 marzo 2022.

Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio (art. 3-sexies)

Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.

Imposta di consumo su e-smoke (art. 3-novies)

Per l’anno 2022 viene prevista una riduzione dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da inalazione, contenenti o meno nicotina. In particolare:
– i prodotti contenenti nicotina dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono soggetti ad aliquota del 20 per cento e dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ad aliquota del 15 per cento;
– i prodotti senza nicotina dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sono soggetti ad aliquota del 15 per cento e dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 ad aliquota del 10 per cento.

Imposta di consumo su prodotti con nicotina (art. 3-novies)

Viene istituita e disciplinata l’imposta di consumo sui prodotti – diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa – contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri. La misura dell’imposta è pari a 22 euro per chilogrammo.
Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia.
La norma (art. 62-quater.1, del D.Lgs. n. 504/1995) disciplina in maniera dettagliata la circolazione e la vendita di tali prodotti.

Contributo di sbarco a Venezia (art. 12, comma 2-ter)

L’applicazione del contributo di sbarco che il Comune di Venezia è autorizzato a istituire per l’accesso alla città antica o alle isole minori della laguna, in alternativa all’imposta di soggiorno, secondo la previsione della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 1129, della Legge n. 145/2018), viene anche all’accesso senza vettore, oltre che all’accesso tramite qualsiasi vettore, come già previsto.

Giochi olimpici 2026: riduzione della detassazione sugli emolumenti (art. 14, comma 3)

Resta invariata la previsione che riduce la detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi “Milano Cortina 2026” (art. 5, co. 6, DL n. 16/2020). Quindi, tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare soltanto nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (non più fino al 31 dicembre 2023). Scompare del tutto la detassazione del 70% precedentemente stabilita per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026.

Processo tributario da remoto (art. 16, commi 3 e 3-bis)

Nell’ambito del processo tributario, viene prorogato fino al 30 aprile 2022 lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della competente Commissione provinciale o regionale.

Bonus cuochi (art. 18-quater)

Il credito d’imposta cd. “bonus cuochi”, già riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, viene esteso fino al 31 dicembre 2022. Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all’esercizio dell’attività (art. 1, co. 117 a 123, Legge n. 178/2010). Viene precisato che l’agevolazione va fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti “de minimi”.

Modifiche disciplina aiuti di Stato (art. 20)

Per effetto dell’ulteriore modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), con la quale è stato posticipato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine ultimo, sono state adeguate le disposizioni riguardanti la concessione da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022.

Proroga regolarizzazione versamenti Irap (art. 20-bis)

Prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine entro il quale è possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap, saldo 2019 e primo acconto 2020, (art. 42-bis, co. 5, del D.L. n. 104/2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (art. 24, del D.L. n. 34/2020).

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Ristorazione collettiva: in G.U. le modalità di erogazione dei contributi

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi, di cui all’art. 43-bis, co. 2, D.L. n. 73/2021, conv. con modif. in L. n. 106/2021 (DL Sostegni-bis), alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

– 56.29.10 – Mense;

– 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale.

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.

Ai fini dell’accesso ai contributi, le imprese alla data di presentazione dell’istanza devono:

– risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;

– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;

– presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti;

– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (la predetta condizione non si applica alle microimprese e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese:

– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);

– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Forma e ammontare dell’aiuto

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è determinato in funzione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell’impresa alla data del 31 dicembre 2019.

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese richiedenti con le seguenti modalità:

– le risorse finanziarie sono ripartite in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00);

– le risorse finanziarie che residuano dall’assegnazione sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Per ottenere il contributo le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo.

L’istanza può essere presentata, per conto dell’impresa interessata, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

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Precisazioni Inps sull’erogazione dell’assegno Unico

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INPS segnala che, a partire dal mese di marzo, in attuazione della normativa relativa all’Assegno Unico, cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative

Come risaputo, l’Assegno Unico, infatti, sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato dall’Inps sull’IBAN indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l’assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda. Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l’IBAN, l’assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.
L’IBAN che si comunica, deve essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell’area SEPA (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio).
Inoltre, per il corretto addebito dell’Assegno Unico, l’IBAN, deve risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace: in tal caso l’IBAN può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN di pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell’IBAN al codice fiscale del richiedente il pagamento verrà bloccato.
In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di Assegno Unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l’IBAN direttamente.

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Vending machine: memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Agenzia delle entrate, con la risposta 22 febbraio 2022, n. 88, fornisce chiarimenti sul corretto comportamento da adottare al fine di evitare che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – tramite “distributori automatici” – possa generare una duplicazione d’imposta in caso di successiva emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica.

L’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti».
Non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie (art. 2, co. 1, DPR n. 696/1996).
L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tuttavia, ha introdotto, a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate specifici obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all’Agenzia delle entrate.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.
A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Pertanto, dal 1° aprile 2017, tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati di specifiche caratteristiche sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere alternativamente certificate:
a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015);
b) “mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline” (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696) – con riferimento alle ipotesi residuali, individuate dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, per cui ancora non ricorre l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
c) ex articolo 2, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e rilascio, ove previsto, del documento commerciale.
Sulla base di quanto sopra esposto – nell’ipotesi in cui la medesima operazione sia “certificata” mediante l’invio dei corrispettivi direttamente dai “distributori automatici” e anche con fattura elettronica, perché richiesta dal cliente – si ritiene plausibile l’annotazione nella sola contabilità generale delle fatture elettroniche emesse in relazione a quei corrispettivi incassati mediante la “Torre di ricarica” per ricaricare le tessere associate ai clienti business, a condizione che il contribuente sia sempre in grado – anche in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria – di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati nel sistema Master della Vending Machine e quelli certificati con la fattura elettronica; ciò al fine di evitare la duplicazione, nella Liquidazione IVA, di importi già memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 127 del 2015.
A titolo esemplificativo, nel caso prospettato dall’istante, potranno essere adottate le seguenti accortezze:
– eseguire la ricarica da parte dei clienti business solo attraverso le cd tessere ricaricabili (e non anche attraverso gettoni), associando il codice di riferimento della tessera, al momento del suo rilascio, al cliente medesimo;
– indicare nella fattura emessa, tra l’altro, il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, e la data di ricarica;
– consegnare la fattura, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, « non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione» di ricarica, al pari dell’effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo;
– in alternativa, consegnare, non oltre il momento di ultimazione dell’operazione di ricarica, una apposita quietanza ( ex articolo 1199 del codice civile), che riporti il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, i dati di riferimento del cliente, l’ammontare della ricarica e la data di effettuazione, richiamando poi detta quietanza nella fattura elettronica emessa;
– lasciare traccia nella fattura elettronica emessa, mediante annotazione nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”, che l’imponibile e l’imposta sono già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 127 del 2015; compilare, come ipotizzato dall’istante, un «report dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche», al fine di consentire la riconciliazione tra l’imposta relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l’imposta indicata al rigo VP2 “totale delle operazioni attive” di cui alla Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva.

 

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EBNA : Nuova contribuzione da gennaio 2022

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Devono adeguarsi al versamento per EBNA, previsto dall’accordo nazionale del 17/12/2021, le imprese dei settori Meccanica, Alimentazione, Trasporto e TAC-Chimica Ceramica-Terzo Fuoco

Lo scorso dicembre è stato sottoscritto l’Accordo interconfederale tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e CISL, CGIL, UIL in materia di bilateralità nel comparto artigiano, in cui  viene previsto un incremento della contribuzione volto a fornire:
– maggiori risorse destinate alla bilateralità ed in particolare agli Enti Bilaterali Territoriali per prestazioni a lavoratori ed imprese;
– maggiori investimenti a favore della sicurezza sui luoghi di lavoro;
– sviluppo e promozione della bilateralità e relativi servizi.
L’Accordo incrementa la quota di contribuzione mensile di 4 € per ogni dipendente in forza e quindi il contributo mensile passa da 7,65 € ad 11,65 € per ogni dipendente.
L’Accordo, inoltra, precisa che:
– la contribuzione è obbligatoria ed è a carico del datore di lavoro
– il versamento è dovuto in egual misura sia per i dipendenti full-time che per quelli a tempo parziale e deve essere versato anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.
Le modalità di versamento sono quelle usuali.
L’Accordo interconfederale dovrà essere recepito nell’ambito dei rinnovi di categoria in corso per avere piena efficacia e produrre obbligazione nei confronti delle aziende.
Ad oggi, i nuovi parametri di contribuzione sono già stati recepiti nei settori Alimentazione-Panificazione, Trasporti e area Meccanica. Viene quindi confermato che la decorrenza della nuova contribuzione, per tali settori, vale da gennaio 2022.
Lo scordofebbraio, inoltre, anche il rinnovo CCNL pmi TAC-Chimica Ceramica-Terzo Fuoco,  ha integralmente recepito l’Accordo Interconfederale e la nuova contribuzione decorrerà a far data dal 1/2/2022.

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Cassa Edile di Asti: i contributi vigenti

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

La Cassa Edile della provincia di Asti pubblica la contribuzione vigente come modificata per effetto dell’aumento del contributo “Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza”

Contributi Cassa Edile Asti

Contributi

% Azienda

% Lavoratore

% Totale

Contributo Cassa Edile1,87%0,38%2,25%
Oneri Mutualizzati1,15%  
A.P.E.3,61%  
Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza0,75%  
Quote sindacali nazionali0,18%0,18%0,36%
Quote sindacali territoriali0,45%0,70%1,15%
Fondo Prepensionamento 0,20%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,10%  
Fondo Sanitario Operai 0,60%  
RLST0,30%  

 

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Enasarco: massimali e minimali 2022

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Aggiornati gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (ENASARCO – Comunicato 11 febbraio 2022)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

– Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre).

– Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 39.255,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre).

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Nuove indennità di mensa e di trasporto per l’Edilizia Confapi Toscana

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’1/3/2022 sono previsti i nuovi importi delle indennità di mensa e di trasporto, a favore dei dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Edilizia della Toscana.

Indennità di mensa

Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all’indennità sostitutiva mensa e pasto caldo, concordati nell’accordo regionale del 4/4/2016 vengono rivalutati a decorrere dall’1/3/2022 secondo gli importi seguenti:
– Indennità sostitutiva mensa Euro 0,60
– Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantiere Euro 7,14
– Concorso aziendale per Pasto in Trattoria Euro 10,00

Indennità di trasporto

Gli importi orari relativi all’indennità di trasporto, concordati nell’accordo regionale del 4/4/2016 vengono rivalutati a decorrere dal 1/3/2022 come segue:
– Euro 0,23 per ogni ora di effettivo lavoro.
Stessa indennità è prevista per coloro che, per recarsi sul posto di lavoro utilizzano il mezzo pubblico.
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l’azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri prelevandoli in prossimità delle loro abitazioni.

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Mobilità dipendenti da pubblico a privato e viceversa: contribuzione Fondo Tesoreria

23 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps ha fornito indicazioni sugli adempimenti da osservare riguardo alla contribuzione al Fondo di Tesoreria nelle ipotesi di mobilità di personale da un ente pubblico ad un datore di lavoro privato e viceversa (Messaggio 22 febbraio 2022, n. 851).

In caso di mobilità di personale dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato e viceversa, si configura una vera e propria cessione del contratto senza soluzione di continuità; ciò implica una prosecuzione del rapporto di lavoro, con il trasferimento della posizione del lavoratore dal “datore di lavoro cedente” al “datore di lavoro cessionario” (pubblico->privato o privato->pubblico), inclusa quella inerente la gestione del Fondo di Tesoreria.
L’Inps ha fornito istruzioni operative sulla gestione del trattamento di fine rapporto nelle suddette ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità, in relazione all’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria.

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso – è trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria (datori di lavoro con almeno 50 addetti, relativamente a lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari).
Ciò in ragione del fatto che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
Per tali dipendenti, il Fondo di Tesoreria provvede a erogare il TFR e le relative anticipazioni per la quota parte di propria competenza, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
In particolare, per quanto attiene alle anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, le stesse devono essere erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio. La capienza, ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio, deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico, tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.
La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria è a carico del Fondo medesimo. Il datore di lavoro pubblico (cessionario) deve provvedere sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, deve essere utilizzato all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.
Qualora il datore di lavoro pubblico (cessionario) sia sprovvisto del codice autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, deve richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.
Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento scatta l’obbligo al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le consuete modalità per il personale del settore pubblico.
Per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria può essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza.
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria deve essere acquisita una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34.

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