STUDIO LANA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

  • Chi siamo
  • Attività dello Studio
  • Soci e collaboratori
  • Contatti
  • Scadenzario
  • Strumenti
    • TcTutor Apprendisti
    • Circolari dello Studio
  • TC Desk
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA

Aumento contribuzione e scadenza del versamento al Fondo Sanilog

10 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Scade, il 16 maggio prossimo, il termine per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto dall’1/1/2022 al Fondo Sanilog a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

In base a quanto previsto nel rinnovo del CCNL, ricordano che dal 1/1/2022 è entrato in vigore l’aumento della contribuzione aziendale destinata a Sanilog pari a 2,5 euro mensili per dipendente, grazie al quale è stato possibile migliorare il piano sanitario per i dipendenti.
La contribuzione mensile a Sanilog conseguentemente passa da 10 a 12,50 euro per 12 mensilità.
Il suddetto aumento contrattuale a favore di Sanilog comporta un’integrazione di versamento obbligatoria pari a 15 euro per dipendente, sulla contribuzione già versata del primo semestre 2022 e un aggiornamento a 75 euro per dipendente della contribuzione semestrale dovuta a partire dal secondo semestre 2022.
Entrambi i versamenti, complessivamente pari a 90 euro per dipendente, dovranno essere corrisposti entro il 16 maggio p.v. contestualmente alla scadenza del versamento del 2 semestre 2022.
Il versamento dovrà avvenire, come di consueto, tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.

INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022 – SEZIONE INPS

CODICE SEDE

CAUSALE

CONTRIBUTO

MATRICOLA

PERIODO

COMPETENZA

IMPORTO

Indicare il codice di 4

cifre della sede

territorialmente

competente

FSL1Indicare la

matricola INPS

dell’azienda

DAL

Indicare 10/2021

AL non valorizzare

Occorrerà integrare la

contribuzione del 1 semestre 2022

con ulteriori 15 euro (2,5 euro per i

6 mesi di competenza) per ciascun

dipendente presente nella distinta

semestrale.

 

CONTRIBUZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 (e semestri successivi) – SEZIONE INPS

CODICE SEDE

CAUSALE

CONTRIBUTO

MATRICOLA

PERIODO

COMPETENZA

IMPORTO

Indicare il codice di 4

cifre della sede

territorialmente

competente

FSL1Indicare la

matricola INPS

dell’azienda

DAL

Indicare 04/2022

AL non valorizzare

Occorrerà effettuare un

versamento di €75, per ogni

dipendente, non in prova a tempo

indeterminato compreso

l’apprendista, in forza alla data del

30 aprile 2022.

L’integrazione contributiva di 15 euro per il 1° semestre 2022 – fiduciariamente anticipata dal Fondo per permettere ai dipendenti di godere dal 1 gennaio delle prestazioni del nuovo piano sanitario – è condizione imprescindibile per il rinnovo della copertura del 2° semestre 2022; in caso di omissioni/difformità contributive sulle suddette integrazioni, saranno prioritariamente utilizzati come compensazione i contributi versati per il 2° semestre 2022 o eventuali versamenti in eccesso residuati dai precedenti semestri.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Piano voucher fase 2 per la connettività delle PMI

10 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, il decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, che promuove il Piano voucher fase 2 per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese.

Il Ministero dello sviluppo economico promuove il Piano voucher fase 2, come intervento di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello step change, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia.
La realizzazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.a. ad eccezione delle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura realizzate dalla Direzione generale servizi di comunicazioni elettroniche, radiodiffusione e postali che può provvedervi anche mediante affidamento a società in house.
Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020.
Il voucher è destinato solo alle imprese iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale incremento della velocità di connessione secondo le classi di ammissibilità previste dal manuale operativo sulla base dei tre importi di seguito indicati:
a. voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: voucher con contributo connettività pari a euro 300, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi a un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 30 Mbit/s = V < 300 Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s = V =1 Gbit/s (voucher A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilevamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita. Al finanziamento dei voucher di fascia A viene destinato il 40% delle risorse stanziate distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2;
b. voucher di fascia B: voucher con contributo connettività pari a euro 500, per un contratto della durata da un minimo di diciotto mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s = V =1 Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 50% delle risorse stanziate;
c. voucher di fascia C: voucher con contributo connettività pari a euro 2.000 per un contratto della durata da un minimo di ventiquattro mesi fino ad un massimo di trentasei mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di euro 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 10% delle risorse stanziate.
I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa.
A ciascun beneficiario può essere erogato un solo voucher.
In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l’ammontare residuo del voucher.
Il Piano per le imprese avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, comunque non oltre ventiquattro mesi dall’avvio dell’intervento.
Le azioni di analisi di impatto, sono avviate nei sessanta giorni successivi l’avvio dell’intervento e durano per i successivi ventiquattro mesi con riferimento alle azioni di comunicazione e fino ai sei mesi successivi al termine massimo delle erogazioni a favore delle imprese beneficiarie per le azioni relative alla conformità della misura con la normativa sugli Aiuti di Stato ed alle analisi di efficacia della misura.

Archiviato in: NEWS|FISCO

CCNL RISCOSSIONE: Accordo in materia di RLS

9 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto il 3/2/2022, tra l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e UNISIN, l’accordo in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per il Settore della Riscossione

Le Parti firmatarie del CCNL della Riscossione, si sono incontrate il 3 febbraio 2022, con l’intento di addivenire ad un’intesa in materia di RLS, che disciplinasse in particolare:

– il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative all’interno dell’Ente;
– il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
– le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione.

Ciò posto, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno sottoscritto un nuovo accordo che decorre dalla data della stipula e avrà durata quadriennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza e così, successivamente, di quadriennio in quadriennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.
Esse hanno convenuto che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 32, individuati ed eletti su base regionale e così distribuiti:

– Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione;
– Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale;
– Gruppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise, Sicilia: n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale.

Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente.
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.
Inoltre, l’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese – rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate – strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.
In particolare:

a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo un rimborso chilometrico di € 0,35 per km.

b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

INPS: variazione della condizione occupazionale con il modello “RdC-Com Esteso”

9 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

09 febb 2022 Si forniscono precisazioni sulla comunicazione di variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza.

 

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Dunque, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.

La modifica in parola riguarda acnhe la disciplina del beneficio addizionale.
Quindi, per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, il suddetto modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Erogazione EET nei Caseifici Cooperativi dell’Emilia Romagna

9 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Nella busta paga del mese di febbraio 2022 sarà corrisposto l’elemento economico transitorio (EET), ai lavoratori in forza ai caseifici sociali e cooperativi operanti nella zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.

E’ stato istituito con accordo siglato a giugno 2020, per il soli anni 2020 e 2021 (produzione 2019 e 2020), un elemento economico transitorio (EET).
L’EET sarà corrisposto con la busta paga del mese di febbraio dell’anno 2022 ai lavoratori in forza ai caseifici che nell’anno di produzione si trovino in tutte le seguenti condizioni.
A. La riuscita determinata (premio di risultato) si colloca tra 88,00 e 92,99%
B. La percentuale di formaggio sbiancato della produzione oggetto del premio non sia superiore a 2,5
C. Il prezzo medio rilevato ai fini del correttivo sia collocato almeno nella 7.a fascia (ad esempio premio 2021, produzione 2019, rilevazione media relativa all’anno 2020).
D. Nell’anno precedente a quello relativo alla determinazione del EET hanno avuto un riuscita di almeno il 93,00%
L’EET sarà corrisposto in aggiunta ai premi di risultato nelle seguenti misure.

Livello

Importo

1 A704,50
1631,50
2547,00
3 A498,00
3462,00
4438,00
5413,50
6389,50

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Firmato l’adeguamento economico del CCNL Guardie ai Fuochi

9 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Sottoscritto l’ accordo di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/202

Le parti concordano che il CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3  anni con decorrenza dal 1/1/2021 e scadenza al 31/12/2023
Viene riconosciuto un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad € 75,00 lordi con le seguenti modalità: dall’1/18/2022 € 25,00, dall’1/1/2023 € 30,00, dall’ 1/7/2023 € 20,00. L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata

Livello

Minimo Conglobato mensile al 31/12/2021

Aumento 1/1/2022

Minimo Conglobato mensile 1/1/2022

Aumento 1/1/2023

Minimo Conglobato mensile 1/1/2023

Aumento 1/7/2023

Minimo Conglobato mensile 1/7/2023

Totale aumenti a regime

1°1.880,1736,861.917,0344,231.961,2629,491.990,75110,58
2°1.742,1334,151.776,2840,991.817,2727,321.844,59102,46
3°1.541,8730,231.572,1036,271.608,3724,181.632,5590,68
4°1.405,9127,561.433,4733,081.466,5522,051.488,6082,69
5°1.338,4726,241.364,7131,491.396,2020,991.417,1978,72
6°1.275,1925,001.300,1930,001.330,1920,001.350,1975,00
7°1.206,6923,661.230,35 28,391.258,7418,931.277,6670,97

A recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.
In riferimento ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale retribuiti quindi solo per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione mensile, dall’1/1/2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/7/2023 non sarà inferiore a n. 20 turni mensili.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Comunicazioni per le attività finanziarie detenute all’estero

9 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite indicazioni sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività (Agenzia delle entrate – Provvedimento 08 febbraio 2022, n. 40601).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
A tale scopo, per massimizzare l’efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l’Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
– l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
– il numero identificativo del conto;
– l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;
– gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Trasmissione dati spese sanitarie e veterinarie per la precompilata: proroga

9 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prorogati i termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto del 2 febbraio 2022)

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, le strutture sanitarie, i medici e le farmacie hanno l’obbligo di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi alle vendite di farmaci e dispositivi medici ed alle prestazioni sanitarie erogate, comprensivi di eventuali rimborsi per i quali il contribuente non abbia manifestato opposizione.
Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie effettuate nel secondo semestre 2021 il termine è stato prorogato dal 31 gennaio 2022 all’8 febbraio 2022.
Per i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie effettuate nel 2022, invece, i termini di trasmissione al STS sono stabiliti come segue:
d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023, la trasmissione dei dati al STS deve essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per la trasmissione di eventuali correzioni ai dati delle spese riferite all’anno 2021 e trasmessi al STS, il termine è fissato al 15 febbraio 2022.

Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2021 da trasmettere al STS l’assistito può esercitare l’opposizione dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022.

Archiviato in: NEWS|FISCO

INAIL – Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022: domanda e modulo

9 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’INAIL con comunicato del 8 febbraio 2022, informa che Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, potrà essere richiesta entro il 28 febbraio e che è disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda

Compilazione moduli
C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E.
In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

Ambiti entro i quali possono realizzarsi gli interventi migliorativi.
I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo.

Chi può presentare domanda.
Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.


La riduzione viene applicata dall’impresa stessa.
La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

Nel primo biennio di attività della Pat
Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della Pat
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:

Lavoratori-anno del triennio della Pat

Riduzione

fino a 1028%
da 10,01 a 5018%
da 50,01 a 20010%
oltre 2005%

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Covid.19: ad aprile niente più mascherine

9 Febbraio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dall’11 febbraio 2022 stop delle mascherine all’aperto, ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Dal 1° aprile 2022 l’obbligo cessa anche nei luoghi al chiuso (Ministero Salute – ordinanza 08 febbraio 2022).

Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, dall’11 febbraio 2022 nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

– i bambini di età inferiore ai sei anni;

– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.

Archiviato in: NEWS|FISCO

  • « Pagina precedente
  • 1
  • …
  • 457
  • 458
  • 459
  • 460
  • 461
  • …
  • 484
  • Pagina successiva »

Cerca nelle News

  • NEWS|LAVORO
  • NEWS|FISCO
  • NEWS|PREVIDENZA

Dove siamo

Via Jappelli, 5
35031 ABANO TERME (PD)
Telefono: 0498669200

Colleghiamoci

Rimaniamo in contatto. Seguici su i nostri social networks.
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

STUDIO LANA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | P. IVA: 00752040287 | VIA JAPPELLI 5 - 35031 ABANO TERME (PD) | Sviluppato da

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta