Dal 1° febbraio 2022 è possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”. Il termine scade il 28 febbraio 2022. (Agenzia delle Entrate – Comunicato 1 febbraio 2022). Il credito d’imposta La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 1087-1089, L. n. 178/2020) ha introdotto il credito d’imposta delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Soggetti beneficiari Possono beneficiare del bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che possiedono o detengono in base ad un titolo idoneo gli immobili per i quali sono sostenute le spese. Misura del credito d’imposta Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Relativamente al 2021, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Documentazione attestante le spese L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Presentazione del modello e utilizzo del credito d’imposta Il modello per la comunicazione delle spese sostenute deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento. Per l’anno 2021, quindi, il modello deve essere trasmesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2022. In seguito all’invio, entro 10 giorni, nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione.
Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Una volta ottenuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Fisco, nuove precisazioni sul Superbonus
In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale, composto da una “facciata continua” (Agenzia delle Entrate – Risposta 01 febbraio 2021, n. 61). Nel caso di specie, il condominio Istante rappresenta che è intenzione dei condòmini procedere ad alcuni interventi tesi alla riqualificazione energetica dell’intero edificio – costruito nella prima metà degli anni Sessanta – di sei piani fuori terra e di un piano interrato (costituito da trentasei unità immobiliari delle quali trentacinque a destinazione residenziale ed una a destinazione commerciale). Relativamente ai quesiti rappresentati l’Agenzia fa presente che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute in relazione agli interventi di cui ai punti da 1 a 4 effettuati sulle parti comuni nonché alla sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari di cui al punto 5 nel rispetto di tutti gli adempimenti e dei requisiti richiesti dalla norma.
La facciata dell’edificio posta ad est è del tipo a ” facciata continua”.
I condomìni intendono effettuare:
1) l’isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali;
2) la sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria;
3) l’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
4) la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni alle unità, quali l’ingresso ed il vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale;
5) la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari;
6) la sostituzione integrale della struttura costituente la “facciata continua”.
In relazione a tali interventi, l’Istante chiede se le spese sostenute per gli interventi sopra elencati rientrino tra quelle ammesse alla detrazione del 110 per cento (cd. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento anche alla sostituzione della ” facciata continua”, e se i beneficiari di tale detrazione possano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.
Relativamente alla possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della “facciata continua” (punto 6 ), tale intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dal citato articolo14 del decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata – al pari di ogni altro intervento ” trainante” o ” trainato” di efficienza energetica – da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Infine, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalle norme, i soggetti beneficiari dell’agevolazione, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente alla predetta detrazione.
Emergenza Covid-19: obbligo mascherina e discoteche chiuse
Confermato l’obbligo delle mascherine al chiuso anche in zona bianca e la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (Ministero Salute – ordinanza 31 gennaio 2022). Fino al 10 febbraio 2022, è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine: – i bambini di età inferiore ai sei anni; – le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; – i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani. Inoltre, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati
Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368) Nel provvedimento in oggetto ci sono le indicazioni per contribuenti e intermediari. I modelli approvati dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.
CREDITO ABI: Accordo di integrazione al Protocollo Sicurezza Covid-19
Firmata il 27/1/2022, tra ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, l’Integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020, e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario” Nell’incontro del 27 gennaio 2022, ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, hanno sottoscritto il presente verbale di integrazione al Protocollo condiviso 28/4/2020 per contrastare la diffusione del virus Covid-19, individuando adeguate soluzioni per garantire la continuità dei servizi bancari, finanziari e assicurativi con massima e prioritaria attenzione alla salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici/lavoratori bancari e della clientela.
In particolare, gli ultimi provvedimenti normativi (art. 3, D.L. n. 1/2022 e successivo DPCM 21/1/2022) attribuiscono alla clientela l’obbligo di possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi anche bancari e finanziari. Le Parti hanno quindi approfondito i connessi profili applicativi ed hanno conseguentemente individuato le seguenti specifiche misure per la fase di avvio dall’1/2/2022:
– ciascuna banca comunicherà tempestivamente alla clientela, attraverso i propri canali disponibili (siti Internet, e-mail, sms, avvisi all’ingresso, ecc.), l’obbligo del possesso della certificazione verde per l’accesso ai servizi bancari e finanziari dall’1/2/2022, nonché il possibile utilizzo da parte della clientela stessa dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici;
– ciascuna banca comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate – in coerenza con le previsioni di legge e i chiarimenti del Governo – per le verifiche del possesso della certificazione verde da parte della clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari; nei confronti delle lavoratrici/lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);
– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;
– fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone rosse e arancioni l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa;
– nelle zone “bianche” e “gialle” l’accesso della clientela sarà consentito – nel pieno rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e con disponibilità di adeguati DPI (mascherine e gel igienizzante) – nei limiti del numero massimo di persone contemporaneamente ammesse in base alla capienza delle filiali determinata in base alla normativa di contrasto al Covid-19.
Circa le missioni del personale viene confermata la necessità di una loro prudente gestione anche in questa specifica fase di incremento dei contagi, fermo restando che le missioni stesse sono comunque sospese/fortemente limitate da/per le zone rosse e da/per le zone arancioni e all’interno delle stesse.
Le Parti inoltre concordano la sospensione fino al 31 marzo delle previsioni contenute nel Verbale di riunione dell’1/12/2021 in oridne alla pianificazione delle attività di formazione.
Retribuzione convenzionale per lavoro all’estero: si applica solo per le attività tabellate
La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione forfetaria basata sulle retribuzioni convenzionali per lavoro prestato all’estero in via continuativa ed esclusiva (Agenzia delle Entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 54). Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la tassazione del reddito percepito da un cittadino italiano iscritto all’AIRE, in relazione all’attività di lavoro dipendente all’estero svolta in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con una associazione senza scopo di lucro, con sede in un Paese UE, qualificata come “organizzazione che fornisce servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
In particolare, si chiede se sia applicabile il regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali, considerato che la prestazione è stata svolta dal lavoratore nello Stato estero, in maniera continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro subordinato con l’associazione, nel settore delle “prestazioni di servizi”, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dei 12 mesi, rivestendo la qualifica di “Quadro aziendale” nel ruolo di “Direttore Tecnico”.
Tale criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale stabilita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella fattispecie, decreto 11 dicembre 2019, per l’anno d’imposta 2020), senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
A tal fine:
– il lavoratore, operante all’estero, deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale fissa la retribuzione convenzionale;
– l’attività lavorativa deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
– l’attività lavorativa svolta all’estero deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa deve essere integralmente svolta all’estero;
– il lavoratore nell’arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Una delle condizioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dunque, è che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto ministeriale abbia fissato le retribuzioni convenzionali, che sono previste esclusivamente per il settore privato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime di tassazione basato sulle retribuzioni convenzionali.
Nella fattispecie, il datore di lavoro (un’associazione senza scopo di lucro estera) è catalogato tra le “Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi”.
Con riferimento all’anno d’imposta 2020, i settori previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, con riferimento alla qualifica di “Quadro”, sono quelli di “Industria”, “Industria edile”, “Autotrasporto e spedizione merci”, “Credito”, “Agricoltura”, “Assicurazioni”, “Commercio” e “Trasporto aereo”.
Pertanto, considerato che l’attività del datore di lavoro non è riconducibile tra i settori economici previsti dal decreto ministeriale, deve ritenersi che non sia applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in particolare, che l’attività svolta non è riconducibile nell’ambito del settore “Commercio”.
Idraulico-forestale e idraulico-agraria: i nuovi minimi retributivi previsti dal CCNL
Pubblicate, le tabelle retributive, a seguito del il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Lo scorso dicembre è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto il 31/12/2012.
Il contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 01 gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024
Il rinnovo prevedeva gli aumenti dei minimi contrattuali operando il calcolo sui livelli retributivi del II livello operai (parametro 108) e II livello impiegati (parametro 108), per cui erano stati riparametrati redazionalmente, secondo la scala parametrale in vigore.
L’incremento dei minimi contrattuali del II livello operai e del II livello impiegati pari a complessivi 100 Euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così riparametrati:
– 1° dicembre 2021 Euro 50 lordi.
– 1° marzo 2023 Euro 50 lordi.
Pertanto, queste sono le tabelle pubblicate dalle parti
OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021
Livello |
Paga conglobata al 1/12/2011 |
Aumenti 1/12/2021 |
Totale nazionale conglobato |
---|---|---|---|
5 – SPEC. SUPER | 1.428,33 | 56,94 | 1.485,27 |
4 – SPECIALIZZ. | 1.344,57 | 53,70 | 1.398,27 |
3 – QUAL. SUPER | 1.286,55 | 51,39 | 1.337,94 |
2 – QUALIFICATO | 1.256,16 | 50,00 | 1.306,16 |
1 – COMUNE | 1.159,07 | 46,30 | 1.205,37 |
OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021 – Paga oraria
Livello |
Minimo retributivo nazionale conglobato |
3° elemento 31,36% |
Totale salario nazionale |
T.f.r. sul minimo naz. conglobato 9,15% |
---|---|---|---|---|
5 – SPEC. SUPER | 8,79 | 2,76 | 11,55 | 0,80 |
4 – SPECIALIZZ. | 8,27 | 2,59 | 10,86 | 0,76 |
3 – QUAL. SUPER | 7,92 | 2,48 | 10,40 | 0,72 |
2 – QUALIFICATO | 7,73 | 2,42 | 10,15 | 0,71 |
1 – COMUNE | 7,13 | 2,24 | 9,37 | 0,65 |
N.B. il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale
IMPIEGATI FORESTALI
Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/12/2021
Livello |
Paga conglobata al 1/12/2011 |
Aumenti 1/12/2021 |
Totale nazionale conglobato |
---|---|---|---|
6° | 1.765,32 | 70,37 | 1.835,69 |
5° | 1.537,80 | 61,57 | 1.599,37 |
4° | 1.414,61 | 56,48 | 1.471,09 |
3° | 1.329,32 | 53,24 | 1.382,56 |
2° | 1.253,46 | 50,00 | 1.303,46 |
1° | 1.159,07 | 46,30 | 1.205,37 |
TABELLE DALL’1/3/2023
OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023
Livello |
Paga conglobata al 1/12/2021 |
Aumenti 1/3/2023 |
Totale nazionale conglobato |
---|---|---|---|
5 – SPEC. SUPER | 1.485,27 | 56,94 | 1.542,22 |
4 – SPECIALIZZ. | 1.398,27 | 53,70 | 1.451,98 |
3 – QUAL. SUPER | 1.337,94 | 51,39 | 1.389,33 |
2 – QUALIFICATO | 1.306,16 | 50,00 | 1.356,16 |
1 – COMUNE | 1.205,37 | 46,30 | 1.251,66 |
OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023 – Paga oraria
Livello |
Minimo retributivo nazionale conglobato |
3° elemento 31,36% |
Totale salario nazionale |
T.f.r. sul minimo naz. conglobato 9,15% |
---|---|---|---|---|
5 – SPEC. SUPER | 9,13 | 2,86 | 11,99 | 0,84 |
4 – SPECIALIZZ. | 8,59 | 2,69 | 11,28 | 0,79 |
3 – QUAL. SUPER | 8,22 | 2,58 | 10.80 | 0,75 |
2 – QUALIFICATO | 8,02 | 2,52 | 10,54 | 0,73 |
1 – COMUNE | 7,41 | 2,32 | 9,73 | 0,68 |
N.B. il 3° elemento e il TFR vanno calcolati sulla somma del minimo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale
IMPIEGATI FORESTALI
Tabella delle retribuzioni in vigore dall’1/3/2023
Livello |
Paga conglobata al 1/12/2021 |
Aumenti 1.3.2023 |
Totale nazionale conglobato |
---|---|---|---|
6° | 1.835,69 | 70,37 | 1.906,06 |
5° | 1.599,37 | 61,57 | 1.660,95 |
4° | 1.471,09 | 56,48 | 1.527,57 |
3° | 1.382,56 | 53,24 | 1.435,80 |
2° | 1.303,46 | 50,00 | 1.353,46 |
1° | 1.205,37 | 46,30 | 1.251,66 |
Destinazione previdenza complementare nelle Federazioni Sportive Nazionali
Siglato il 26/1/2022, l’accordo relativo alla destinazione delle risorse economiche accantonate dai datori di lavoro per la previdenza complementare del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali. In occasione della sottoscrizione dell’accordo per il CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2015/2017, si è stipulato il suddetto accordo.
Le risorse economiche poste a carico dei datori di lavoro a decorrere dall’1/8/2013 saranno liquidate a ciascun dipendente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo nella misura dallo stesso maturata fino al 31/12/2021. Le risorse economiche accantonate da Sport e Salute e dalle Federazioni Sportive Nazionali con riferimento al periodo antecedente il 1/8/2013 resteranno nella disponibilità dei datori di lavoro.
Al fine di dare piena attuazione all’accordo sindacale del 5/12/2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dall’1/1/2022, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, confermando le quote di contribuzione individuate nel predetto accordo.
INPS: nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
L’Inps comunica il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Tuttavia, il Ministero del lavoro ha segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione del Fondo, al fine di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Peraltro, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali – alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati di seguito.
1 | FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 1) | |||
2 | ATECO | Descrizione ATECO | CSC | CA |
3 | 69.10.10 | Attività degli studi legali | 70701 | |
4 | – difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro | |||
5 | – attività di consulenza giuridica e legale | |||
6 | 69.10.20 | Attività degli studi notarili | 70701 | |
7 | – consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari ecc. | |||
8 | – altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione | |||
9 | – attività di notai | |||
10 | 69.20.11 | Servizi forniti da dottori commercialisti | 70701 | |
11 | – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria | |||
12 | – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti | |||
13 | – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche | |||
14 | – funzioni di sindaco | |||
15 | 69.20.12 | Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali | 70701 | |
16 | – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria | |||
17 | – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti | |||
18 | – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche | |||
19 | – funzioni di sindaco | |||
20 | 69.20.13 | Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi | 70701 | |
21 | – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria | |||
22 | – attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità tributarie | |||
23 | – funzioni di sindaco | |||
24 | 69.20.15 | Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
25 | 69.20.15 | Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi | 70701 | |
26 | 69.20.20 | Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
27 | – revisione e certificazione dei bilanci | |||
28 | – elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari | |||
29 | – consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale | |||
30 | 69.20.30 | Attività dei consulenti del lavoro | 70701 | |
31 | 71.11.00 | Attività degli studi di architettura | 70701 | |
32 | – attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio | |||
33 | 71.12.10 | Attività degli studi di ingegneria | 70701 | |
A | B | C | D | |
2 | ATECO | Descrizione ATECO | CSC | CA |
34 | – attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e principi dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche | 70701 | ||
35 | – elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica, all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all’ingegneria dei sistemi e della sicurezza | |||
36 | – elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc. | |||
37 | 71.12.20 | Servizi di progettazione di ingegneria integrata | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
38 | – attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali | |||
39 | – realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano” | |||
40 | refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc. | |||
41 | 71.12.30 | Attività tecniche svolte da geometri | 70701 | |
42 | – attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri | |||
43 | 71.12.40 | Attività di cartografia e aerofotogrammetria | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
44 | – attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa | |||
45 | 71.12.50 | Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
46 | – indagini geofisiche, geologiche e sismologiche | |||
47 | – attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo | |||
48 | 71.20.10 | Collaudi e analisi tecniche di prodotti | 70701 | |
49 | attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc. | |||
50 | – prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare | |||
51 | – analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività ecc. | |||
52 | prove di qualificazione e di affidabilità | |||
53 | – test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc. | |||
54 | esami radiografici di saldature e giunzioni | |||
55 | analisi dei guasti | |||
56 | analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc. | |||
57 | attività dei laboratori della polizia scientifica | |||
58 | prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.) | |||
59 | 71.20.21 | Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi | 70701 | |
60 | – certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari ecc. | |||
61 | – prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge) | |||
62 | – certificazione dei processi di produzione ecc. | |||
63 | – certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza | |||
64 | 71.20.22 | Attività per la tutela di beni di produzione controllata | 70701 | |
65 | 72.11.00 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie | 70701 | |
A | B | C | D | |
2 | ATECO | Descrizione ATECO | CSC | CA |
66 | 72.19.01 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia | 70701 | |
67 | 72.19.09 | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria | 70701 | |
68 | attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria | |||
69 | 74.90.11 | Consulenza agraria fornita da agronomi | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
70 | – servizi prestati da agronomi | |||
71 | 74.90.12 | Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
72 | – servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole ecc. | |||
73 | 74.90.91 | Attività tecniche svolte da periti industriali | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
74 | 74.90.93 | Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
75 | – consulenza ambientale | |||
76 | – consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali | |||
77 | – consulenza risparmio energetico | |||
78 | 74.90.99 | Altre attività professionali n.c.a. | 70708 | escluso se 9A se 5J e 5K solo se +3 e <15 |
79 | – attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo) | |||
80 | – attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso | |||
81 | – attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..) | |||
82 | – attività dei periti calligrafici, sommelier ecc. | |||
83 | – agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie ecc. dei propri clienti | |||
84 | – servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi | |||
85 | – gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc. | |||
86 | – attività degli archeologi | |||
87 | 75.00.00 | Servizi veterinari | 70702 | |
88 | 86.21.00 | Servizi degli studi medici di medicina generale | 70702 | |
89 | visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici | |||
90 | 86.22.01 | Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi | 70702 | |
91 | 86.22.02 | Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale | 70702 | |
92 | 86.22.03 | Attività dei centri di radioterapia | 70702 | |
93 | 86.22.04 | Attività dei centri di dialisi | 70702 | |
94 | 86.22.05 | Studi di omeopatia e di agopuntura | 70702 | |
95 | 86.22.06 | Centri di medicina estetica | 70702 | |
96 | 86.22.09 | Altri studi medici specialistici e poliambulatori | 70702 | |
97 | – visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti | |||
98 | 86.23.00 | Attività degli studi odontoiatrici | 70702 | |
99 | 86.90.11 | Laboratori radiografici | 70702 | |
100 | 86.90.12 | Laboratori di analisi cliniche | 70702 | |
101 | 86.90.13 | Laboratori di igiene e profilassi | 70702 | |
102 | 86.90.21 | Fisioterapia | 70702 | |
A | B | C | D | |
2 | ATECO | Descrizione ATECO | CSC | CA |
103 | 86.90.29 | Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. | 70702 | |
104 | – servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc. | |||
105 | – attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti | |||
106 | 86.90.30 | Attività svolta da psicologi | 70702 | |
107 | – servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti | |||
108 | 86.90.41 | Attività degli ambulatori tricologici | 70702 | |
109 | 88.10.00 | Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili | 70704 | |
110 111 112 113 | servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di autoaiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili | |||
114 | 90.03.01 | Attività dei giornalisti indipendenti | 70701 | |
115 | 93.19.92 | Attività delle guide alpine | 70401 | se con 3X o 3B solo tra +3 e <50 |
116 |
Superbonus: fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2
In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente), cessione del credito e spese sostenute in anni diversi (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56). Nel caso di specie, il contribuente è proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento sul quale sta effettuando un “intervento finalizzato al risparmio energetico costituito da: coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente, sostituzione serramenti, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida, installazione di impianto solare fotovoltaico”. Gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus). In base a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
L’Istante, che intende avvalersi della cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad una banca, specifica, inoltre, che nel 2021 ha già versato acconti per i suddetti lavori e che, nell’anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Rappresenta, infine, che, a causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.
Tanto premesso, chiede se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che secondo quanto riferito dall’Istante il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Sulla base di quanto precede l’Agenzia ritiene, infine, assorbito il quesito in ordine alla annualità da indicare nel modello per la comunicazione dell’opzione di cessione, compilabile nel portale dell’Agenzia delle entrate tramite il software denominato ” Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, rinviando alle istruzioni disponibili sul citato portale ed ai provvedimenti in premessa richiamati per le relative modalità di compilazione.