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CIPL Edilizia Industria Napoli: determinato l’EVR 2025

10 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’EVR è stabilito nella misura massima del 4%

Le Parti sociali Acen, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno stabilito l’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura massima del 4% dei minimi di paga base concordati nel Contratto Integrativo Provinciale, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Tanto premesso, il 3 febbraio 2025 le Parti sociali si sono incontrate per verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell’EVR erogabile per il 2025. La verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2023/2024 sul triennio 2021/2022/2023.
Per gli operai, l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo. 

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Sostegno al settore della moda: arrivano le istruzioni

10 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Fornite le indicazioni procedurali per l’integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro del comparto (INPS, circolare 7 febbraio 2025, n. 39).

Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha illustrato le modifiche apportate al D.L. n. 160/2024 dalla Legge di conversione n. 199/2024 in ordine alle disposizioni inerenti alle misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda. Inoltre, l’Istituto ha fornito anche le relative istruzioni operative.

In particolare, l’INPS ha evidenziato che la riformulazione della norma ha esteso l’ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria, nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al D.L. n. 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Durata dei trattamenti

L’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 160/2024 stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025.

Al riguardo, l’INPS precisa che mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno in trattazione, come individuati nella circolare dell’Istituto n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, i datori di lavoro operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 della circolare in commento e nel settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui l’accesso alla misura di sostegno è stato esteso a seguito dell’intervento operato dalla Legge n. 199/2024 – possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025. 

Infatti, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della Legge n. 400/1988, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presentazione delle domande

Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla legge di conversione n. 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata Legge di conversione e quella di pubblicazione della circolare in argomento, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 (come indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento) nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale, ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024“.

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda. La domanda di accesso alla misura di sostegno deve essere integrata, inoltre, con una dichiarazione – sempre resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L.n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del D.Lgs.n. 148/2015.

I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Il settore artigiano

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell’artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Modalità di pagamento

Il comma 3 dell’articolo 2 del D.L n. 160/2024 prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi – a pena di decadenza – entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 99/2024.

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Agenzia entrate-Riscossione: rate fino a 7 anni con procedura online

7 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili (Agenzia entrate-Riscossione, comunicato 8 gennaio 2025).

L’articolo 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha modificato l’articolo19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi.

 

Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).

 

Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

 

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia entrate-Riscossione, oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via PEC o in alternativa da consegnare agli sportelli.

 

Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il Decreto n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per queste tipologie di richieste “documentate”, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

 

Il Decreto ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

 

Per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

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Esonero contributivo per lavoratrici madri anche per le intermittenti

7 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il beneficio può essere riconosciuto anche alle occupate a tempo indeterminato con questa tipologia di contratto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5 febbraio 2025, n. 2).

Lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) può essere esteso alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ad affermarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’interpello in commento avanzato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).

In sostanza, i commi 180 e 181 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.

Sotto quest’ultimo profilo, la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che – a seguito dell’esenzione dall’aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio – beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Da questo punto di vista, l’intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest’ultima disposizione, analoga per ratio a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente (INPS, circolare n. 102/2023). .

Pertanto, il Ministero non ravvisa elementi ostativi a utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182 della Legge di bilancio 2024 la cui lettera, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita a escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.

Quindi, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Dicastero ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire a un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione. Conseguentemente, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

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CCNL Occhiali Industria: nuovi minimi a febbraio

7 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista l’ultima tranche degli aumenti

Il CCNL del 4 dicembre 2023 sottoscritto dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) assistita da Confindustria Moda e la Femca-Cisl, la Filctem-Cgil, la Uiltec-Uilapplicabile alle aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.) ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°febbraio 2025.

LivelloMinimo
Q – Area Specialist.Gest. Consolid.2.453,19
6 – Area Specialist.-Gest. Centrato2.448,67
5S – Area Tecnica-Gest. Consolidato2.323,29
5 – Area Tecnica-Gest. Centrato2.242,18
4S – Area Qualificata Consolidato2.075,54
4 – Area Qualificata Centrato1.992,96
3S – Area Qualificata Base1.936,25
3 – Area Operativa Consolidato1.898,42
2 – Area Operativa Centrato1.792,96
1 – Area Operativa Base1.559,43

Ai lavoratori con qualifica di Quadro va aggiunto l’importo di 82,64 euro a titolo di indennità di funzione.

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CIPL Edilizia Artigianato Bolzano: stabilito l’importo EVR per l’anno 2025

7 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stabilito l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai

La Flc-Lbc insieme alla Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl, Fillea-Agb/Cgil e Usas-Bau hanno siglato un accordo in data 21 gennaio 2025, per la determinazione dell’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore edile artigiano della provincia di Bolzano. Con l’accordo è stato novellato l’art. 4 del CIPL riguardante l’EVR pari al 6% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL del 3 marzo 2022.
Nel corso dell’incontro si è reso noto l’esito positivo degli indicatori per la determinazione dell’EVR che verrà riconosciuto nella misura massima del 100%, fermo restando che a livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dei due parametri aziendali, come stabilito dal CIPL 11 maggio 2023. Di seguito, gli importi relativi all’emolumento sono riportati in tabella.

EVR Orario per gli operai
LivelloImporto
1° livello0,33
2°livello0,38
3° livello0,43
4° livello0,46
EVR mensile per gli impiegati
LivelloImporto
1° livello56,84
2° livello66,51
3° livello73,89
4° livello79,58
5° livello85,26
6° livello102,31
7° livello113,68

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Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2024: dichiarazione sostitutiva investimenti realizzati

6 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 9 gennaio al 10 febbraio 2025 i soggetti che hanno presentato la “Comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2024, possono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati” nel medesimo anno (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 8 gennaio 2025).

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS),  Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

 

La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90/2018 e i requisiti di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una singola dichiarazione sostitutiva.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
– di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia. 

 

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando lo stesso modello nel quale deve essere barrata la casella relativa alla rinuncia.
La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova dichiarazione entro il termine di scadenza previsto.

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CCNL Rai: predisposto il Calendario di Assemblee unitarie

6 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

A seguito dell’Ipotesi di Accordo firmata nei giorni scorsi, dal 24 febbraio 2025 si svolgeranno le Assemblee unitarie

In vista del Referendum di Approvazione dell’ipotesi di accordo siglata il 23 gennaio 2025 per il rinnovo del CCNL di settore per gli anni 2023-2026, le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater e Libersind-Confsal hanno predisposto un Calendario di Assemblee unitarie da tenere in presenza, in tutte le Unità produttive della Rai.
Tramite esse, verrà garantita la massima partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori, illustrando sia l’Ipotesi di rinnovo che l’Accordo sulla Conciliazione Vita/Lavoro, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dell’ipotesi contrattuale. 
La prima Assemblea è prevista per la giornata del 24 febbraio 2025 e seguiranno altre in tutte le Sedi ed i Centri di Produzione. 
Il Referendum di Approvazione dell’ipotesi in oggetto avverrà il 13 ed il 14 marzo 2025, attraverso la modalità telematica.

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Flussi 2025: al via i click day

6 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’invio delle istanze per assumere lavoratori stranieri è fissato per i giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 5 febbraio 2025).

I datori di lavoro che hanno precompilato le domande lo scorso mese di novembre per assumere lavoratori stranieri potranno inviare le istanze tramite la sezione Sportello unico immigrazione del Portale servizi del Ministero dell’interno nei giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025. Per il 2025, sarà possibile presentare, al di fuori delle quote, le domande per lavoro subordinato non stagionale, fino a un massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.

Il calendario per l’inoltro delle domande varia in base alla tipologia dei lavoratori da assumere:

– il 5 febbraio 2025 si possono presentare le domande per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti dai Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia (modello domanda B2020), tra gli altri, per i settori edilizia, meccanica, autotrasporto merci per conto terzi, telecomunicazioni, cantieristica navale;
– il 7 febbraio 2025 si potranno presentare le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, come lavoratori aventi origini italiane residenti in Venezuela (modello domanda B) o lavoratori del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, “in quota” e “fuori quota” (modello domanda A-BIS);
– il 12 febbraio 2025 sarà possibile presentare le istanze per i lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).

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CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: aperta la trattativa per il rinnovo del contratto

6 Febbraio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le OO.SS. sollecitano interventi su salario e orario di lavoro 

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL 2019-2021 del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’Aran ha aperto il tavolo chiedendo alle Organizzazioni sindacali di esprimere le proprie considerazioni e priorità rispetto ai contenuti del contratto, rimandando alle prossime riunioni la discussione nel merito della proposta dell’Amministrazione. 
Dal punto di vista economico, in attesa di conoscere la reale entità delle risorse disponibili, le OO.SS. hanno richiesto di destinare le risorse alla retribuzione tabellare, rispetto a quella accessoria. Hanno inoltre richiesto l’intervento sugli aspetti normativi, per adeguare alcuni istituti del CCNL vigente alle specificità presenti all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) chiede invece che le indennità, in particolare quelle relative a turni e reperibilità, siano definite in modo chiaro e rispondente alle esigenze specifiche. Al termine dell’incontro i sindacati hanno sollevato diverse questioni contrattuali ancora irrisolte, tra cui la necessità di reperire risorse per gli incrementi stipendiali legati al passaggio da 36 a 38 ore, e la stabilizzazione nei ruoli della Presidenza del personale in servizio con contratto a termine. 
L’Aran ha convocato un nuovo incontro per il 19 febbraio. Per discutere le questioni emerse e prepararsi al prossimo confronto, i sindacati hanno indetto un’assemblea online l’11 febbraio. Durante l’assemblea, sarà anche fornito un resoconto dell’incontro avuto con il Segretario Generale il 31 gennaio e delle mancate risposte dell’Amministrazione alle istanze presentate. 

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