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CCNL Cemento Industria: varata la piattaforma per il rinnovo contrattuale

30 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Presentata la piattaforma contrattuale con la richiesta di un aumento salariale di 220,00 euro ed altri interventi in materia economica e normativa

Le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno reso noto, tramite una nota stampa, l’approvazione della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale collettivo del settore cemento, calce e gesso industria, che riguarda circa 10mila addetti. Con l’accordo siglato il 15 ottobre 2024 si sono adeguati i salari all’aumento inflattivo dell’ultimo triennio 2022-2024, con un aumento di 239,00 euro. Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. 
Con la presentazione della piattaforma le Sigle partono dalla richiesta di un aumento salariale pari a 220,00 euro al livello 140, tenuto conto dei valori inflattivi per i prossimi anni e dell’andamento positivo dei valori di produzione. Viene richiesto anche l’innalzamento dell’elemento di garanzia retributiva a 350,00 euro annui e la previsione dell’erogazione in tutti i casi in cui nell’anno precedente non sia stato contratto un premio di risultato. Sempre in materia economica, per la mensa viene proposto che il costo del servizio sia a carico totalmente dell’azienda, con l’aumento de l’indennità sostitutiva. 
Inoltre, viene ripreso il tema della riduzione dell’orario di lavoro; della formazione professionale che deve essere obbligatoria per tutti; degli investimenti in salute e sicurezza per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, in questo senso è richiesto alle aziende il lavaggio degli indumenti da lavoro; oltre ad un punto chiave quale la difficoltà di reperire manodopera specializzata. Senza dimenticare di implementare nuove disposizioni sull’inquadramento e sulla valorizzazione delle competenze; oltre all’innalzamento dell’aspettativa non retribuita  e alla conservazione del posto di lavoro per malattie gravi, congedi, tutela della genitorialità e il benessere psicofisico dei lavoratori transgender. Previsti interventi anche su trasferta e licenziamenti. In materia di previdenza complementare viene chiesto un aumento dello 0,70% del contributo mensile a carico delle aziende per il focus pensione concreto. 
La piattaforma presentata dai sindacati sarà posta al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 

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“Decreto PNRR-quinquies”, lotta al lavoro sommerso e interventi nel settore della moda

30 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2024 il provvedimento rifinanzia anche il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria (D.L. 28 ottobre 2024, n. 160).

Nella Gazzetta ufficiale del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il cosiddetto “Decreto PNRR-quinquies” (D.L. n. 160/2024) che reca diverse misure nel campo del lavoro: lotta al lavoro sommerso; interventi di sostegno dei lavoratori occupati nel settore della moda; rifinanziamento del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.
In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario), l’integrazione viene riconosciuta dall’INPS per 8 settimane, fino al 31 dicembre 2024, ai lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 (articolo 2, D.L. n. 160/2024).
Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie. Il limite di spesa previsto è di 64,6 milioni di euro.
Sul versante della lotta al lavoro sommerso (articolo 1) sono previsti l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISA), delle liste di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità.
Infine, vengono stanziate risorse annualmente con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare in una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria, incluso il rifinanziamento della misura di cui all’articolo 1, comma 498 della Legge n. 160/2019.

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CIPL Agricoltura Operai Vicenza: con il rinnovo previsti premio una tantum e welfare

30 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsto dal mese di ottobre un aumento economico del 6,4%

Il 15 ottobre 2024 è stato siglato tra le organizzazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti, Cia ed i sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil l’accordo di rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Vicenza, con validità 1° gennaio 2024-31 dicembre 2027. Il rinnovo interessa circa 800 aziende agricole vicentine e oltre 3.500 contratti di lavoro del settore agricolo.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento retributivo dal 1° ottobre del 6,4%, da calcolarsi sulle retribuzioni contrattuali in vigore al 31 dicembre 2023. Le OO.SS. precisano che l’aumento in questione tiene conto del recupero del differenziale inflattivo del biennio 2022-2023, in base all’accordo sottoscritto a livello nazionale il 27 ottobre dell’anno scorso, che prevede una quota retributiva del 3,5% da applicare al rinnovo dei contratti provinciali di lavoro. 
Dal 1° gennaio 2025 è inoltre previsto un premio di continuità professionale, da riconoscere al lavoratore una tantum al raggiungimento del 15° anno di servizio continuativo prestato nella stessa azienda. Il premio sarà di:
– 500,00 euro per gli operai a tempo indeterminato (Oti) e per gli operai a tempo determinato (Otd) che dimostrino di aver lavorato per almeno 150 giornate all’anno ai fini Inps nella stessa azienda;
– 200,00 euro agli operai a tempo determinato (Otd) che dimostrino di aver lavorato per almeno 104 giornate all’anno ai fini Inps nella stessa azienda. 
Al fine di migliorare la vita privata e lavorativa le aziende potranno mettere a disposizione dei dipendenti e delle loro famiglie beni e servizi a titolo di welfare, usufruendo di specifici sgravi fiscali. 
Dal punto di vista normativo le Parti sindacali hanno concordato di dare l’incarico ad Ebavi, I’Ente bilaterale per l’agricoltura vicentina, di valutare le modalità di istituzione entro il 31 dicembre 2025 del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst), con il compito di occuparsi di valutazione dei rischi nelle aziende, nonché della programmazione della prevenzione. 

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Dogane: istituito l’albo dei punti vendita ricariche

29 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito in data 25 ottobre 2024 l’albo dei punti vendita ricariche, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, comunicato 25 ottobre 2024).

Con determinazione del Direttore n. 656848/RU, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche.

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche.

 

Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

  • i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
  • i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
  • i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

 

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.

 

L’iscrizione all’Albo deve essere effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale delle Dogane.

Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), ovvero CNS o CIE.

L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo.

 

L’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi a mezzo di F24 Accise, utilizzando il codice tributo “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, oltre all’imposta di bollo pagabile tramite la piattaforma digitale PagoPA.

 

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

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CCNL Cooperative Sociali: aumenti dal 1° ottobre

29 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Prevista la seconda tranche di aumenti per un importo pari a 30,00 euro al livello C1

Il 26 gennaio scorso è stata sottoscritta dall’Associazione Generale Cooperative Italiane-Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cil, Uil-Fpl, Uiltucs- Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, che ha previsto l’incremento dei minimi conglobati della retribuzione secondo le seguenti scadenze:
– 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al Livello C1;
– 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al Livello C1;
– 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al Livello C1.
Di seguito i nuovi minimi, pubblicati con il verbale di accordo del 5 marzo.

LivelloMinimo
F 22.455,67
F 12.150,18
E 21.947,00
D 31.803,62
E 11.803,62
D 21.694,41
C 31.605,99
D 11.605,99
C 21.560,27
C 11.515,21
B 11.408,89
A 21.345,95
A 11.333,54



 

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CCNL Terme: nuovi minimi a partire da ottobre 2024

29 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’ipotesi di accordo, previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Le Parti sociali Federterme, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno previsto, con l’ipotesi di accordo siglato l’8 ottobre 2024, nuovi aumenti del minimo tabellare al IV livello, pari a 200,00 euro lordi da riparametrare per gli altri livelli, ripartiti come segue:
– 60,00 euro con la busta paga di ottobre 2024;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2026;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2026.
Di seguito, la tabella con i nuovi minimi retributivi.

Livelli10/202401/06/202501/12/202501/06/202601/12/2026A regime €/mese
1° SA112,5065,6365,6365,6365,632.111,72
1° SB105,47 61,5261,5261,5261,521.979,64
1°95,6355,7855,7855,7855,781.794,86
2°78,2845,6645,6645,6645,661.469,32
3°65,6338,2838,2838,2838,281.231,76
4° Super61,8836,0936,0936,0936,091.161,39
4°60,0035,0035,0035,0035,001.126,20
5°53,4431,1731,1731,1731,171.002,82
6°46,8827,3427,3427,3427,34 879,97

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Lavoratori stranieri: le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025

29 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730i per lavoro autonomo e 110.000 per lavoro subordinato stagionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 24 ottobre 2024, n. 9032).

In attuazione di quanto previsto, tra gli altri, dal D.L. n. 145/2024, i ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo hanno diramato una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri.

In particolare, dal 1° al 30 novembre prossimi sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi Ali del Ministero dell’interno. Lo stesso Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle domande a partire dai “click day” previsti il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori. 

Per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un’identità digitale SPID o CIE. I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.

Inoltre, va rammentato che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all’estero, devono prima verificare presso il Centro per l’impiego (CPI) competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro 8 giorni dalla richiesta.

Alla circolare congiunta in commento sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

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Brevetti+ 2024, apertura sportello

28 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal prossimo 29 ottobre, le micro, piccole e medie imprese potranno inviare le domande per accedere agli incentivi Brevetti+ 2024, l’intervento promosso dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la valorizzazione economica dei brevetti (MIMIT, comunicato 25 ottobre 2024).

Le agevolazioni, consistenti in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro e non superiore all’80% dei costi ammissibili, saranno concesse, in regime de minimis, anche alle PMI appena costituite, aventi sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

  • essere titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L’agevolazione potrà raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere e il 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari, con un Ente pubblico di ricerca, della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato a uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per Macroarea:

  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept);
  2. Organizzazione e sviluppo;
  3. Trasferimento tecnologico.

Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:

– il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
– nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;

– gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

 

La gestione della misura è affidata a INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

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CIPL Agricoltura Operai Perugia: sottoscritto il rinnovo

28 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Previsti aumenti del 5% dal mese di settembre

Lo scorso 30 settembre è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile agli operai del settore agricolo e florovivaista di Perugia, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Innanzitutto, è stato previsto un aumento complessivo del 6,2% delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023  in due tranche :
– dal 1° settembre 2024 (5%)
– 1° gennaio 2025 (1,2%).
Previsto, inoltre, un salario minimo di 9,00 euro per i lavori meno qualificati.
Definite maggiori tutele per i lavoratori:
– particolare attenzione alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre al contrasto al lavoro irregolare, con la costituzione di uno specifico Osservatorio regionale;
– introduzione delle ferie solidali per i lavoratori a tempo indeterminato che hanno necessità di assistere familiari in particolari condizioni di salute.

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Codice della crisi d’impresa: le competenze dell’INPS

28 Ottobre 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

Illustrate le disposizioni normative che regolano la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (INPS, messaggio 25 ottobre 2024, n. 3553).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. Infatti, il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (CCII).

In particolare, l’articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in argomento, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo, in sostanza, ha completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle entrate.

Transazione su crediti tributari e contributivi

L’articolo 16, comma 6 del D.Lgs. n. 136/2024 ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel nuovo articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.

 

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