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Rinnovato il CCNL per i Proprietari di fabbricati – Federproprietà

15 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

  Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricat sottoscritto da Federproprietà

II CCNL decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Le tabelle indicate con le lettere A, B, C, D ed E riportano, con decorrenza dall’1/1/2022 le nuove retribuzioni per i vari livelli e le relative indennità.

TABELLA A – PORTIERI CON PROFILO PROFESSIONALE A1 (escluso il servizio di pulizia)

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale1.008,001.044,001.063,001.095,00
    
2. Indennità supplementari:    
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani)0,830,860,880,90
– per ogni ascensore o montacarichi2,112,192,232,40
– per ogni scala oltre la prima2,682,782,833,00
– per ogni citofono con centralino interno1,821,881,912,00
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento2,392,472,512,70
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso ———
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotis e/o porticati per superfici superiori a mq,300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25————
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25————
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse)0,50%0,50%0,50%0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione44,4446,0546,8847,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione27,3128,3028,8129,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione15,9516,5316,8317,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo2,172,252,292,29
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo———1,00
– Indennità intervento su ascensori (per ogni intervento):2,402,482,523,00
– 2° ingresso38,0040,0041,0045,00
– ulteriori ingressi oltre il 2°28,0030,0031,0032,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)————
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)————
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio)———12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti)h 50H 50h 50H 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti———0,50
– indennità lavatura bidoni———0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m———1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta———1,50

 

 

TABELLA B – PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2 A3 (compreso il servizio di pulizia)

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale1.122,001.163,001.184,001.200,00
    
2. Indennità supplementari:    
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani)0,890,930,950,98
– per ogni ascensore o montacarichi2,402,442,48-2,55
– per ogni scala oltre la prima2,963,013,063,20
– per ogni citofono con centralino interno2,402,442,44—
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento2,963,063,12—
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso3,593,723,393,90
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per superfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.252,402,482,522,60
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 252,402,482,522,60
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse)0,50%0,50%0,50%0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione44,4446,0546,8847,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione27,3128,3028,8129,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione15,9516,5316,8317,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo2,172,252,292,35
– indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo————
– Indennità intervento su ascensori:————
– per ogni intervento2,402,482,523,00
– 2° ingresso38,0040,0041,0045,00
– ulteriori ingressi oltre il 2°28,0030,0031,0032,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)————
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)————
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio)———12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti)h 50H 50h 50h 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti———0,50
– indennità lavatura bidoni———0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m———1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta———1,50

TABELLA C – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

B1 – Operalo spedalizzato7,197,327,457,587,65
B2 – Operaio qualificato6,836,957,087,217,30
B3 – Assistente bagnanti6,836,957,087,217,30
B4 – Manutentore spazi a verdi6,276,386,496,616,70
B5 – Pulitori5,916,026,136,246,30

TABELLA D – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

C1 – Quadri1.803,551.836,011.869,061.902,701.950,00
C2 – Impiegato alto contenuto professionale1.656,511.686,331.716,681.747,581.800,00
C3 – Impiegato di concetto1.453,181.479,341.505,971.533,081.570,00
C4 – Impiegato d’ordine1.223,431.245,451.267,871.290,691.340,00

TABELLA E – LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D

 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/4/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

D1 – Addetto servizi familiari——1.211,001.232,801.275,00

Periodo di prova
Il periodo di prova per i profili A, C e D è di 90 giorni di calendario. Per i profili B il periodo di prova è di 60 giorni.

Apprendistato
L’apprendistato è disciplinato dal DLgs n. 81/2015 ammesso per le mansioni indicate ai profili B e C

La durata massima dell’apprendistato è fissata dai 24 mesi ai 36 mesi in relazione ai profili professionali in cui devono essere inseriti.

La retribuzione dell’apprendista viene calcolata sulla retribuzione base conglobata del lavoratore qualificato:

– per la prima parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’80%;

– per la seconda parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’85%;

– per la terza parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari al 90%.

E’ ammesso apprendistato a tempo parziale sempre che l’orario di lavoro non sia inferiore alle 24 ore settimanali.

Contratti a tempo determinato
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal DLgs n. 81/2015 e successive modifiche D.L n. 87/2018 convertito in L n. 96/2018, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda le condizioni.

L’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

Lavoro a tempo parziale
Ai contratti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme di cui al DLgs n. 81/2015; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

L’orario settimanale di lavoro dovrà comunque risultare da atto scritto al momento dell’assunzione e dovrà essere compreso in una fascia da 12 a 36 ore settimanali.

Indennità raccolta e/o trasporti rifiuti/lavatura bidoni
Ai lavoratori con profili professionali A e B possono essere affidate alternativamente o congiuntamente le mansioni di raccolta rifiuti, trasporto e movimentazione dei rifiuti, lavatura dei bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti con le seguenti indennità:

a) raccolta e confezionamento rifiuti: € 0,50 per ogni unità immobiliare;

b) lavatura bidoni: € 0,50 per ogni unità immobiliare;

c) movimentazione e trasporto dei rifiuti in prossimità dell’immobile: € 1,00 per ogni unità immobiliare;

d) movimentazione e trasporto rifiuti fino ai punti di raccolta determinati dal comune o dagli enti preposti: € 1,50 per ogni unità immobiliare.

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CCNL Portieri Confedilizia: correzione errori di battitura

15 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 31 marzo 2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, il protocollo d’intesa per la correzione di errore materiale – Art. 113 e tabelle retributive di cui all’art. 134 del CCNL 26 novembre 2019 per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Le Parti prendono atto che nell’elaborazione del testo contrattuale e delle tabelle allegate, per meri errori di battitura:
1) nell’art. 113, la misura dello scatto maturato al 31 dicembre 2003, per i lavoratori con profilo professionale B5) è stata erroneamente indicata in € 18,65, anziché in € 8,65;
2) nella Tabella A per i “Portieri con profili professionali A3)/A4)”, nella voce esplicativa dell’indennità per il ritiro di raccomandate e “pacchi” pari a 1,30 euro è stato erroneamente omesso l’avverbio “non” prima della parola ” abitativo”;
3) nella tabella delle “Indennità rifiuti”, in calce alla Tabella A-bis per i “Portieri con profili professionali A1)/A2)/A5)” la misura dell’indennità è stata erroneamente indicata in “050” anziché in 0,50 euro.

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METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza la contribuzione datoriale

15 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Confimi Metalmeccanica ricorda che scade il 20 aprile 2022 il primo versamento, per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016.

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto

– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Si anticipa che

– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

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Infortunio per prassi pericolosa: ne risponde il datore

15 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Se nell’esercizio dell’attività lavorativa si instaura, con il consenso del preposto, una prassi contraria alle disposizioni di legge, causa di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, deve rispondere dell’infortunio occorso (Corte di Cassazione, Sentenza 11 aprile 2022, n. 13720).

La Corte d’appello territoriale ha confermato la condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.
Il predetto datore, in particolare, era ritenuto responsabile di avere tollerato la prassi, diffusa all’interno dello stabilimento lavorativo, per la quale gli operai sforniti di apposito titolo abilitativo si ponevano alla guida di carrelli elevatori.
Nel caso in esame uno degli operai alle dipendenze della società, non in possesso di titolo abilitativo e sprovvisto di formazione sull’uso dei carrelli elevatori, in un momento di pausa della lavorazione, approfittando dell’assenza momentanea del carrellista, metteva in moto il muletto per spostarlo e, premendo inavvertitamente il pedale dell’accelleratore, colpiva il piede di un altro dipendente, fermo vicino al mezzo, causandogli lesioni gravissime.
Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione il datore, sostenendo, in particolare, di essere a capo di una struttura complessa, articolata in più cantieri, anche distanti tra loro e che, pertanto, vi fossero anche altre persone deputate alla direzione e alla vigilanza e che nei turni a squadra vi fosse almeno un carrellista abilitato.
Tali circostanze, secondo il ricorrente, dovevano indurre a concludere che non vi fosse, all’interna dell’azienda, una prassi pericolosa, peraltro tollerata dalla dirigenza.
L’accertata osservanza delle norme antinfortunistiche e la presenza di figure intermedie qualificate preposte a vigilare avrebbe, in sintesi, dovuto indurre la Corte di merito a giungere ad una sentenza di assoluzione nei confronti dello stesso datore.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto ha ritenuto provata, sulla base delle testimonianze dei dipendenti che hanno riferito sul punto, l’esistenza di una prassi pericolosa tollerata dalla dirigenza ed ha, altresì, ritenuto applicabile al caso in esame il principio secondo cui è preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; per tale ragione, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, come nel caso in esame, con il consenso del preposto, una prassi operativa contraria alla legge, potenzialmente causa di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, deve rispondere dell’infortunio occorso.

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Sostegno agli sfollati ucraini da Cas.Sa. Colf

14 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Deliberato il 12 aprile u.s., in seno a Cas.Sa. Colf, il regolamento emergenziale volto a sostenere le lavoratrici e i lavoratori ucraini pesantemente investiti dal conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina.

In conseguenza del conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina e dell’elevato numero di sfollati che stanno giungendo sul territorio italiano, CAS.SA.COLF, ha redatto il presente regolamento al fine di erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti un contributo per il ricongiungimento familiare.
CAS.SA.COLF, rimborsa fino a € 300,00 (trecento/00) una tantum, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti che ospitano presso il proprio domicilio/residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado, sfollati dall’Ucraina in conseguenza del suddetto conflitto armato.
I rimborsi vengono erogati alle lavoratrici ed i lavoratori richiedenti a fronte di spese da loro sostenute per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici.
L’entità dell’importo spettante prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati e la prestazione non è ripetibile.
La prestazione decorre dal 24 febbraio 2022 e le richieste possono pervenire a far data dal 1° maggio 2022.
Per la richiesta le lavoratrici ed i lavoratori devono utilizzare l’apposito stampato (Modulo Prestazioni Ucraina Allegato A-B-C), che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalle lavoratrici e dai lavoratori.

CAS.SA.COLF, al fine di favorire l’accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento vigente, richiede l’avvenuto pagamento dei contributi CAS.SA. COLF dei 2 trimestri precedenti al trimestre per il quale si sta effettuando la richiesta, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8,00.
Per tutti gli altri criteri inerenti la regolarità contributiva, verranno adottate le norme vigenti del regolamento ordinario.
II pagamento delle prestazioni avverrà solo ed esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.

Salve eventuali proroghe dei termini, le domande per l’ottenimento delle prestazioni devono essere presentate entro e non oltre il 30 Aprile 2023, a pena di decadenza.
La prestazione verrà erogata per le spese sostenute a partire dal 24 febbraio 2022.
La presente appendice al regolamento entra in vigore il 12 aprile 2022.

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Scadenza domande per gli interventi 2021 all’Ente bilaterale Liguria

14 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Scade il 30 aprile 2022 la possibilità di inviare, all’EBLIG – Ente bilaterale dell’artigianato Ligure, le domande per il contributo relativo agli interventi realizzati nel 2021

L’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria,  ha stanziato circa 300 mila euro per le imprese e i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2021. Le imprese e i lavoratori liguri appartengono alle seguenti categorie: Alimentazione, Artistico, Autoriparazione, Benessere, Comunicazione, Edilizia, Impianti, Legno e Arredo, Meccanica, Moda, Pubblici esercizi, Servizi e Terziario, Trasporti, Logistica e Mobilità e Turismo.
Per quanto riguarda le imprese, saranno erogati contributi:
– fino a 1.000 euro per “incremento e mantenimento occupazione”;
– 700 euro per la “maternità”
in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”.È stata confermata anche una misura di “incentivi a favore delle imprese colpite dal Covid-19”, per le imprese i cui titolari, soci e dipendenti siano risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena e abbiano dovuto sospendere quindi l’attività.
Per i lavoratori dipendenti sono previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi tre giorni di malattia, ai quali sono stati aggiunti contributi d’iscrizione per asili nido e per scuola materna.
Le domande di contributo potranno essere presentate gratuitamente fino al 30 aprile 2022 agli sportelli dell’Ente presso le sedi territoriali di Confartigianato. Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a ufficiopaghe@confartigianatoimperia.it

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Edilizia Industria Vicenza: Accordo per l’E.V.R.

14 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 21/3/2022, tra ANCE Vicenza e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL della Provincia di Vicenza, l’accordo per la verifica e la valutazione degli indicatori/parametri territoriali per la determinazione  e l’erogazione dell’E.V.R. per l’anno 2022

Le Parti Sociali Territoriali, sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile di Vicenza, prendono atto che in attuazione dì quanto previsto dall’Accordo Interprovinciale del 15 dicembre 2021, sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza in misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 e la cui effettiva misura da corrispondersi a livello aziendale, in occasione del pagamento delle retribuzioni di competenza del mese di agosto 2022 , sarà determinata dalle singole aziende all’esito della verifica , da effettuarsi entro il mese di aprile 2022,dell’andamento dei seguenti 2 indicatori aziendali:

1) ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento 2019 -2020 e 2021 (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) 2018-2019-2020

2) volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) 2019-2020-2021 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 1° gennaio – 31 dicembre) 2018-2019-2020

Per l’impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno quanto sopra esaminato e riscontrato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia ai fini della pubblicazione nel sito internet dell’Ente.

La Cassa Edile di Vicenza, con propria circolare, indica gli importi da erogare secondo quanto concordato dalle Parti sociali territoriali nell’accordo 21/3/2022:

TABELLA IMPIEGATI

LIVELLO

MINIMO MENSILE

4%

2,60%

7Q1.790,710,410,27
71.790,710.410,27
61.611,630,370,24
51.343,020,310,20
41.253,510,290,19
31.163,960,270,17
21.047,570,240,16
1895,360,210,13

TABELLA OPERAI

LIVELLO

MINIMO ORARIO

4%

2,60%

47,250,290,19
36,730,270,17
26,060,240,16
15,180,210,13
Discontinuo4,660,190,12
Disc. con alloggio4,140,170,11

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Inps: riscatto del corso legale di studio universitario

14 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Coloro i quali, a seguito di riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.

Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi universitari, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca (DR), limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo (anni in corso con esclusione degli anni fuori corso) e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso. Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario.
In base al meccanismo dei crediti formativi lo studente può, quindi, utilizzare esperienze anche extra-universitarie al fine di essere iscritto ad anni di corso universitario successivi al primo.
Il periodo di formazione valutato come credito formativo, benché extrauniversitario, concorre ad integrare il cursus accademico ai fini del conseguimento del titolo tipico previsto dalla normativa. In quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso, è meritevole di essere ammesso a riscatto, in presenza degli altri requisiti previsti.
Dunque, coloro i quali, dopo il riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario.
Sarà comunque acquisita apposita attestazione dell’Università, dalla quale si rilevi l’esatto percorso universitario svolto e il riconoscimento dei pregressi periodi di formazione quali utili all’iscrizione ad anni successivi al primo del corso universitario prescelto (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1512).

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Decreto PNRR: prevenzione infortuni e contrasto al lavoro nero

14 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto l’istituzione del Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso e l’adozione di ulteriori misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le disposizioni saranno approvate con il Decreto attuativo del PNRR (Comunicato 13 aprile 2022).

Con l’istituzione del Portale unico del contrasto al lavoro sommerso saranno accentrati in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi.
In particolare, al fine di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato “Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso”.
Il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso andrà a sostituire e integrare le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Al Portale potranno accedere gli organi ispettivi che svolgono l’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso.
Nel Portale confluiranno i verbali ispettivi, nonché ogni altro provvedimento consequenziale alla attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi istaurati sul medesimo verbale.

Il Ministero ha reso noto, inoltre, che sempre nell’ambito del Decreto di attuazione del PNRR sono previste disposizioni per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sarà affidata all’INAIL la promozione di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la sottoscrizione di protocolli d’intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati.

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Edilizia Viterbo: erogazione E.V.R. Anno 2022

13 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Le Parti territoriali dell’Edilizia Industria Viterbo si sono incontrate per la verifica annuale dei parametri di riferimento in merito all’erogazione dell’Elemento Variabile della retribuzione

Le parti hanno attuato la verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti ed alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Viterbo e provincia, raffrontando il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018 e tutti e quattro gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Pertanto, per l’anno 2022, l’importo di E.V.R. erogabile sul territorio di Viterbo e provincia sulla base dei dati verificati, in applicazione a quanto previsto dal CCNL e dal CCPL, è maturato nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari in vigore al 01/07/2014 (come da tabella A e B di seguito riportate)

TABELLA A OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

Operaio

Operaio

Operaio

Operaio

ComuneQualificatoSpecializzatoIV Livello
EVR (4%)Euro 0,19Euro 0,22Euro 0,25Euro 0,26

Per gli operai, l’erogazione avverrà mensilmente ed il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

TABELLA B – IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

 

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello

6° livello

7° livello

EVR (4%)Euro32,61Euro38,16Euro42,40Euro45,66Euro48,92Euro58,71Euro65,23

Per gli impiegati, l’erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi. Gli importi di E.V.R. riportati nelle tabelle A e B, erogabili a livello provinciale, saranno erogati dalle aziende, solo se dovuti, previa verifica dei parametri a livello aziendale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 38 CCNL e dal CCPL 27/06/2016.
Ogni impresa procederà pertanto alla verifica e calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
1. Ore denunciate alla Cassa Edile. Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
2. Volume affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
L’impresa confronterà i dati relativi ai due parametri come sopra individuati prendendo a riferimento il triennio 2021/2020/2019 con il triennio 2020/2019/2018.
Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti parametri con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale come riportata nelle tabelle A e B che precedono.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato ferma restando l’attivazione della procedura relativa all’autodichiarazione di seguito descritta.
Qualora solo uno dei parametri risulti negativo, l’EVR sarà erogato nella misura ridotta, i cui importi sono riportati nelle tabelle C e D che seguono fermo restando l’attivazione della procedura relativa all’autodichiarazione di seguito illustrata.
Se dalla valutazione a livello aziendale risultino uno o entrambi gli indicatori negativi, l’impresa è obbligata a trasmettere un’autodichiarazione e contenente gli specifici indirizzi di posta elettronica cui inviare l’autodichiarazione stessa, alla RSA/RSU, ove presenti, alla Cassa Edile Viterbo, all’ANCE Viterbo Sezione Costruttori Edili, alla Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’autodichiarazione l’ ANCE Viterbo Sezione Costruttori Edili, attiverà un confronto con le parti volto alla verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa e la documentazione afferente le ore denunciate in Cassa Edile. Accertata la correttezza dei presupposti previsti per il riconoscimento della riduzione dell’EVR, l’impresa sarà tenuta a corrisponderlo ai dipendenti nella misura ridotta i cui importi sono riportati nelle tabelle C e D che seguono.
Il rifiuto da parte dell’impresa ad attivare il confronto, comporterà l’obbligo all’erogazione dell’EVR nella misura fissata a livello provinciale (tabelle A e B che precedono).

TABELLA C OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

Operaio

Operaio

Operaio

Operaio

ComuneQualificatoSpecializzatoIV Livello
EVREuro 0,12Euro 0,14Euro 0,16Euro 0,17

TABELLA D IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2022

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello

6° livello

7° livello

EVREuro21,20Euro24,80Euro27,56Euro29,68Euro31,80Euro38,16Euro42,40

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura del 4% stabilita a livello provinciale i cui importi sono riportati nelle tabelle A e B che precedono. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.
Si precisa che l’E.V.R., come sopra determinato, spetta per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Pertanto, all’esito della verifica aziendale, con la prima retribuzione utile, le imprese dovranno corrispondere ai propri dipendenti anche l’E.V.R. spettante per i mesi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Si ricorda che l’E.V.R. erogato, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge. Non avrà, inoltre, alcuna incidenza su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è convenuto, in base all’art. 2120 c.c., escluderne espressamente l’imputazione.

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