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AUTOSTRADE PER L’ITALIA: Accordo per fornire aiuti all’Ucraina

13 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il giorno 9/3/2022, tra AUTOSTRADE PER L’ITALIA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-VL, un accordo per raccogliere e inviare aiuti economici alla popolazione Ucraina

Tenuto conto della guerra in corso in Ucraina e della conseguente crisi umanitaria che sta riguardando i civili attualmente in fuga dalle zone interessate, le Parti concordano nell’attuare una serie di iniziative al fine di favorire gli aiuti nelle zone interessate dal conflitto.
In tal senso viene convenuto tra le parti che sarà possibile, su base volontaria, per i dipendenti del Gruppo ASPI:

– devolvere ore della propria retribuzione, alle quali l’Azienda aggiungerà analogo numero di ore;

– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso banca ore che saranno convertite nel corrispettivo economico. Tale valore verrà raddoppiato dall’Azienda e verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dalla crisi umanitaria.

Inoltre, verranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative riguardanti la crisi ucraina, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato. Tali iniziative dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale, preventivamente corredate da apposita documentazione.

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Firmato accordo sulla costituzione delle RSU nella pubblica amministrazione

13 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 12 aprile 2022 l’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Il testo contrattuale riordina, in via sistematica, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, successivamente, sono stati definiti a modifica o integrazione del testo negoziale originale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro, riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.

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Mobbing del datore di lavoro come stalking “occupazionale”

13 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Costituisce stalking la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti ostili verso il lavoratore dipendente, volti alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da limitare la libera autodeterminazione dello stesso (Cassazione, Sentenza 05 aprile 2022, n. 12827).

La Corte di appello territoriale ha condannato per il delitto di atti persecutori il presidente di una società di servizi, titolare di una posizione di supremazia nei confronti delle persone offese, dipendenti della stessa società e svolgenti funzioni di ausiliari del traffico, il quale, tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, aveva causato negli stessi lavoratori un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura così da costringerli ad alterare le loro abitudini di vita.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso lo stesso datore di lavoro.

La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha riaffermato il principio per cui il delitto di atti persecutori si ritiene integrato dalla condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere, reiteratamente, plurimi atteggiamenti ostili verso il lavoratore dipendente, preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che possono concretarsi nell’abuso del potere disciplinare e giungere fino ai licenziamenti ritorsivi – tali da limitare la sua libera autodeterminazione.
La stessa Corte ha, inoltre, precisato che anche nel caso di stalking «occupazionale», come quello in esame, per la sussistenza del delitto di atti persecutori è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.
Nel caso di specie il datore di lavoro ha ripetutamente minacciato i lavoratori, li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti ad una associazione sindacale.
Tali comportamenti, secondo quanto accertato dai giudici del merito, sono stati voluti e reiteratamente attuati nella consapevolezza che da essi ben poteva derivare, proprio per la loro reiterazione e per le loro modalità, uno degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis cod. pen.
Prive di rilievo sono risultate nel caso in esame le circostanze addotte dal datore, in particolare, quella di aver agito allo scopo di rendere più efficiente la società e quella che le iniziative da lui assunte nei confronti dei dipendenti erano condivise dal consiglio di amministrazione della società.
Sul punto la Suprema Corte ha, difatti, affermato che l’efficienza della società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l’umiliazione dei dipendenti ed in genere mediante la commissione di delitti ai danni della persona, dovendo la tutela del lavoratore in ogni caso prevalere sugli interessi economici, e che la condivisione da parte degli altri componenti del consiglio di amministrazione della scelta di compiere atti persecutori caratterizzati anche da gravi minacce ai danni dei dipendenti non giustificherebbe l’assoluzione dell’imputato, ma, al contrario potrebbe comportare una condivisione da parte di tali soggetti della penale responsabilità per le condotte poste in essere.

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Differito, al 1° luglio, il termine di presentazione delle ricevute del bonus asili nido

13 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps fornisce precisazioni sulla proroga della scadenza per la presentazione della documentazione a supporto delle domande inviate nel 2021.

Relativamente ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall’anno 2019. Dal 2020, il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE, fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.
Per le domande presentate lo scorso anno, riferite alle mensilità del 2021, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), è prorogato al 1° luglio 2022 (precedentemente fissato al 1° aprile 2022).
La documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido; codice fiscale del minore; mese di riferimento; estremi del pagamento o quietanza di pagamento; nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Laddove tale documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce. Diversamente, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute queste dovranno essere inviate in un unico file.
La documentazione può essere allegata tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione Allega documenti), disponibile sul sito dell’Istituto, e da dispositivo mobile/tablet attraverso il servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” (Messaggio 8 aprile 2022, n. 1588).

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Indennità di maternità/paternità lavoratori autonomi: richiesta di estensione

13 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

È stata implementata la procedura di domanda dell’indennità di maternità/paternità da parte dei lavoratori autonomi, consentendo di richiedere la fruizione dell’indennità per ulteriori 3 mesi (Inps – Messaggio 11 aprile 2022, n. 1605).

Dal 1° gennaio 2022 è riconosciuta ai lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata Inps, la possibilità di fruire dell’indennità di maternità/paternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità. Il beneficio può essere richiesto da lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (art. 1, co. 239, della Legge di Bilancio 2022).
Per consentire l’acquisizione della dichiarazione di voler fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità, l’Inps ha implementato la procedura telematica delle domande.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per richiedere l’estensione di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
La domanda può riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo “ordinario” di maternità è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022. Nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, la procedura esclude automaticamente l’indennizzo degli ulteriori 3 mesi.

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Nuovi codici Ateco: l’Inps adegua i codici CSC

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il Messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022, l’INPS ha istituito codici statistici contributivi (CSC) corrispondenti alla nuova classificazione delle attività economiche individuata dall’ISTAT con l’aggiornamento 2022 dei codici ATECO 2007

L’Inps ha reso noto l’implementazione della procedura di Iscrizione e Variazione azienda in seguito alle modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, contenute nell’Aggiornamento ISTAT 2022.
Le modifiche introdotte dall’ISTAT riguardano principalmente:
– la creazione di nuovi codici ATECO, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
– la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) e delle note esplicative di alcuni codici ATECO già esistenti.
Per ciascuno dei nuovi codici ATECO l’Inps ha istituito i corrispondenti CSC, mentre per i codici ATECO modificati non sono state previste variazioni relativamente ai CSC già attribuiti in relazione alle attività economiche per come erano precedentemente declinate.

Di seguito si riportano i nuovi Ateco con i corrispondenti codici CSC.

SEZIONE “C” – MANIFATTURE

Il codice Ateco 16.23.20 (Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia) è stato sostituito da due nuovi codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

16.23.21Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno10305
40305
16.23.22Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)10305
40305

Inoltre, sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

24.33.03Presagomatura dell’acciaio per cemento armato10504
40504
27.40.02Fabbricazione di luminarie per feste10644
40644

SEZIONE “F” – COSTRUZIONI

È stato istituito il nuovo codice Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

43.21.04Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste)11307 (c.a. 3N)
41307 (c.a. 3P)

SEZIONE “I” – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

Sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

55.20.53Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche11901
12001
12101
50102
56.10.13Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche11901
12001
12101
50102

SEZIONE “M” – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Sono stati creati i seguenti codici Ateco:

ATECO

Descrizione

CSC

71.20.23Revisione periodica a norma di legge dell’idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli70701
74.90.13Consulenza agraria fornita da periti agrari70708
74.90.14Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura70708
74.90.31Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti70708
74.90.32Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica70708
74.90.33Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica70708

Con la creazione del codice Ateco 74.90.13, il codice già esistente 74.90.12 è stato modificato da “Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari” in “Consulenza agraria fornita da agrotecnici”.

SEZIONE “R” – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

Il codice Ateco 93.21.00 (Parchi di divertimento e parchi tematici) è stato sostituto da due nuovi codici Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

93.21.01Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi11808
70708
93.21.02Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati11808
70708

Sezione “S” – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

È stato istituito il nuovo codice Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

96.01.30Attività di lavanderie self-service70708

Con la creazione del codice 96.01.30, il codice già esistente 96.01.20 è stato modificato da “Altre lavanderie, tintorie” in “Attività di lavanderie, tintorie tradizionali”.

SEZIONE “T” – DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO, PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO

Il codice Ateco 97.00.00 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico) è stato sostituto da due nuovi codici Ateco

ATECO

Descrizione

CSC

97.00.01Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i condomini)70706
97.00.02Attività di condomini70601

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EDILIZIA LAZIO: Protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in edilizia”

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmato il 7/4/2022, tra la Regione Lazio e le Parti sociali del settore Edile, il Protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in edilizia”

Il presente Protocollo sottoscritto il 7 aprile 2022, ha natura sperimentale e produce effetti dalla data di stipula.
Esso ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Intervento volto alla promozione e alla valorizzazione della legalità nel settore edile nella regione Lazio e di contrasto al fenomeno del caporalato, nel rispetto di altri protocolli di legalità, al fine di evitare duplicazione di adempimenti e nel rispetto delle normative nazionali già esistenti.

Premesso che in edilizia svolgono un ruolo attivo gli Enti Bilaterali costituiti ai sensi e per gli effetti delle contrattazioni collettive nazionali di lavoro sottoscritta tra Ance, Aniem Confapi, CNA, Confartigianato, Claii, Fiae/Casartigiani, Lega COOP, Confcoperative e Agci e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, le Parti convengono che i CCNL a cui si deve far riferimento siano quelli sottoscritti dalle suddette Organizzazioni datoriali e Sindacali.
Ciò posto, il Protocollo si pone l’obiettivo di garantire l’applicazione della Contrattazione Collettiva Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, sottoscritta dalle parti sociali nazionali e della contrattazione integrativa Territoriale a cui fanno riferimento le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente protocollo, per le lavorazioni edili, così come definite dalla sfera di applicazione dei CCNL richiamati, sia in ambito privato che pubblico.

I contenuti del presente Protocollo saranno recepiti nella norma di attuazione dell’art. 14 della LR 18/2019.

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Conversione permessi di soggiorno: stop servizio telematico dal 22 aprile

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 22 aprile fino al 10 maggio compreso non si potranno inoltrare telematicamente sul sito del Ministero dell’Interno le istanze di conversione dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo (Modelli VA, VB, Z, LS, LS1, LS2), né le istanze per l’ingresso per lavoro subordinato non stagionale di lavoratori che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (Modello BPS), a valere sulle quote previste.

 

L’applicativo attualmente in uso non sarà operativo per complessivi 14 giorni lavorativi, per consentire le operazioni di rilascio in esercizio della nuova versione del Portale Servizi del Ministero dell’Interno, relativa all’invio delle istanze di nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare.
Durante tale periodo gli Sportelli Unici per l’Immigrazione potranno continuare ad avere accesso al sistema di gestione delle istanze in sola visualizzazione per le necessità del caso.

A partire dall’11 maggio prossimo, il nuovo Portale Servizi del Ministero dell’Interno, con le nuove versioni dei modelli di domanda, sarà raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/, sezione Sportello Unico per l’Immigrazione (Comunicato Ministero lavoro 7 aprile 2022)

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Covid 19: proroga iniziative straordinarie del Fondo Sani.in.Veneto

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il verbale di proroga delle iniziative straordinarie SANI.IN.VENETO MAICOSìVICINI E RIAPRIRE SICURI che erano in scadenza al 31.3.2022.

Pur essendo intervenuto il termine, con il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza COVID19, permane un dato di contagi significativo per cui il DL n. 24 del 24 marzo 2022 ha previsto comunque misure per il contenimento del contagio.

Su tale scia l’accordo prevede:
– proroga della campagna MAICOSìVICINI FINO AL 31 maggio 2022 portando il limite della copertura della diaria in caso di isolamento o quarantena ad un massimo di 7 giorni per gli interventi dal 1.4.2022 al 31.5.2022;
– prorogati fino al 31.5.2022 gli interventi previsti nell’accordo del 9.11.2021 relative ai saggi diagnostici e rimborso per le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di mascherine chirurgiche e FFP2;
– Per le pratiche  previste dal precedenti accordi la scadenza ultima di presentazione e invio al fondo è prorogata al 31.5.2022 mentre la scadenza per le prestazioni come previste dal nuovo accordo per eventi intervenuti dal 1.4.2022 al 31.5.2022 è fissata al 31.7.2022.

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Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per omessa vigilanza

12 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’omessa adozione delle idonee misure protettive e l’insufficiente controllo e vigilanza circa l’uso delle stesse da parte del dipendente costituisce inadempimento agli obblighi protettivi del datore e pone in capo a questi in via esclusiva la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore (Cassazione, Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11227).

La Corte d’appello territoriale ha accolto la domanda del lavoratore di risarcimento del danno conseguito ad infortunio sul lavoro nei confronti della società datrice di lavoro, condannando quest’ultima al pagamento di una somma prevista a titolo di danno biologico, comprensiva di danno morale e previa personalizzazione del danno.
Nello specifico, la Corte ha riconosciuto la violazione dell’obbligo di vigilanza dell’impresa che non aveva sorvegliato che lo spostamento del pezzo lavorato dal lavoratore, di peso pari a 25 kg, fosse effettuato in coppia da due operai (e non dal solo lavoratore); avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.

La suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando le valutazioni operate dalla Corte territoriale, secondo la quale, nonostante la sussistenza di una direttiva datoriale che prescriveva che la movimentazione dei pezzi di ceramica superiori a 25 kg fosse effettuata da una coppia di operai (e non da uno solo), risultava accertata la responsabilità del datore di lavoro, in quanto questi non impediva fattivamente (ad esempio, sanzionando le violazioni) la movimentazione da soli dei carichi; risultava, altresì,essere stata accertata la carenza di direttive con riguardo allo spostamento di pezzi pari a 25 kg (come nel caso di specie) e l’assenza di prova circa l’ impossibilità di meccanizzare il passaggio dei pezzi di ceramica dal tornio al carrello.
Al riguardo, i giudici hanno ribadito il principio di diritto secondo cui il comportamento del datore di lavoro, che non adotti le idonee misure protettive e non eserciti sufficiente controllo e vigilanza sull’adozione effettiva di tali misure da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi e pone in capo al datore, in via esclusiva, la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore.

La Corte, inoltre, pronunciandosi su ulteriore motivo di ricorso, col quale la società aveva ritenuto che la Corte d’appello avesse errato nel determinare discrezionalmente l’entità del danno, ha stabilito che, in presenza di un danno alla salute, sia ammessa la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni morali, rappresentati dalla sofferenza interiore.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha condiviso le conclusioni raggiunte nel giudizio di secondo grado, secondo cui la lesione del diritto alla salute, nel caso in questione, ha determinato ulteriori danni morali rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti ad un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione, potendosi dunque ritenere ravvisabile in capo al lavoratore una elevata personalizzazione, in quanto lo stesso aveva subìto l’ulteriore grave danno di natura patrimoniale consistente nella perdita del lavoro in seguito all’infortunio e nella permanente inidoneità acquisita allo svolgimento delle mansioni per le quali si era specializzato.

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