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Sinistro con mezzo aziendale: quando è esclusa la responsabilità datoriale

6 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

6 set 2022 In caso di sinistro che abbia coinvolto il terzo, avvenuto in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa quando il rischio concretizzatosi si pone al di fuori della sua sfera di gestione, essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato (Corte di Cassazione, Sentenza 23 agosto 2022, n. 31478).

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna emessa nei confronti del legale rappresentante, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del preposto con funzioni di Capo Servizio della medesima società, ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo, per aver cagionato la morte di una donna, la quale veniva travolta dall’autocompattatore, condotto dal dipendente della stessa società.
Quest’ultimo percorrendo in retromarcia una via posta in un’area privata, per raggiungere la via pubblica, dopo avere terminato l’operazione di carico dei rifiuti, investiva la persona offesa, che si trovava sul lato posteriore del mezzo, in posizione non visibile al conducente, in quanto posta in un cono d’ombra, non raggiungibile dalla visione degli specchietti retrovisori e dalla telecamera posteriore del veicolo.

I giudici di merito, a fondamento della decisione, avevano ritenuto applicabile la normativa antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008), sul presupposto che il luogo ove era avvenuto il sinistro dovesse considerarsi “luogo di lavoro” e che le disposizioni rivolte alla tutela dei lavoratori dovessero estendersi all’incolumità dei terzi presenti sul luogo di lavoro.
A fronte, quindi, del nesso di causalità fra la violazione di norme di prevenzione e il sinistro occorso al terzo doveva ritenersi sussistente la penale responsabile del soggetto con posizione di gestore del rischio.
La Corte territoriale aveva, altresì, escluso che il comportamento della persona offesa, consistito nel camminare, al centro della strada, dietro il mezzo compattatore e voltando le spalle al medesimo, e la sua asserita incapacità di udire il segnalatore acustico , a causa dell’ipoacusia che la affliggeva, e probabilmente anche di vedere adeguatamente, per problemi di vista, costituisse evento interruttivo nel nesso causale fra la condotta degli imputati e l’evento morte.

Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza, contestando, in primo luogo, la riconducibilità del rischio realizzatosi al novero dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative, cui consegue l’applicabilità delle disposizioni di cui al D. L.gs. 81/2008, la cui violazione era loro contestata; escludendo, in secondo luogo, la prevedibilità del fatto, avuto riguardo alla conformità del mezzo utilizzato, essendo l’autocompattatore stato omologato quale monoperatore, e mantenuto in stato di piena efficienza.

I motivi di ricorso proposti sono stati giudicati fondati dalla Suprema Corte.

Quest’ultima, difatti, ha rilevato che il sinistro, nel caso in argomento, era avvenuto “in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa”, ma non con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal momento che il rischio concretizzatosi si poneva al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro, inerendo piuttosto alla circolazione stradale ed essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato.

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Rinnovato il CIRL per gli impiegati agricoli del Piemonte

6 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Stipulato, il 18/7/2022 tra CONFAGRICOLTURA Piemonte, COLDIRETTI Piemonte, CIA Piemonte e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati agricoli del Piemonte

1) Decorrenza e durata
L’accordo ha durata quadriennale, decorre dall’1 gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025;

2) Aumento contrattuale
Si concorda un adeguamento economico complessivo del 5% da calcolarsi sul minimo tabellare in vigore alla data attuale e da corrispondersi in due trance:

– a decorrere dall’1 luglio 2022 verrà corrisposto il 3,5% di aumento pari a:

Categorie

Importi

Quadri80,73 € lordi
1.a categoria77,54 € lordi
2.a categoria68,86 € lordi
3.a categoria62,18 € lordi
4.a categoria56,66 € lordi
5.a categoria53,23 € lordi
6.a categoria49,63 € lordi

– a decorrere dall’1 gennaio 2023 la restante parte dell’1,5% di aumento pari a:

Categorie

Importi

Quadri 34,60 € lordi
1.a categoria33,23 € lordi
2.a categoria29,51 € lordi
3.a categoria26,65 € lordi
4.a categoria24,28 € lordi
5.a categoria22,81 € lordi
6.a categoria21,27 € lordi

– Si concorda di corrispondere una quota una tantum per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale con la mensilità di luglio 2022 nelle seguenti misure:

Categorie

Importi

Quadri 116,00 € lordi
1.a categoria111,00 € lordi
2.a categoria99,00 € lordi
3.a categoria89,00 € lordi
4.a categoria81,00 € lordi
5.a categoria77,00 € lordi
6.a categoria71,00 € lordi

3) Commissione Paritetica
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica che dovrà definire, la stesura definitiva del presente verbale di accordo e più in particolare riguardante il lavoro a tempo parziale, la banca a ore, la salute e sicurezza sul lavoro, le ferie solidali e lo smart working.

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POSTEL S.p.A.: premio di risultato

6 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con accordo del 3 agosto 2022 è stato determinato il Premio di Risultato di Postel S.p.A.

Il presente Accordo prevede una durata di vigenza economica e normativa, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022.
Postel S.p.A. procederà alla corresponsione del premio di risultato (di cui al presente Accordo) al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati, in miglioramento rispetto al consuntivo 2021
– Tempi di attraversamento MP: percentuale lavorazioni Mass Printing completate entro 3 gg dalla scadenza del flusso = target 30% con +1% incrementale
– Scarto Carta: quantità di carta scartate durante il ciclo di produzione nelle attività di stabilimento = -2% rispetto al 2021
Address Software S.r.l. procederà alla corresponsione del premio di risultato (di cui al presente Accordo) al raggiungimento dell’obiettivo di seguito indicato, in miglioramento rispetto al consuntivo 2021
– Servizio di Normalizzazione: attività di correzione indirizzi automatica e semiautomatica) – incremento dei volumi gestiti nel 2022 rispetto al 2021 (modalità di calcolo: rapporto tra l’incremento dei record lavorati nel 2022 rispetto al 2021 ed il totale dei record lavorati nel 2021, a parità di perimetro clienti) = +4% rispetto al 2021
Seguono gli importi unitari lordi del Premio di Risultato per l’anno 2022, distinti per livelli retributivi, secondo la suddivisione del personale Staff/Produzione prevista nell’Accordo del 4 aprile 2013.
Tali importi costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di Produttività, Qualità e Redditività aziendale. In particolare, il riconoscimento del 100% degli importi di cui all’alinea che precede è correlato ai risultati economici complessivi misurati per mezzo di un indicatore costituito dal parametro sottoindicato, individuato in base ad elementi tecnici rilevabili dal bilancio del Gruppo Poste Italiane:
EBIT-Earnings Before Interests and Taxes del Gruppo Poste Italiane (al netto del costo relativo al PdR di Poste Italiane valorizzato al 100%).

Livelli

Importo P.d.R. 2022 Personale di Staff

Importo P.d.R. 2022 Personale di Produzione

A11.7751.874
A21.6871.782
B1.8551.960
C1.8541.959
D1.8471.952
E1.8861.993

a) Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

b) Il Premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente di Postel S.p.A. e di Address Software S.r.l., con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.

Il Premio sarà, altresì, erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente di Postel S.p.A. e di Address Software S.r.l., che abbia prestato almeno sei mesi -anche non continuativi- di servizio nell’anno di competenza del Premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.

c) La corresponsione dell’importo del Premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio.

d) L’erogazione del Premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso all’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.

Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del Premio di Risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta o sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Al lavoratore che sceglierà di destinare il Premio di Risultato in Servizi Welfare, verrà riconosciuto:
a) un credito di Welfare aggiuntivo pari a 50 euro -da destinare comunque ai servizi Welfare- qualora il medesimo sceglierà di convertire ed effettivamente fruirà in servizi Welfare almeno del 10% del proprio Premio;
b) un incremento Welfare aggiuntivo pari a 100 euro -da destinare comunque ai servizi Welfare- nel caso in cui sceglierà di destinare ed effettivamente fruirà del 50% del proprio Premio convertito in Welfare;
c) un credito Welfare pari a 50 euro, aggiuntivo rispetto agli importi di cui alle suddette lettere a) e b) -da destinare comunque ai servizi Welfare- nel caso in cui sceglierà di destinare ed effettivamente fruirà del 90% del proprio Premio in servizi Welfare.

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Dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale

5 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° del mese è operativa la procedura per presentare la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale prodotto nel 2021 nell’area riservata dei “Servizi Enpacl online” (Enpacl, comunicato 1 settembre 2022).

Da giovedì 1° settembre è disponibile nell’area riservata dei “Servizi ENPACL on line” la procedura per rendere la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2021.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a venerdì 30 settembre.

Per generare i relativi “pagoPA” (oppure i tracciati del modello F24), occorre collegarsi all’area riservata, sezione “Contribuzione”, voce ‘Obbligatoria anno 2022’.

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Cessione di ramo d’azienda illegittima: natura dei crediti vantati dal lavoratore

5 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell’omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).

La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda.

I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell’ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, quale quella del caso in questione, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l’istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.

La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.

Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.

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Aspetti economici del CIPL Edilizia Industria Venezia

5 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

Dal 1° settembre 2022 entra in vigore il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.

Mensa operai e impiegati

L’azienda concorre alle spese della mensa in ogni caso in misura non superiore a € 12,00 giornaliere fino ai 31 dicembre 2023, poi dal 1 gennaio 2024 tale misura aumenterà automaticamente a € 13,00 salvo trattamenti di miglior favore accordati dall’azienda. Vista la specificità del territorio, si concorda che a partire dal 1 gennaio 2023 tutte le imprese che lavorano o hanno cantieri nel centro storico di Venezia e isole della Laguna il costo sia di € 13,00 giornaliere.

Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione per gli operai, per gli autisti, per gli impiegati sia tecnici che amministrativi che prestano la loro opera nei cantieri, l’indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 giornaliera o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto di pari importo, elevabile fino a € 8,00 solo se fornito in forma elettronica.

Trasferta: operai/impiegati

L’indennità giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, all’operaio o impiegato è erogata per le tre fasce con le seguenti misure giornaliere per andata e ritorno:

a) 1.a fascia: 17,00 € a/r

b) 2.a fascia: 27,00 € a/r

c) 3.a fascia: 31,00 € a/r

L’indennità giornaliera di trasferta non è dovuta nei caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, impiegato in servizio comandato o quando, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Qualora l’operaio o impiegato in trasferta si avvalga di un mezzo messo a disposizione dall’impresa per raggiungere il luogo di lavoro ma non guidi (così detto “passeggero trasportato”) l’indennità giornaliera di trasferta è quantificata in relazione alle tre fasce:

a) 1.a fascia: 8,50 € a/r

b) 2.a fascia: 14,50 € a/r

c) 3.a fascia: 18,50 € a/r

Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dai momento dì arrivo ai cantiere dì destinazione.
Nella medesima ipotesi, all’operaio o impiegato che conduce il mezzo messo a disposizione dall’azienda per trasportare i colleghi il rimborso giornaliero di trasferta è attribuito nella stessa misura fissata all’operaio o impiegato in trasferta rispettivamente

a) 1.a fascia: 17,00 € a/r

b) 2.a fascia: 27,00 € a/r

c) 3.a fascia: 31,00 € a/r

Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.

Reperibilità aziendale

La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall’azienda fuori dall’orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l’erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro. I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. L’indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono per iscritto alla richiesta del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall’orario di lavoro normalmente praticato dall’impresa, è fissata, a decorrere dall’1 settembre 2022, nelle seguenti misure minime giornaliere:

Compenso giornaliero:

16 ore

giorno lavorato

24 ore

giorno libero

24 ore

giorno festivo

€ 7,00€ 9,00€ 12.00

In caso di disponibilità alla reperibilità, l’azienda adotterà criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva nel mese, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la prima settimana, le indennità sopra riportate verranno così aumentate:

16 ore

giorno lavorato

24 ore

giorno libero

24 ore

giorno festivo

€ 9,00€ 12,00€ 16,00

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Giornalisti autonomi: comunicazione reddituale all’Inpgi entro il 30/09

5 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Entro il 30 settembre 2022, tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi sono tenuti a presentare all’Istituto una comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2021 (INPGI – Circolare n. 8/2022).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2021 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
– libero-professionale con Partita IVA;
-·come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi all’area riservata del sito www.inpgi.it, utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali. La procedura è attiva tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La comunicazione deve essere presentata anche dai giornalisti che pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale, non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2021. In tal caso, anche in assenza di reddito autonomo è possibile procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2021, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2021.

Non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre la scadenza è dovuta un’apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indica le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo; in sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre.

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Turismo: emissione dei MAV di settembre del Fondo Fast

2 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

  Il 30 settembre scade il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori delle aziende del settore turismo iscritti al Fondo di assistenza sanitaria FAST

Il Fondo comunica alle aziende  del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 16 settembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 13 settembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 settembre 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute l’8 agosto, il 21 luglio, il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

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Privacy: sistema che monitora la presenza dei minori stranieri non accompagnati

2 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) è conforme alla disciplina di protezione dati (Garante privacy, nota 1 settembre 2022, n. 494).

 

In particolare, il SIM consente di monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati, di tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestirne i dati relativi all’anagrafica, allo status e al loro collocamento.
La disciplina era stata già oggetto di uno schema di Dpcm, che il Consiglio di Stato aveva ritenuto non idoneo a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, indicando invece la necessità di adottare un regolamento governativo.
Il nuovo testo recepisce pressoché integralmente le osservazioni rese dal Garante in un parere del 2019.
Dalle finalità del trattamento, di cui è titolare il Ministero, sono state infatti espunte quelle statistiche, di studio, di informazione e ricerca, mentre sono state precisate le modalità e le garanzie con cui legittimare la diffusione dei dati. Lo schema di regolamento precisa inoltre le tipologie di dati e di operazioni eseguibili e le modalità di accesso alle informazioni del SIM.
Al compimento del diciottesimo anno d’età, è previsto che i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo, non superiore a 5 anni, necessario ad adempimenti di natura amministrativa o contabile o allo svolgimento di politiche di integrazione; alla scadenza del periodo i dati devono essere cancellati o anonimizzati.

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Rapporto di lavoro subordinato e onere della prova in capo allo stagista

2 Settembre 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

2 set 2022 Il lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25508).

Confermata dalla Cassazione la decisione della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda di uno stagista, avente ad oggetto l’ accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, proposta nei confronti di una S.p.A..

Lo stagista, quale frequentante di un master universitario, aveva svolto presso la detta società un primo periodo di tirocinio di tre mesi, poi prorogato.
Terminato lo stage formativo, lo stesso aveva presentato istanza di assunzione, avendo appreso che altra stagista, concluso il tirocinio, era stata assunta a tempo determinato; tale istanza veniva, tuttavia, respinta dalla società.

I Giudici di merito motivavano la sentenza di rigetto, evidenziando l’assenza, nel caso in esame, degli indici rivelatori della subordinazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via sussidiaria, l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio.

Lo stagista ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo che il rapporto intercorso con la società celerebbe un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle modalità di svolgimento dello stesso e che, pertanto, la lettera con la quale la società aveva respinto l’istanza di assunzione, corrisponderebbe ad una vera e propria intimazione di un licenziamento illegittimo.

Le doglianze formulate con il motivo di ricorso sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale ha fatto proprio il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, concludendo che, nel caso in argomento, non fosse ravvisabile alcuno degli indici che connotano la subordinazione.

Sul punto, la Corte di legittimità ha, in particolare, ribadito che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto.

A tal fine sono stati richiamati gli indici di subordinazione rappresentati da:

– retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;

– orario di lavoro fisso e continuativo;

– continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; – il – vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;

– inserimento nell’organizzazione aziendale.

Dunque, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Al contrario, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici del gravame, lo stagista non aveva fornito alcuna prova relativa neppure agli indici sussidiari di subordinazione.
Da tanto conseguiva il rigetto del ricorso.

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