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Ammministratori di condominio: firmato il nuovo CCNL

25 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

 

25 LUG 202 Sottoscritto il CCNL per Dipendenti di “studi professionali che amministrano condomini o immobili; società di servizi integrati alla proprietà’ immobiliare

L’accordo, che ha  validità dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025, prevede due aumenti della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile: uno decorrente dalla retribuzione del mese di luglio 2022 ed altro dalla retribuzione del mese di luglio 2023.

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia2.723,252.391,752.169,751.950,751.783,001.560,501.558,001.468,001.342,00
Trentino2.713,252.383,752.162,751.944,751.778,001.556,501.554,001.465,001.338,00
Liguria2.713,252.383,752.162,751.943,751.778,001.555,501.553,001.464,001.338,00
Lazio2.709,252.380,752.159,751.941,751.776,001.554,501.552,001.464,001.337,00
Toscana2.706,252.377,752.157,751.939,751.774,001.553,501.551,001.463,001.336,00
EmiliaRomagna2.692,252.365,752.146,751.930,751.766,001.546,501.544,001.456,001.330,00
Friuli2.685,252.359,752.141,751.925,751.762,001.543,501.541,001.454,001.328,00
Valled’Aosta2.677,252.352,752.135,751.920,751.757,001.540,501.538,001.451,001.325,00
Umbria2.677,252.352,752.135,751.920,751.757,001.540,501.538,001.451,001.325,00
Piemonte2.670,252.346,752.130,751.916,751.753,001.537,501.535,001.448,001.323,00
Veneto2.645,252.325,752.111,751.899,751.739,001.525,501.523,001.437,001.312,00
Marche2.617,252.301,752.090,751.880,751.722,001.511,501.509,001.425,001.301,00
Abruzzo2.589,252.277,752.068,751.861,751.705,001.498,501.496,001.412,001.289,00
Sicilia2.590,252.277,752.069,751.861,751.706,001.498,501.496,001.413,001.290,00
Puglia2.585,252.274,752.066,751.859,751.703,001.497,501.495,001.411,001.288,00
Campania2.582,252.270,752.063,751.856,751.701,001.495,501.493,001.410,001.287,00
Sardegna2.579,252.269,752.062,751.855,751.700,001.494,501.492,001.410,001.287,00
Calabria2.546,252.240,752.036,751.833,751.681,001.479,501.477,001.396,001.273,00
Basilicata2.545,252.239,752.035,751.832,751.680,001.478,501.476,001.395,001.273,00
Molise2.544,252.238,752.035,751.831,751.680,001.478,501.476,001.395,001.273,00

 

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

 

Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia1.604,701.404,451.402,20
Trentino1.600,201.400,851.398,60
Liguria1.600,201.399,951.397,70
Lazio1.598,401.399,051.396,80
Toscana1.596,601.398,151.395,90
EmiliaRomagna1.589,401.391,851.389,60
Friuli1.585,801.389,151.386,90
Valled’Aosta1.581,301.386,451.384,20
Umbria1.581,301.386,451.384,20
Piemonte1.577,701.383,751.381,50
Veneto1.565,101.372,951.370,70
Marche1.549,801.360,351.358,10
Abruzzo1.534,501.348,651.346,40
Sicilia1.535,401.348,651.346,40
Puglia1.532,701.347,751.345,50
Campania1.530,901.345,951.343,70
Sardegna1.530,001.345,051.342,80
Calabria1.512,901.331,551.329,30
Basilicata1.512,001.330,651.328,40
Molise1.512,001.330,651.328,40

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia2.779,502.440,502.213,501.989,501.818,001.593,001.588,001.496,001.367,00
Trentino2.769,502.432,502.206,501.983,501.813,001.589,001.584,001.493,001.363,00
Liguria2.769,502.432,502.206,501.982,501.813,001.588,001.583,001.492,001.363,00
Lazio2.765,502.429,502.203,501.980,501.811,001.587,001.582,001.492,001.362,00
Toscana2.762,502.426,502.201,501.978,501.809,001.586,001.581,001.491,001.361,00
EmiliaRomagna2.748,502.414,502.190,501.969,501.801,001.579,001.574,001.484,001.355,00
Friuli2.741,502.408,502.185,501.964,501.797,001.576,001.571,001.482,001.353,00
Valled’Aosta2.733,502.401,502.179,501.959,501.792,001.573,001.568,001.479,001.350,00
Umbria2.733,502.401,502.179,501.959,501.792,001.573,001.568,001.479,001.350,00
Piemonte2.726,502.395,502.174,501.955,501.788,001.570,001.565,001.476,001.348,00
Veneto2.701,502.374,502.155,501.938,501.774,001.558,001.553,001.465,001.337,00
Marche2.673,502.350,502.134,501.919,501.757,001.544,001.539,001.453,001.326,00
Abruzzo2.645,502.326,502.112,501.900,501.740,001.531,001.526,001.440,001.314,00
Sicilia2.646,502.326,502.113,501.900,501.741,001.531,001.526,001.441,001.315,00
Puglia2.641,502.323,502.110,501.898,501.738,001.530,001.525,001.439,001.313,00
Campania2.638,502.319,502.107,501.895,501.736,001.528,001.523,001.438,001.312,00
Sardegna2.635,502.318,502.106,501.894,501.735,001.527,001.522,001.438,001.312,00
Calabria2.602,502.289,502.080,501.872,501.716,001.512,001.507,001.424,001.298,00
Basilicata2.601,502.288,502.079,501.871,501.715,001.511,001.506,001.423,001.298,00
Molise2.600,502.287,502.079,501.870,501.715,001.511,001.506,001.423,001.298,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia1.636,201.433,701.429,20
Trentino1.631,701.430,101.425,60
Liguria1.631,701.429,201.424,70
Lazio1.629,901.428,301.423,80
Toscana1.628,101.427,401.422,90
EmiliaRomagna1.620,901.421,101.416,60
Friuli1.617,301.418,401.413,90
Valled’Aosta1.612,801.415,701.411,20
Umbria1.612,801.415,701.411,20
Piemonte1.609,201.413,001.408,50
Veneto1.596,601.402,201.397,70
Marche1.581,301.389,601.385,10
Abruzzo1.566,001.377,901.373,40
Sicilia1.566,901.377,901.373,40
Puglia1.564,201.377,001.372,50
Campania1.562,401.375,201.370,70
Sardegna1.561,501.374,301.369,80
Calabria1.544,401.360,801.356,30
Basilicata1.543,501.359,901.355,40
Molise1.543,501.359,901.355,40

Le Parti Contrattuali hanno concordato che parte degli aumenti retributivi, collegati all’adeguamento all’indice IPCA, non possano essere assorbiti da eventuali voci individuali già riconosciute ai Lavoratori. Per praticità, nella successiva tabella sono riportati i valori mensili degli importi non assorbibili del CCNL rinnovato.

Importo mensile lordo non assorbibile

Livello

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/22

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/23

Quadro€ 56,25€ 56,25
Al – ex 1°€ 48,75€ 48,75
A2 – ex 2°€ 43,75€ 43,75
B1 – ex 3°€ 38,75€ 38,75
B2 – ex 4°€ 35,00€ 35,00
C1 – ex 5°€ 32,50€ 32,50
C2 – ex 6°€ 30,00€ 30,00
D1 – ex 7°€ 28,00€ 28,00
D2 – ex 8°€ 25,00€ 25,00

Viene introdotta l’Indennità di Mancata Contrattazione, da riconoscere nel “corpo del cedolino paga” da riconoscere in base alle presenze del lavoratore per 12 mensilità/anno, potrà essere assorbita in presenza di trattamenti retributivi collettivi (Contrattazione di secondo livello, Premi aziendali ecc.) od Individuali (“ad personam”, superminimi ecc.). L’assorbimento di tale Indennità potrà avvenire fino a concorrenza con il costo aziendale dell’elemento retribuito assorbito.

Le Parti Contrattuali hanno introdotto un trattamento minimo di Welfare da riconoscere obbligatoriamente ai dipendenti nei seguenti valori annui di seguito indicati:

Livello

Welfare Contrattuale (dal 2022 in poi)

Quadro€ 1.200/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita€ 600/anno

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Le paghe aggiornate per gli Operai Agricoli della provincia di Verona

25 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Le tabelle salariali per gli Operai Agricoli e Florovivaisti OTI e OTD della provincia di Varese sono aggiornate dall’1/6/2022 a seguito della prima tranche di aumento del 3% prevista dal verbale di accordo nazionale 23/5/2022

1. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO

Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Abitazione e annessi Col 3

Aumento CCNL 2022 Col 4

Totale retrib.Mensile Col 1+2+3+4 Col 5

Tot. paga oraria Col 5:169

I AREA
1° livello€ 1.240,39€ 429,59€ 2,88€ 50,19€ 1.723,05€ 10,20
2° livello€ 1.227,59€ 424,59€ 2,88€ 49,65€ 1.704,71€ 10,09
3° livello€ 1.183,23€ 405,15€ 2,88€ 47,74€ 1.639,00€ 9,70
II AREA      
4° livello€ 1.145,93€ 388,88€ 2,88€ 46,13€ 1.583,82€ 9,37
5° livello€ 1.087,74€ 367,06€ 2,88€ 43,73€ 1.501,41€ 8,88
III AREA      
6° livello€ 995,60€ 332,81€ 2,88€ 39,94€ 1.371,23€ 8,11
7° livello€ 962,37€ 323,67€ 2,88€ 38,67€ 1.327,59€ 7,86

2. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO

Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4

Totale paga Oraria Col 1+2+3+4

I AREA
1° livello€ 7,44€ 2,67€ 0,30€ 3,17€ 13,58
2° livello€ 7,35€ 2,64€ 0,30€ 3,13€ 13,42
3° livello€ 7,08€ 2,52€ 0,29€ 3,01€ 12,90
II AREA     
4° livello€ 6,85€ 2,41€ 0,28€ 2,90€ 12,44
5° livello€ 6,50€ 2,27€ 0,26€ 2,75€ 11,78
III AREA     
6° livello€ 5,96€ 2,07€ 0,24€ 2,52€ 10,79
7° livello€ 5,80€ 2,02€ 0,23€ 2,45€ 10,51

 

3. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO

Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

Totale paga Oraria Col 1+2+3

Totale paga Mensile Col 4 x 169

I AREA     
1° livello€ 7,50€ 2,56€ 0,30€ 10,36€ 1.750,84
2° livello€ 7,34€ 2,51€ 0,30€ 10,15€ 1.715,35
3° livello€ 7,10€ 2,40€ 0,29€ 9,79€ 1.654,51
II AREA     
4° livello€ 6,86€ 2,28€ 0,27€ 9,41€ 1.590,29
5° livello€ 6,51€ 2,16€ 0,26€ 8,93€ 1.509,17
III AREA     
6° livello€ 5,96€ 1,96€ 0,24€ 8,16€ 1.379,04
7° livello€ 5,77€ 1,89€ 0,23€ 7,89€ 1.333,41

4. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVASTI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO

Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4

Totale retribuzione Oraria Col 1+2+3+4

I AREA
1° livello€ 7,56€ 2,58€ 0,30€ 3,18€ 13,62
2° livello€ 7,43€ 2,55€ 0,30€ 3,13€ 13,41
3° livello€ 7,14€ 2,43€ 0,29€ 3,00€ 12,86
II AREA     
4° livello€ 6,91€ 2,29€ 0,28€ 2,88€ 12,36
5° livello€ 6,57€ 2,19€ 0,26€ 2,75€ 11,77
III AREA     
6° livello€ 6,01€ 1,96€ 0,24€ 2,50€ 10,71
7° livello€ 5,80€ 1,91€ 0,23€ 2,42€ 10,36

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Fondi di solidarietà: nuove tutele e obblighi di adeguamento

25 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà ed ai corrispondenti obblighi di adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.

L’Inps precisa che, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 sono obbligati ad adeguare i decreti istitutivi per garantire le nuove tutele e disciplinare i corrispondenti obblighi contributivi entro il 31 dicembre 2022.
Tale termine deve essere rispettato anche dai seguenti Fondi:
– “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”;
– “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, l’istituto ha chiarito che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro tale data.

L’Inps ha inoltre precisato che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto. Pertanto, tali imprese rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo, il FSBA potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Con riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, gli stessi devono assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie. In proposito, l’Inps ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi pienamente operativa anche in assenza dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi.
I Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive nel “quinquennio mobile”. In particolare, entro il 31 dicembre 2022 i Fondi devono adeguarsi ai seguenti criteri:

a) datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

b) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

c) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:
– durata minima di
26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
– durata minima di 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”(anche per realizzare processi di transizione);
– durata minima di 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;
– durata minima di 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.

Ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi (a decorrere dal 1° marzo 2022, l’ANF è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico).
I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO e CIGS e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
– adeguare i propri decreti istitutivi entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
– garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.

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INPS: dal 25 luglio online la piattaforma per il bonus psicologo 2022

22 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 25 luglio si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite dal DM 31 maggio 2022.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda (Inps, comunicato 21 luglio 2022).
Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica

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Firmata ipotesi di rinnovo del CCNL Attività Minerarie

22 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.

Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all’attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L’aumento di retribuzione è definito come segue:

Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S71,67119,44127,41
169,00115,00122,67
263,33105,56112,59
355,0091,6797,78
448,3380,5685,93
545,0075,0080,00
641,6769,4474,07
738,3363,8968,15
833,3355,5659,26

 

La retribuzione è definita come segue:

Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S2.886,663.006,103.133,51
12.845,452.960,453.083,12
22.634,402.739,962.852,55
32.344,112.435,782.533,55
42.126,112.206,672.292,59
52.008,192.083,192.163,19
61.893,751.963,192.037,27
71.775,641.839,531.907,68
81.635,011.690,571.749,83

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Mobbing e provvedimenti disciplinari volti al discredito della dipendente

22 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’irrogazione da parte del datore di lavoro di numerosi provvedimenti disciplinari, volti a colpire la dipendente nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, integra l’ipotesi di mobbing (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22381).

Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla docente per effetto dell’illegittima condotta, integrante un’ ipotesi di mobbing, accertata con sentenza del TAR passata in giudicato ed emessa all’esito di vari giudizi proposti per l’annullamento di diversi provvedimenti adottati a suo carico.
La Corte territoriale, in particolare, a fondamento della sentenza, aveva valorizzato, ai fini dell’accoglimento della domanda della lavoratrice, la pronunzia del TAR che aveva accertato come la stessa fosse stata vittima di mobbing, sussistente la lamentata condotta persecutoria e l’intento vessatorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, lamentando l’omesso accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, in quanto i giudici del gravame avevano erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all’accertamento compiuto sul punto dal giudice amministrativo.

La Corte di Cassazione, di contro, respingendo la doglianza del Ministero, ha posto in evidenza che i giudici di merito non avevano ritenuto formato, con riferimento alla sentenza del TAR, il giudicato sostanziale o formale sul diritto della dipendente al risarcimento del danno da mobbing, bensì si erano limitati a recepire la ricostruzione operata dal giudice amministrativo circa il rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti.
Ne era, pertanto, disceso il convincimento della medesima Corte d’appello circa l’illiceità della condotta posta in essere dall’amministrazione, volta a colpire la lavoratrice nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro, e circa la sua riconducibilità ad un’ ipotesi di mobbing.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Collegio, condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice in relazione al pregiudizio dalla stessa patito.

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Siracusa Operai Agricoli: salari in vigore dal 1/6/2022

22 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Diffuse dalle Parti territoriali del settore agricolo, le tabelle salariali per i lavoratori agricoli OTD e OTI della provincia di Siracusa con l’aumento della prima tranche prevista dall’accordo di rinnovo nazionale del 23/5/2022

TABELLA OTD dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base oraria

3° Elem. 30,44%

Imp. prev. lordo

Rit. Prev. 8,84 + Cac Naz. 0,20% + Ebat 0,50% = 9,54%

Retribuzione netta

TFR 8,63% su col. 1

Retribuzione netta comprensiva di TFR

1.a Area
Giornaliera8° 65,54 19,95 85,498,15 77,345,65 82,99
Oraria 10,083,06 13,141,25 11,890,86 12,75
       
Giornaliera7° 63,20 19,23 82,437,86 74,575,45 80,02
Oraria9,722,95 12,671,20 11,470,83 12,30
       
2.a Area       
Giornaliera6°61,12 18,60 79,727,6072,125,27 77,39
Oraria9,402,86 12,261,16 11,100,81 11,91
       
Giornaliera5° 58,91 17,93 76,847,33 69,515,08 74,59
Oraria9,062,75 11,811,12 10,690,78 11,47
       
3.a Area       
Giornaliera4° 46,52 14,16 60,685,78 54,904,01 58,91
Oraria7,152,179,320,888,440,619,05
       
Giornaliera3° 43,71 13,30 57,015,4351,583,7755,35
Oraria6,722,048,760,837,930,578,50
       
Giornaliera2°40,90 12,4453,345,0848,263,5251,78
Oraria6,291,918,200,787,420,547,96
       
Giornaliera1° 35,94 10,9446,884,47 42,413,1045,51
Oraria5,531,687,210,686,530,477,00

TABELLA OTI dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base lorda mensile

1.a Area 
8° 1.704,04
7° 1.643,20
 
2.a Area 
6° 1.589,12
5° 1.531,66
 
3.a Area 
4°1.209,52
3°1.136,46
2°1.063,40
1°934,40

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Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

22 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

Res nota, dalle OO:SS. Firmatarie,, lo scioglimento della riserva in merito all’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Chimica firmata lo scorso giugno

A seguito dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL siglata  lo scorso giugno, le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno effettuato le consultazioni nelle assemblee dei lavoratori per lo scioglimento della riserva, comunicando l’approvazione del rinnovo e formalizzato lo scioglimento della riserva.

Le Parti firmatarie sottoscriveranno, quindi, a breve la stesura definitiva del CCNL e avvieranno la pubblicazione dei testi da distribuire ai lavoratori.

Si ricorda che sono immediatamente operative sin dal 13 giugno scorso le previsioni contrattuali relative a:

– annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 del Trattamento Economico Minimo (TEM).

– riconoscimento, da luglio, di un incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) pari a 50 euro alla D1, comprensivo dei 32 euro spostati alla stessa data dall’ EDR al TEM.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A12.355,52478,9634,00
A22.355,52271,0731,00
A32.355,52214,7028,00
B12.172,22271,7627,00
B22.172,22188.3926,00
C11.947.25283,4025,00
C21.947,25207,6123,00
D11.800,03282,2323,00
D21.800,03193,7420,00
D31.800,03144,7320,00
E11.625,87226,4119,00
E21.625,87140,2718,00
E31.625,8783.4216,00
E41.625,8740,1716,00
F1.592,460,0015,00

Settore Fibre

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 1/7/2022

da 1/7/2022

da 1/7/2022

A12.346,52448,9633,00
A22.346,52215,0726,00
A32.346,52143,7026,00
B12.131,22265,7626,00
B22.131,22136,3922,00
011.939,25230,4022,00
021.939.25166,6121,00
D11.762,03277,2321,00
D21.762,03150,7419,00
D31.762,03111,7319,00
E11.608,87206,4119,00
E21.608,8798,2716,00
E31.608,8757,4214,00
E41.608,8724,1714,00
F1.573,460,0014,00

Settore Abrasivi

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A12.268,51304,4734,00
B12.048,38278.0426,00
B22.048,38131,0524,00
C11.792,05224,5023,00
C21.792,05177,4621,00
C31.792,05124,9221,00
D11.608,44264,0620,00
D21.608,44139,0319,00
D31.608,44101,1519,00
E11.518,79138,4219,00
E21.518,7956,4716,00
E31.518,7918,3316,00
F1.496,780,0016,00

Settore Lubrificanti e GPL

Liv.

Min dall’1/7/2022

EDR dall’1/7/2022

Q13.120,0038,00
Q22.832,0033,00
A2.710,0031,00
B2.512,0028,00
C2.287,0026,00
D2.145,0024,00
E1.990,0021,00
F1.855,0019,00
G1.818,0018,00
H1.713,0018,00
I1.574,0016,00

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INPS: comunicazione finestra temporale per le domande del bonus psicologico

21 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Inps comunica che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (Messaggio del 21 luglio 2022, n. 2905).

Il beneficio in parola è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro, la procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

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CCNL Misericordie: EGR a luglio

21 Luglio 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Spetta, con la retribuzione del mese di luglio, l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti del CCNL Misericordie

Inoltre, ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l’EGR compete ai lavoratori in forza all’1 gennaio . L’azienda calcolerà l’importo spettante all‘ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.

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